Art. 18 Sostituzione dell'art. 34-bis del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003 1. L'art. 34-bis del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, e' sostituito dal seguente: «Art. 34-bis (Utilizzo del marchio). - 1. Gli operatori agrituristici, prima di iniziare l'attivita', devono esporre all'esterno dell'esercizio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera g), della medesima legge provinciale, il marchio di qualificazione delle aziende agrituristiche previsto dall'art. 34. 2. Il marchio di qualificazione delle aziende agrituristiche e' utilizzato secondo le modalita' previste dall'art. 13, comma 1, della legge provinciale.».