Art. 10 Inserimento dell'articolo 8-bis nel decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002 1. Dopo l'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002 e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Attivita' di vigilanza e procedura di controllo). - 1. Ogni strada e' sottoposta a controllo almeno un volta ogni cinque anni. Entro il 31 marzo dell'anno in cui si procede al controllo la struttura provinciale competente provvede ad individuare mediante estrazione casuale la o le strade da sottoporre a verifica nel corso dell'anno. Nell'ambito degli aderenti alla strada selezionata e' estratto un campione casuale di soci, non inferiore al 5 per cento e appartenenti almeno a tre diverse categorie, presso i quali effettuare il controllo in loco per la verifica del rispetto del disciplinare. 2. L'attivita' di vigilanza e' svolta mediante l'esame della seguente documentazione: a) lo statuto dell'associazione; b) l'elenco soci; c) il disciplinare; d) il programma di attivita'; f) ogni altra deliberazione o atto dell'assemblea e del comitato di gestione. 3. L'attivita' di vigilanza contempla anche la verifica in loco, presso gli associati estratti a campione secondo la metodologia definita al comma 1, del rispetto dei requisiti e degli impegni previsti dal singolo disciplinare.».