Art. 5 
 
                   Modifiche alla legge regionale 
                        28 maggio 2013, n. 12 
 
  1. Al comma 3, dell'art. 4, della legge regionale 28  maggio  2013,
n. 12, «Modifiche  all'art.  7  della  legge  regionale  n.  15/2003,
integrazione  all'art.  3   della   legge   regionale   n.   10/2013,
sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 41/2011, contributi
per la salvaguardia  del  Trabocco  di  Punta  Turchino,  tutela  del
patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAPI e del
COTIR  e  disposizioni  per  il  funzionamento  della  Struttura  del
servizio cooperazione territoriale  IPA  Adriatico»,  le  parole  «di
nuova    istituzione»     sono     sostituite     dalle     seguenti:
«04.02.001-152426». 
  2. Alla lettera b), del comma 1, dell'art. 5, della legge regionale
28 maggio  2013,  n.  12,  la  parola  «spesa»  e'  sostituita  dalla
seguente: «entrata». 
  3. Alla lettera c), del comma 1, dell'art. 5, della legge regionale
28 maggio  2013,  n.  12,  le  parole  «di  nuova  istituzione»  sono
sostituite dalla seguenti: «04.02.001-152426».