Art. 6 Modifiche all'art. 28 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 1. Il comma 1, dell'art. 28, della legge regionale n. 86 del 16 settembre 1998 «Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo»e' sostituito dal seguente: «1. I corsi relativi alle attivita' formative, di cui alla presente legge, sono inseriti nel Piano annuale regionale della formazione professionale, sono istituiti dalla giunta regionale ed organizzati e svolti dal collegio regionale delle guide alpine che si avvale della collaborazione del Centro regionale di F.P. di Sulmona - Scuola per le professioni della montagna - di cui alla legge regionale 6 dicembre 1990, n. 94. La quota di partecipazione ai corsi e' stabilita dalla giunta regionale su proposta del collegio regionale delle guide alpine ed e' commisurata agli obblighi previsti per lo svolgimento degli stessi.».