Art. 6 
 
             Modifiche all'art. 28 della legge regionale 
                      16 settembre 1998, n. 86 
 
  1. Il comma 1, dell'art. 28, della legge regionale  n.  86  del  16
settembre 1998 «Ordinamento della professione di guida alpina-maestro
di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore  di  media
montagna-maestro di escursionismo»e' sostituito dal seguente: 
  «1. I corsi relativi alle attivita' formative, di cui alla presente
legge, sono inseriti nel Piano  annuale  regionale  della  formazione
professionale, sono istituiti dalla giunta regionale ed organizzati e
svolti dal collegio regionale delle guide alpine che si avvale  della
collaborazione del Centro regionale di F.P. di Sulmona -  Scuola  per
le professioni della  montagna  -  di  cui  alla  legge  regionale  6
dicembre 1990,  n.  94.  La  quota  di  partecipazione  ai  corsi  e'
stabilita dalla giunta regionale su proposta del  collegio  regionale
delle guide alpine ed e' commisurata agli obblighi  previsti  per  lo
svolgimento degli stessi.».