Art. 14 Modificazioni dell'art. 16 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003 1. Dopo il comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, le parole e' inserito il seguente: «2-bis. Per la preparazione delle somministrazioni previste dal comma 2, fino a venti posti tavola, e' ammesso l'impiego della cucina privata riservata al personale di gestione della malga, purche' la stessa presenti le dotazioni indicate al comma 2.». 2. Nella lettera b) del comma 4 dell'art. 16 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, le parole: «ogni metri quadrati 50 o frazione di metri quadrati 50 dei locali adibiti alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di somministrazione». 3. Nella lettera a) del comma 5 dell'art. 16 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, le parole: «inferiore a metri 1» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a metri 0,80».