Art. 5 Sostituzione dell'art. 6 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003 1. L'art. 6 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Modalita' di accertamento del rapporto di connessione dell'idoneita' all'attivita' agrituristica). - 1. L'accertamento del rapporto di connessione e' effettuato sulla base degli elementi e dei requisiti prescritti dall'art. 4, commi 2 e 3, della legge provinciale. 2. Il requisito della connessione e' soddisfatto purche' il tempo dedicato in un anno all'attivita' agricola sia prevalente su quello dedicato all'attivita' agrituristica computata per l'attivita' di alloggio su base annua e per le altre attivita' agrituristiche, in base all'effettivo periodo di apertura. 3. Per il calcolo del tempo dedicato all'attivita' agricola si applicano i valori medi unitari stabiliti ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, rapportati ai dati contenuti nell'Archivio provinciale delle imprese agricole previsto dalla medesima legge. 4. Per il calcolo del tempo dedicato all'attivita' agrituristica si applicano i valori medi unitari per singola tipologia di attivita' agrituristica previsto dall'allegato B al presente regolamento rapportati ai parametri descrittivi contenuti nella documentazione allegata alla domanda per il rilascio del nulla osta per l'esercizio dell'attivita' agrituristica. 5. Il nulla osta e' inviato dal servizio provinciale competente sia all'interessato che al comune competente al ricevimento della SCIA. 6. Il nulla osta per l'esercizio delle attivita' agrituristiche decade se entro tre anni dal suo rilascio il richiedente non ha presentato al competente comune idonea SCIA.».