Art. 4 
 
        Modificazioni dell'art. 5 del decreto del Presidente 
                della provincia n. 5-126/Leg del 2003 
 
  1. Nel comma  1  dell'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
provincia  n.  5-126/Leg   del   2003,   le   parole:   «domanda   di
autorizzazione o con la denuncia di inizio attivita'» sono sostituite
dalle seguenti: «segnalazione certificata d'inizio attivita' (SCIA)». 
  2. Nel comma  5  dell'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
provincia n. 5-126/Leg del 2003, le parole: «come definite  dall'art.
2, comma 1, lettera e bis)» sono soppresse. 
  3. Il  comma  7  dell'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
provincia n. 5-126/Leg del 2003, e' sostituito dal seguente: 
  «7.  In  relazione  a  motivate  richieste  dell'imprenditore,  per
situazioni straordinarie e occasionali, per non piu' di  dieci  volte
nel corso dell'anno solare, il  comune  competente  puo'  autorizzare
l'apertura per periodi, orari e posti  tavola  in  deroga  ai  limiti
previsti dal presente regolamento.».