Art. 2 
 
         Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente 
                della provincia n. 5-126/Leg del 2003 
 
  1. L'art. 3 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg
del 2003, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  3  (Modalita'   e   limiti   di   esercizio   dell'attivita'
agrituristica).   -   1.   Per   lo   svolgimento   delle   attivita'
agrituristiche  di   seguito   indicate,   la   capacita'   ricettiva
dell'impresa agricola deve rispettare i seguenti limiti: 
  a) ospitalita' in alloggi: fino ad  un  numero  massimo  di  trenta
posti letto articolati in massimo quindici stanze o sei appartamenti.
L'ospitalita' in alloggi puo' comprendere la  somministrazione  della
prima colazione; 
  b) ospitalita' in  spazi  aperti  attrezzati:  fino  ad  un  numero
massimo di quindici piazzole o minipiazzole  per  complessive  trenta
persone. Il numero di ospiti puo' sommarsi  a  quello  indicato  alla
lettera a); 
  c) somministrazione di pasti e bevande tipici e  organizzazione  di
degustazione di prodotti aziendali: fino  ad  un  numero  massimo  di
sessanta posti tavola.  Tale  limite  non  si  applica  nel  caso  di
esercizio dell'attivita' presso le  malghe  in  considerazione  della
stagionalita' limitata del servizio. 
  2. L'attivita'  di  somministrazione  di  pasti  e  bevande  tipici
prevista dall'art. 2, comma 2, lettera c), della  legge  provinciale,
e' consentita a condizione che: 
  a) l'azienda agricola sia  ad  indirizzo  zootecnico  e  abbia  una
consistenza di almeno quattro UBA fino a dieci posti tavola  o  dieci
UBA oltre i dieci  posti  tavola  oppure  l'azienda  agricola  svolga
almeno una singola attivita' produttiva per ogni gruppo di  attivita'
indicate  dall'allegato  A,  sezione  II,  al  presente  regolamento,
secondo le quantita' di UBA o  di  superficie  ivi  indicate  nonche'
l'indirizzo  produttivo  risulti  comunque  funzionale  all'esercizio
dell'attivita' di somministrazione di pasti e bevande tipici; 
  b) le attivita'  produttive  agricole  previste  dalla  lettera  a)
devono essere svolte secondo le  caratteristiche  ivi  indicate  alla
data  di  presentazione  della  richiesta  di  nulla  osta   previsto
dall'art. 4, comma 1, della legge provinciale. 
  3.  Le  somministrazioni  di  pasti  e  bevande  tipici   e   delle
degustazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere c) e d), della legge
provinciale possono  essere  effettuate  anche  in  spazi  all'aperto
adeguatamente attrezzati. 
  4. Sono considerate materie prime dell'azienda  agricola  ai  sensi
dell'art. 2, comma 5,  lettera  a)  della  legge  provinciale,  anche
quelle  ottenute  dall'imprenditore  agricolo   attraverso   regolare
prelievo  faunistico  secondo  le  modalita'  previste  dalla   legge
provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 (legge provinciale sulla caccia), o
quelle da raccolta spontanea ai  sensi  della  legge  provinciale  23
maggio  2007,  n.  11  (legge  provinciale  sulle  foreste  e   sulla
protezione della natura). Gli animali ottenuti da prelievo faunistico
non  rientrano  nel  calcolo  del  rapporto  di  connessione  fra  le
attivita' agricole  e  quelle  agrituristiche.  I  predetti  prodotti
acquistati dall'imprenditore agrituristico da altre imprese  agricole
trentine rientrano fra i prodotti di cui all'art. 2, comma 5, lettera
d), della legge provinciale. 
  5. L'attivita'  di  somministrazione  di  pasti  e  bevande  tipici
nonche' l'organizzazione di degustazioni di prodotti  aziendali  puo'
essere  svolta  dall'imprenditore  anche  al  di  fuori  dei   locali
agrituristici  in  occasione  di  fiere,  sagre,  eventi  paesani   o
manifestazioni promozionali o servizi occasionali,  nel  rispetto  in
particolare delle  disposizioni  previste  in  materia  di  sicurezza
alimentare e di polizia amministrativa. 
  6.   La   somministrazione   della   prima   colazione   da   parte
dell'imprenditore agrituristico non comporta l'obbligo  del  rispetto
delle  percentuali  di  prodotto  di  cui  all'art.  2  della   legge
provinciale. La  prima  colazione  deve  essere  comunque  costituita
prevalentemente da prodotti o da preparazioni tipiche trentine. 
  7. Non rientrano nel calcolo delle percentuali di cui  all'art.  2,
comma 3, della legge provinciale le materie prime quali  caffe',  te,
pepe, spezie, sale e acqua minerale. 
  8. Il soggiorno degli ospiti ha carattere stagionale.».