Art. 2 Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Modalita' e limiti di esercizio dell'attivita' agrituristica). - 1. Per lo svolgimento delle attivita' agrituristiche di seguito indicate, la capacita' ricettiva dell'impresa agricola deve rispettare i seguenti limiti: a) ospitalita' in alloggi: fino ad un numero massimo di trenta posti letto articolati in massimo quindici stanze o sei appartamenti. L'ospitalita' in alloggi puo' comprendere la somministrazione della prima colazione; b) ospitalita' in spazi aperti attrezzati: fino ad un numero massimo di quindici piazzole o minipiazzole per complessive trenta persone. Il numero di ospiti puo' sommarsi a quello indicato alla lettera a); c) somministrazione di pasti e bevande tipici e organizzazione di degustazione di prodotti aziendali: fino ad un numero massimo di sessanta posti tavola. Tale limite non si applica nel caso di esercizio dell'attivita' presso le malghe in considerazione della stagionalita' limitata del servizio. 2. L'attivita' di somministrazione di pasti e bevande tipici prevista dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge provinciale, e' consentita a condizione che: a) l'azienda agricola sia ad indirizzo zootecnico e abbia una consistenza di almeno quattro UBA fino a dieci posti tavola o dieci UBA oltre i dieci posti tavola oppure l'azienda agricola svolga almeno una singola attivita' produttiva per ogni gruppo di attivita' indicate dall'allegato A, sezione II, al presente regolamento, secondo le quantita' di UBA o di superficie ivi indicate nonche' l'indirizzo produttivo risulti comunque funzionale all'esercizio dell'attivita' di somministrazione di pasti e bevande tipici; b) le attivita' produttive agricole previste dalla lettera a) devono essere svolte secondo le caratteristiche ivi indicate alla data di presentazione della richiesta di nulla osta previsto dall'art. 4, comma 1, della legge provinciale. 3. Le somministrazioni di pasti e bevande tipici e delle degustazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere c) e d), della legge provinciale possono essere effettuate anche in spazi all'aperto adeguatamente attrezzati. 4. Sono considerate materie prime dell'azienda agricola ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera a) della legge provinciale, anche quelle ottenute dall'imprenditore agricolo attraverso regolare prelievo faunistico secondo le modalita' previste dalla legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 (legge provinciale sulla caccia), o quelle da raccolta spontanea ai sensi della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura). Gli animali ottenuti da prelievo faunistico non rientrano nel calcolo del rapporto di connessione fra le attivita' agricole e quelle agrituristiche. I predetti prodotti acquistati dall'imprenditore agrituristico da altre imprese agricole trentine rientrano fra i prodotti di cui all'art. 2, comma 5, lettera d), della legge provinciale. 5. L'attivita' di somministrazione di pasti e bevande tipici nonche' l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali puo' essere svolta dall'imprenditore anche al di fuori dei locali agrituristici in occasione di fiere, sagre, eventi paesani o manifestazioni promozionali o servizi occasionali, nel rispetto in particolare delle disposizioni previste in materia di sicurezza alimentare e di polizia amministrativa. 6. La somministrazione della prima colazione da parte dell'imprenditore agrituristico non comporta l'obbligo del rispetto delle percentuali di prodotto di cui all'art. 2 della legge provinciale. La prima colazione deve essere comunque costituita prevalentemente da prodotti o da preparazioni tipiche trentine. 7. Non rientrano nel calcolo delle percentuali di cui all'art. 2, comma 3, della legge provinciale le materie prime quali caffe', te, pepe, spezie, sale e acqua minerale. 8. Il soggiorno degli ospiti ha carattere stagionale.».