Art. 20 
 
       Sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente 
                della provincia n. 5-126/Leg del 2003 
 
  1. L'allegato A del  decreto  del  Presidente  della  provincia  n.
5-126/Leg del 2003, e' sostituito dal seguente: 
 
                                                          «Allegato A 
 
                              Sezione I 
 
  Modalita'  e  requisiti  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
fattoria didattica (art. 2, comma 1, lettera f): 
  a) i visitatori devono essere accolti e accompagnati in azienda  da
almeno un tutore aziendale; 
  b) il rapporto tra  numero  di  visitatori  e  tutore  deve  essere
proporzionato  e,  salvo  il  caso  di  scolaresche  accompagnate  da
docenti, non superiore a 30; 
  c) i  locali  adibiti  all'attivita'  ed  eventualmente  gli  spazi
all'aperto,  devono  essere  dotati  dell'attrezzatura  e  dei  mezzi
necessari per l'effettuazione delle attivita' di fattoria didattica; 
  d) l'azienda ove si svolgano attivita' di fattoria  didattica  deve
essere dotata di una cassetta per il pronto soccorso; 
  e) l'operatore agrituristico ha cura di  individuare  gli  ambienti
aziendali e le attrezzature che rappresentino un eventuale potenziale
pericolo per i fruitori delle attivita' di fattoria didattica, devono
essere interdetti al pubblico e di tale  divieto  va  fatta  adeguata
segnalazione. 
 
                             Sezione II 
 
  Attivita' produttive e loro dimensioni minime (art. 3, comma 2, del
regolamento): 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Note all'allegato A, sezione II: 
 
  (*) Ai fini della verifica delle condizioni previste  dall'art.  3,
comma 2, le attivita' produttive previste al gruppo 1 lettere a), b),
c) e d), e al gruppo 2 lettere a), b), c) e d) possono  essere  prese
in considerazione una sola volta. 
  (**) Ai fini della verifica delle condizioni previste dall'art.  3,
comma 2, la superficie considerata e' la superficie netta di  coltura
specializzata. 
  (***) Ai fini della verifica delle condizioni previste dall'art. 3,
comma  2,  sono  considerati  solamente  i  capi  impiegati  per   la
produzione di carne, latte, uova od altri prodotti edibili utilizzati
nell'attivita'  di  somministrazione  di  pasti  e  bevande  o  delle
degustazioni. Non sono considerabili  gli  allevamenti  condotti  con
contratti di soccida. Per il calcolo delle UBA  (Unita'  di  bestiame
adulto)  si  utilizzano  i  seguenti  coefficienti  di   conversione,
considerati su un ciclo annuale: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  (****) Ai fini della verifica delle condizioni  previste  dall'art.
3, comma 2, la superficie e'  computata  al  netto  della  superficie
prativa eventualmente in rotazione tenendo conto solo delle superfici
realmente coltivate ad ortaggi. Rispetto alla  superficie  minima  ad
orticole indicata  in  tabella  la  coltura  della  patata  non  puo'
rappresentare piu' del 60% della stessa. 
  (*****) In caso di colture arboree da frutto, quali castagno, noce,
olivo, sono considerati solo gli impianti con almeno cinquanta piante
per ettaro. Nel caso di densita' inferiori la superficie da computare
e'  quella  che  le  piante   occuperebbero   se   l'impianto   fosse
razionalmente disposto con le densita' medie della  specie  coltivata
nella zona considerata.».