(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34/I-II del 20 agosto 2013) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Vista la legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 «Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori»; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1682 di data 8 agosto 2013 con la quale la giunta provinciale ha approvato il regolamento concernente «Modificazioni al decreto del Presidente della provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg «Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attivita' agrituristica»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Sostituzione dell'art. 2 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003 1. L'art. 2 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente regolamento si intende: a) per «legge provinciale»: la legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori); b) per «offerta di ospitalita' in alloggi»: l'offerta di alloggio in unita' abitative, dotate dei requisiti previsti dalla legge provinciale e dal presente regolamento. Le unita' abitative sono rappresentate da: 1) camere, costituite da almeno un locale adibito a stanza da letto e da un eventuale bagno; 2) camere comunicanti costituite al massimo da due camere dotate di bagno singolo o comunicante; 3) suite, costituite da almeno una camera, un locale adibito a soggiorno, privo di posti letto e cucina, e un bagno; 4) appartamento, costituito da almeno una camera, un vano cucina o locale giorno adibito a uso cucina e un bagno; c) per «ospitalita' in spazi aperti attrezzati»: la messa a disposizione del turista di superfici attrezzate in forma di campeggio dotate dei requisiti previsti dal presente regolamento e atte ad ospitare l'equipaggiamento, le tende, i mezzi mobili di soggiorno nonche' le strutture accessorie del turista; d) per «somministrazione di pasti e di bevande tipici»: l'offerta di pasti e di bevande rientranti nella normale e ordinaria ristorazione nel rispetto della tradizione culinaria locale e trentina, compresi piatti freddi, spuntini e merende, se proposti con le caratteristiche di un pasto; e) per «organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali»: l'offerta anche a pagamento di assaggi di prodotti aziendali, eventualmente trasformati che non necessitano di ulteriori elaborazioni o cotture, organizzata ai fini promozionali e di vendita del proprio prodotto che non presentino le caratteristiche di un pasto completo; f) per «attivita' ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistica, di ippoturismo, bagni d'erba e ippoterapia»: le attivita' proposte per l'intrattenimento, lo svago, la cura dell'ospite oppure, nel caso delle cooperative sociali, per fornire servizi di cura, di reinserimento lavorativo o di socializzazione; per «fattorie didattiche»: l'organizzazione, secondo le modalita' e i limiti previsti all'allegato A, sezione I, di visite aziendali o di altre attivita' svolte nell'ambito dell'impresa agricola, strutturate in spazi e in percorsi ricreativo-didattici, rivolte ai diversi cicli d'istruzione scolastica o ad altre utenze per favorire la conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti; g) per «operatore agrituristico»: i soggetti rientranti nelle categorie previste dall'art. 3, comma 1, delle legge provinciale.».