Art. 10 
 
Inserimento dell'articolo 8-bis  nel  decreto  del  Presidente  della
                  Provincia n. 22-112/Leg del 2002 
 
  1. Dopo l'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia  n.
22-112/Leg del 2002 e' inserito il seguente: 
  «Art. 8-bis (Attivita' di vigilanza e procedura di controllo). - 1.
Ogni strada e' sottoposta a controllo almeno  un  volta  ogni  cinque
anni. Entro il 31 marzo dell'anno in cui si procede al  controllo  la
struttura provinciale competente  provvede  ad  individuare  mediante
estrazione casuale la o le strade da sottoporre a verifica nel  corso
dell'anno. Nell'ambito degli  aderenti  alla  strada  selezionata  e'
estratto un campione casuale di soci, non inferiore al 5 per cento  e
appartenenti  almeno  a  tre  diverse  categorie,  presso   i   quali
effettuare il controllo in loco per  la  verifica  del  rispetto  del
disciplinare. 
  2. L'attivita'  di  vigilanza  e'  svolta  mediante  l'esame  della
seguente documentazione: 
  a) lo statuto dell'associazione; 
  b) l'elenco soci; 
  c) il disciplinare; 
  d) il programma di attivita'; 
  f) ogni altra deliberazione o atto dell'assemblea e del comitato di
gestione. 
  3. L'attivita' di vigilanza contempla anche la  verifica  in  loco,
presso gli associati  estratti  a  campione  secondo  la  metodologia
definita al comma 1, del  rispetto  dei  requisiti  e  degli  impegni
previsti dal singolo disciplinare.».