Art. 14 
 
        Modificazioni dell'art. 16 del decreto del Presidente 
                della provincia n. 5-126/Leg del 2003 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 16 del decreto  del  Presidente  della
provincia n. 5-126/Leg del 2003, le parole e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Per la preparazione  delle  somministrazioni  previste  dal
comma 2, fino a venti posti tavola, e' ammesso l'impiego della cucina
privata riservata al personale di gestione della  malga,  purche'  la
stessa presenti le dotazioni indicate al comma 2.». 
  2. Nella lettera b) del  comma  4  dell'art.  16  del  decreto  del
Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003,  le  parole:  «ogni
metri quadrati 50 o frazione di metri quadrati 50 dei locali  adibiti
alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel  caso  di
somministrazione». 
  3. Nella lettera a) del  comma  5  dell'art.  16  del  decreto  del
Presidente  della  provincia  n.  5-126/Leg  del  2003,  le   parole:
«inferiore a metri 1» sono sostituite dalle  seguenti:  «inferiore  a
metri 0,80».