Art. 23 Sostituzione della sezione I dell'allegato E del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003 1. La sezione I dell'allegato E del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, e' sostituita dalla seguente: «Sezione I Elementi per la valutazione ai fini della classificazione (articoli 32 e 33) Tabella 1 Requisiti strutturali e di servizio La presente tabella tiene conto dei requisiti strutturali e della qualita' dei servizi generali a disposizione degli ospiti, con particolare riguardo alla funzionalita', alla confortevolezza delle strutture e alla qualita' dei servizi essenziali. Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 2 Contesto produttivo e naturalistico La presente tabella tiene conto dei requisiti relativi al contesto produttivo e naturalistico, con particolare riguardo all'indirizzo colturale e di allevamento, alle attivita' di lavorazione di prodotti aziendali, alla qualificazione professionale degli operatori nonche' a elementi di valutazione dell'ambiente quali inquinamento, rumorosita', fruibilita', aspetti paesaggistici. Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 3 Contesto ricreativo La presente tabella tiene conto dei requisiti relativi al contesto ricreativo, culturale e sportivo con particolare riguardo alle attivita' esercitabili presso la struttura agrituristica o esercitabili entro la distanza indicata nella tabella stessa con una tolleranza del 20 per cento. Parte di provvedimento in formato grafico Note all'allegato E, sezione I: (I) E' tale l'azienda che svolge attivita' produttiva biologica nel rispetto del regolamento (CEE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007. L'operatore deve pertanto risultare iscritto nell'elenco provinciale degli operatori biologici di cui alla legge provinciale sull'agricoltura. (II) Si tratta dell'adesione ai protocolli di autodisciplina per la produzione integrata concordati tra i produttori, le organizzazioni e gli enti operanti nei rispettivi settori, annualmente sottoscritti per i settori frutticolo, vitivinicolo, foraggero-zootecnico e lattiero caseario, orticolo e delle colture minori, ittico e della grappa. (III) Ai fini della presente classificazione si considerano rilevanti: a) colture arboree (frutteto) o arbustive (vite, kiwi, ecc.) specializzate di almeno 10.000 m ciascuna; b) colture erbacee (orticola, piccoli frutti, mais, ecc.) specializzate in pieno campo di almeno 5000 m ciascuna; c) colture in serra riscaldata di almeno 1000 m; d) un allevamento di almeno cinque UBA. Per il calcolo delle UBA si utilizzano i coefficienti di conversione, previsti alla nota (*) dell'allegato A. (IV) Sono tali gli allevamenti di animali quali i bovini di razza Rendena, il cavallo Norico e da tiro pesante (TPR), la capra bionda dell'Adamello. (V) I vigneti per la produzione di vini a DOP o a IGP sono quelli riconosciuti tali all'interno dello schedario viticolo previsto dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010. Sono produzioni a marchio DOP e IGP quelle riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari e successive modificazioni ed integrazioni. Sono prodotti agroalimentari tradizionali quelli riconosciuti in base al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.».