Art. 5 
 
         Sostituzione dell'art. 6 del decreto del Presidente 
                della provincia n. 5-126/Leg del 2003 
 
  1. L'art. 6 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg
del 2003, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6 (Modalita' di  accertamento  del  rapporto  di  connessione
dell'idoneita' all'attivita' agrituristica). - 1. L'accertamento  del
rapporto di connessione e' effettuato sulla base degli elementi e dei
requisiti  prescritti  dall'art.  4,  commi  2  e  3,   della   legge
provinciale. 
  2. Il requisito della connessione e' soddisfatto purche'  il  tempo
dedicato in un anno all'attivita' agricola sia prevalente  su  quello
dedicato all'attivita' agrituristica  computata  per  l'attivita'  di
alloggio su base annua e per le altre  attivita'  agrituristiche,  in
base all'effettivo periodo di apertura. 
  3. Per il calcolo del  tempo  dedicato  all'attivita'  agricola  si
applicano i valori medi unitari stabiliti ai sensi dell'art. 22 della
legge provinciale  4  settembre  2000,  n.  11,  rapportati  ai  dati
contenuti nell'Archivio provinciale delle imprese  agricole  previsto
dalla medesima legge. 
  4. Per il calcolo del tempo dedicato all'attivita' agrituristica si
applicano i valori medi unitari per singola  tipologia  di  attivita'
agrituristica  previsto  dall'allegato  B  al  presente   regolamento
rapportati ai parametri descrittivi  contenuti  nella  documentazione
allegata alla domanda per il rilascio del nulla osta per  l'esercizio
dell'attivita' agrituristica. 
  5. Il nulla osta e' inviato dal servizio provinciale competente sia
all'interessato che al comune competente al ricevimento della SCIA. 
  6. Il nulla osta per  l'esercizio  delle  attivita'  agrituristiche
decade se entro tre anni dal  suo  rilascio  il  richiedente  non  ha
presentato al competente comune idonea SCIA.».