Art. 7 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Abruzzo. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo. 
 
    L'Aquila, 9 agosto 2013 
 
                               CHIODI 
 
  (Omissis).