Art. 18 
 
      Sostituzione dell'art. 34-bis del decreto del Presidente 
                della provincia n. 5-126/Leg del 2003 
 
  1. L'art. 34-bis del decreto  del  Presidente  della  provincia  n.
5-126/Leg del 2003, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  34-bis  (Utilizzo  del  marchio).   -   1.   Gli   operatori
agrituristici,  prima  di  iniziare   l'attivita',   devono   esporre
all'esterno dell'esercizio, ai sensi dell'art. 9,  comma  1,  lettera
g), della medesima legge provinciale, il  marchio  di  qualificazione
delle aziende agrituristiche previsto dall'art. 34. 
  2. Il marchio di qualificazione  delle  aziende  agrituristiche  e'
utilizzato secondo le modalita' previste dall'art. 13, comma 1, della
legge provinciale.».