Art. 7 Modificazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003 1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, e' inserito il seguente: «1-bis. Se l'offerta agrituristica riguarda edifici situati nei centri storici o nel caso di oggettive impossibilita' strutturali legate alla necessita' di mantenere le originarie e tradizionali caratteristiche architettoniche, tipologiche e costruttive dei fabbricati, i locali devono possedere i requisiti minimi previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene per le abitazioni private, nel rispetto dei seguenti parametri: a) superficie minima della camera pari ad almeno 8 metri quadrati con un volume d'aria di almeno 10 metri cubi per ogni posto letto; b) altezza minima dei locali misurata all'intradosso del soffitto non inferiore a metri 2,20 nonche' altezza media ponderale per i locali posti nei sottotetti non inferiore a metri 1,80 calcolata con un'altezza minima in radice non inferiore a metri 0,80.».