(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
                  della Regione Trentino-Alto Adige 
                   n. 34/I-II del 20 agosto 2013) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Visto l'art. 53 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente   della
provincia emana con proprio decreto i  regolamenti  deliberati  dalla
giunta; 
  Visto l'art. 54, comma  1,  numero  1,  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo il quale la  giunta  provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale; 
  Vista la legge provinciale 19  dicembre  2001,  n.  10  «Disciplina
dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori»; 
  Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1682 di  data  8
agosto 2013 con la  quale  la  giunta  provinciale  ha  approvato  il
regolamento concernente  «Modificazioni  al  decreto  del  Presidente
della  provincia  13  marzo  2003,  n.  5-126/Leg   «Regolamento   di
esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre  2001,  n.
10 (Disciplina delle strade del  vino  e  delle  strade  dei  sapori)
relativo all'esercizio dell'attivita' agrituristica»; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
         Sostituzione dell'art. 2 del decreto del Presidente 
                della provincia n. 5-126/Leg del 2003 
 
  1. L'art. 2 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg
del 2003, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Definizioni). - 1. Agli effetti del  presente  regolamento
si intende: 
  a) per «legge provinciale»: la legge provinciale 19 dicembre  2001,
n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade  del  vino  e  delle
strade dei sapori); 
  b) per «offerta di ospitalita' in alloggi»: l'offerta  di  alloggio
in unita'  abitative,  dotate  dei  requisiti  previsti  dalla  legge
provinciale e dal presente  regolamento.  Le  unita'  abitative  sono
rappresentate da: 
  1) camere, costituite da almeno un locale adibito a stanza da letto
e da un eventuale bagno; 
  2) camere comunicanti costituite al massimo da due camere dotate di
bagno singolo o comunicante; 
  3) suite, costituite da almeno una  camera,  un  locale  adibito  a
soggiorno, privo di posti letto e cucina, e un bagno; 
  4) appartamento, costituito da almeno una camera, un vano cucina  o
locale giorno adibito a uso cucina e un bagno; 
  c) per  «ospitalita'  in  spazi  aperti  attrezzati»:  la  messa  a
disposizione  del  turista  di  superfici  attrezzate  in  forma   di
campeggio dotate dei requisiti previsti dal  presente  regolamento  e
atte ad ospitare l'equipaggiamento,  le  tende,  i  mezzi  mobili  di
soggiorno nonche' le strutture accessorie del turista; 
  d) per «somministrazione di pasti e di bevande  tipici»:  l'offerta
di  pasti  e  di  bevande  rientranti  nella  normale   e   ordinaria
ristorazione  nel  rispetto  della  tradizione  culinaria  locale   e
trentina, compresi piatti freddi, spuntini e merende, se proposti con
le caratteristiche di un pasto; 
  e) per «organizzazione  di  degustazioni  di  prodotti  aziendali»:
l'offerta  anche  a  pagamento  di  assaggi  di  prodotti  aziendali,
eventualmente  trasformati   che   non   necessitano   di   ulteriori
elaborazioni o cotture, organizzata ai fini promozionali e di vendita
del proprio prodotto che non  presentino  le  caratteristiche  di  un
pasto completo; 
  f) per «attivita' ricreative, culturali e  didattiche,  di  pratica
sportiva,   escursionistica,   di   ippoturismo,   bagni   d'erba   e
ippoterapia»: le attivita' proposte per l'intrattenimento, lo  svago,
la cura dell'ospite oppure, nel caso delle cooperative  sociali,  per
fornire  servizi  di  cura,  di   reinserimento   lavorativo   o   di
socializzazione; per «fattorie didattiche»: l'organizzazione, secondo
le modalita' e i limiti previsti all'allegato A, sezione I, di visite
aziendali  o  di  altre  attivita'  svolte  nell'ambito  dell'impresa
agricola, strutturate in spazi e  in  percorsi  ricreativo-didattici,
rivolte ai diversi cicli d'istruzione scolastica o  ad  altre  utenze
per favorire la conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura  e
dei suoi prodotti; 
  g) per  «operatore  agrituristico»:  i  soggetti  rientranti  nelle
categorie previste dall'art. 3, comma 1, delle legge provinciale.».