Art. 4 Modificazioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003 1. Nel comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, le parole: «domanda di autorizzazione o con la denuncia di inizio attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata d'inizio attivita' (SCIA)». 2. Nel comma 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, le parole: «come definite dall'art. 2, comma 1, lettera e bis)» sono soppresse. 3. Il comma 7 dell'art. 5 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, e' sostituito dal seguente: «7. In relazione a motivate richieste dell'imprenditore, per situazioni straordinarie e occasionali, per non piu' di dieci volte nel corso dell'anno solare, il comune competente puo' autorizzare l'apertura per periodi, orari e posti tavola in deroga ai limiti previsti dal presente regolamento.».