Art. 6 
 
        Modificazioni dell'art. 7 del decreto del Presidente 
                della provincia n. 5-126/Leg del 2003 
 
  1. Nel comma  1  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
provincia n. 5-126/Leg del 2003, le parole:  «all'art.  6,  comma  2,
lettera d),» sono sostituite dalle seguenti: «all'art.  3,  comma  3,
lettera b),»  e  dopo  le  parole:  «di  bevande»  sono  inserite  le
seguenti: «tipici e per l'organizzazione». 
  2. Il  comma  2  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
provincia n. 5-126/Leg del 2003, e' abrogato. 
  3. Nel comma 2-bis dell'art. 7 del  decreto  del  Presidente  della
provincia  n.  5-126/Leg  del  2003,   le   parole:   «attivita'   di
somministrazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «attivita'  di
organizzazione» e dopo le parole: «il possesso  del  requisito»  sono
inserite le seguenti: «dell'adeguata capacita' professionale  di  cui
all'art. 3, comma 3, lettera a), della legge provinciale». 
  4. I commi 3 e 4 dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
provincia n. 5-126/Leg del 2003, sono abrogati.