Art. 6 Modificazioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003 1. Nel comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, le parole: «all'art. 6, comma 2, lettera d),» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 3, comma 3, lettera b),» e dopo le parole: «di bevande» sono inserite le seguenti: «tipici e per l'organizzazione». 2. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, e' abrogato. 3. Nel comma 2-bis dell'art. 7 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, le parole: «attivita' di somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «attivita' di organizzazione» e dopo le parole: «il possesso del requisito» sono inserite le seguenti: «dell'adeguata capacita' professionale di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), della legge provinciale». 4. I commi 3 e 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, sono abrogati.