Art. 5 Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2013, n. 12 1. Al comma 3, dell'art. 4, della legge regionale 28 maggio 2013, n. 12, «Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 15/2003, integrazione all'art. 3 della legge regionale n. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della Struttura del servizio cooperazione territoriale IPA Adriatico», le parole «di nuova istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «04.02.001-152426». 2. Alla lettera b), del comma 1, dell'art. 5, della legge regionale 28 maggio 2013, n. 12, la parola «spesa» e' sostituita dalla seguente: «entrata». 3. Alla lettera c), del comma 1, dell'art. 5, della legge regionale 28 maggio 2013, n. 12, le parole «di nuova istituzione» sono sostituite dalla seguenti: «04.02.001-152426».