Art. 7 
 
        Modificazione dell'art. 8 del decreto del Presidente 
                della provincia n. 5-126/Leg del 2003 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 del  decreto  del  Presidente  della
provincia n. 5-126/Leg del 2003, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Se l'offerta agrituristica  riguarda  edifici  situati  nei
centri storici o nel caso  di  oggettive  impossibilita'  strutturali
legate alla necessita' di  mantenere  le  originarie  e  tradizionali
caratteristiche  architettoniche,  tipologiche  e   costruttive   dei
fabbricati, i locali devono possedere i requisiti minimi previsti dai
regolamenti comunali edilizi e di igiene per le  abitazioni  private,
nel rispetto dei seguenti parametri: 
  a) superficie minima della camera pari ad almeno 8  metri  quadrati
con un volume d'aria di almeno 10 metri cubi per ogni posto letto; 
  b) altezza minima dei locali misurata all'intradosso  del  soffitto
non inferiore a metri 2,20 nonche'  altezza  media  ponderale  per  i
locali posti nei sottotetti non inferiore a metri 1,80 calcolata  con
un'altezza minima in radice non inferiore a metri 0,80.».