Art. 23 
 
      Sostituzione della sezione I dell'allegato E del decreto 
        del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003 
 
  1. La sezione I dell'allegato E del decreto  del  Presidente  della
provincia n. 5-126/Leg del 2003, e' sostituita dalla seguente: 
 
                             «Sezione I 
 
 
Elementi per la valutazione ai fini della  classificazione  (articoli
                              32 e 33) 
 
 
                                                            Tabella 1 
 
                 Requisiti strutturali e di servizio 
 
  La presente tabella tiene conto dei requisiti strutturali  e  della
qualita' dei  servizi  generali  a  disposizione  degli  ospiti,  con
particolare riguardo alla funzionalita', alla  confortevolezza  delle
strutture e alla qualita' dei servizi essenziali. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                                                            Tabella 2 
 
                 Contesto produttivo e naturalistico 
 
  La presente tabella tiene conto dei requisiti relativi al  contesto
produttivo e naturalistico, con  particolare  riguardo  all'indirizzo
colturale e di allevamento, alle attivita' di lavorazione di prodotti
aziendali, alla qualificazione professionale degli operatori  nonche'
a  elementi  di   valutazione   dell'ambiente   quali   inquinamento,
rumorosita', fruibilita', aspetti paesaggistici. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                                                            Tabella 3 
 
                         Contesto ricreativo 
 
  La presente tabella tiene conto dei requisiti relativi al  contesto
ricreativo,  culturale  e  sportivo  con  particolare  riguardo  alle
attivita'  esercitabili   presso   la   struttura   agrituristica   o
esercitabili entro la distanza indicata nella tabella stessa con  una
tolleranza del 20 per cento. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Note all'allegato E, sezione I: 
 
  (I) E' tale l'azienda che svolge attivita' produttiva biologica nel
rispetto del regolamento (CEE)  n.  834/2007  del  Consiglio  del  28
giugno 2007. L'operatore deve pertanto risultare iscritto nell'elenco
provinciale degli operatori biologici di cui alla  legge  provinciale
sull'agricoltura. 
  (II) Si tratta dell'adesione ai protocolli di autodisciplina per la
produzione integrata concordati tra i produttori, le organizzazioni e
gli enti operanti nei rispettivi  settori,  annualmente  sottoscritti
per  i  settori  frutticolo,  vitivinicolo,  foraggero-zootecnico   e
lattiero caseario, orticolo e delle colture minori,  ittico  e  della
grappa. 
  (III)  Ai  fini  della  presente  classificazione  si   considerano
rilevanti: 
  a) colture  arboree  (frutteto)  o  arbustive  (vite,  kiwi,  ecc.)
specializzate di almeno 10.000 m ciascuna; 
  b)  colture  erbacee  (orticola,  piccoli   frutti,   mais,   ecc.)
specializzate in pieno campo di almeno 5000 m ciascuna; 
  c) colture in serra riscaldata di almeno 1000 m; 
  d) un allevamento di almeno cinque UBA. 
  Per  il  calcolo  delle  UBA  si  utilizzano  i   coefficienti   di
conversione, previsti alla nota (*) dell'allegato A. 
  (IV) Sono tali gli allevamenti di animali quali i bovini  di  razza
Rendena, il cavallo Norico e da tiro pesante (TPR), la  capra  bionda
dell'Adamello. 
  (V) I vigneti per la produzione di vini a DOP o a IGP  sono  quelli
riconosciuti tali all'interno dello schedario viticolo  previsto  dal
decreto ministeriale 16 dicembre 2010. 
  Sono produzioni a marchio DOP e IGP quelle  riconosciute  ai  sensi
del regolamento (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  europeo  e  del
consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli ed alimentari e successive  modificazioni  ed  integrazioni.
Sono prodotti agroalimentari tradizionali quelli riconosciuti in base
al  decreto  ministeriale  8  settembre  1999,  n.  350,  e  inseriti
nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.».