Art. 13 
 
        Sostituzione dell'art. 15 del decreto del Presidente 
                della provincia n. 5-126/Leg del 2003 
 
  1.  L'art.  15  del  decreto  del  Presidente  della  provincia  n.
5-126/Leg del 2003, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 15  (Ospitalita'  in  spazi  aperti  attrezzati).  -  1.  Per
l'ospitalita' in spazi aperti l'azienda puo' predisporre: 
  a) piazzole di almeno 50 metri quadrati, compreso lo spazio per  il
parcheggio dell'automobile; 
  b) mini piazzole di almeno 15 metri quadrati,  compreso  lo  spazio
per il parcheggio  dell'automobile,  destinate  ad  ospitare  persone
munite di tenda; 
  c) al massimo quattro aree sosta per  camper  di  25  metri  quadri
l'una in grado di ospitare al massimo quattro veicoli per un  periodo
non eccedente le quarantotto ore. 
  2. Le piazzole, le mini piazzole e le aree sosta per camper  devono
essere fornite di acqua corrente potabile  e  di  corrente  elettrica
distribuite unicamente attraverso apposite colonnine,  devono  essere
individuate sul terreno nonche' numerate  con  apposito  contrassegno
secondo    quanto     indicato     nella     planimetria     generale
dell'agricampeggio. 
  3. Le piazzole e  le  mini  piazzole  devono  essere  dotate  delle
seguenti installazioni igienico-sanitarie: 
  a) due servizi igienici comuni distinti per sesso, dotati  ciascuno
di almeno un wc, un lavabo e una doccia; un locale lavaggio stoviglie
separato e dotato di un lavello stoviglie; 
  b) un locale lavaggio biancheria separato e dotato di  un  lavatoio
biancheria; 
  c) un locale vuotatoio separato e munito di flessibile e  rubinetto
o di sistema autopulente. 
  4. Le installazioni igienico-sanitarie elencate dal comma 3 possono
essere predisposte anche in altre strutture  e  locali  dell'impresa,
purche' facilmente raggiungibili dalle piazzole di cui al comma 1. 
  5. L'area sosta per camper deve essere dotata di un idoneo impianto
per lo scarico delle acque reflue  di  autocaravan,  di  caravan,  di
camper e altri autoveicoli. 
  6. Non e' ammesso il rimessaggio  di  camper  o  altri  veicoli  su
terreni  agricoli  di  pertinenza  dell'impresa   agrituristica   ne'
l'allestimento di altre strutture per l'alloggio delle persone  quali
case mobili o prefabbricate.».