Art. 20 Sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003 1. L'allegato A del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, e' sostituito dal seguente: «Allegato A Sezione I Modalita' e requisiti per lo svolgimento delle attivita' di fattoria didattica (art. 2, comma 1, lettera f): a) i visitatori devono essere accolti e accompagnati in azienda da almeno un tutore aziendale; b) il rapporto tra numero di visitatori e tutore deve essere proporzionato e, salvo il caso di scolaresche accompagnate da docenti, non superiore a 30; c) i locali adibiti all'attivita' ed eventualmente gli spazi all'aperto, devono essere dotati dell'attrezzatura e dei mezzi necessari per l'effettuazione delle attivita' di fattoria didattica; d) l'azienda ove si svolgano attivita' di fattoria didattica deve essere dotata di una cassetta per il pronto soccorso; e) l'operatore agrituristico ha cura di individuare gli ambienti aziendali e le attrezzature che rappresentino un eventuale potenziale pericolo per i fruitori delle attivita' di fattoria didattica, devono essere interdetti al pubblico e di tale divieto va fatta adeguata segnalazione. Sezione II Attivita' produttive e loro dimensioni minime (art. 3, comma 2, del regolamento): Parte di provvedimento in formato grafico Note all'allegato A, sezione II: (*) Ai fini della verifica delle condizioni previste dall'art. 3, comma 2, le attivita' produttive previste al gruppo 1 lettere a), b), c) e d), e al gruppo 2 lettere a), b), c) e d) possono essere prese in considerazione una sola volta. (**) Ai fini della verifica delle condizioni previste dall'art. 3, comma 2, la superficie considerata e' la superficie netta di coltura specializzata. (***) Ai fini della verifica delle condizioni previste dall'art. 3, comma 2, sono considerati solamente i capi impiegati per la produzione di carne, latte, uova od altri prodotti edibili utilizzati nell'attivita' di somministrazione di pasti e bevande o delle degustazioni. Non sono considerabili gli allevamenti condotti con contratti di soccida. Per il calcolo delle UBA (Unita' di bestiame adulto) si utilizzano i seguenti coefficienti di conversione, considerati su un ciclo annuale: Parte di provvedimento in formato grafico (****) Ai fini della verifica delle condizioni previste dall'art. 3, comma 2, la superficie e' computata al netto della superficie prativa eventualmente in rotazione tenendo conto solo delle superfici realmente coltivate ad ortaggi. Rispetto alla superficie minima ad orticole indicata in tabella la coltura della patata non puo' rappresentare piu' del 60% della stessa. (*****) In caso di colture arboree da frutto, quali castagno, noce, olivo, sono considerati solo gli impianti con almeno cinquanta piante per ettaro. Nel caso di densita' inferiori la superficie da computare e' quella che le piante occuperebbero se l'impianto fosse razionalmente disposto con le densita' medie della specie coltivata nella zona considerata.».