Art. 5 Sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002 1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Linee guida per il disciplinare). - 1. Nel disciplinare sono indicati i requisiti e gli impegni che gli aderenti devono possedere e rispettare. Nel rispetto degli standard minimi di qualita' previsti dagli allegati A e B, i requisiti e gli impegni possono essere differenziati per ciascuna delle seguenti categorie di aderenti: a) aziende vitivinicole, aziende agricole produttrici di vino o grappa, cantine, distillerie e cantine sociali; b) enoteche, birroteche, grappoteche e botteghe di prodotti enogastronomici e agroalimentari; c) bar; d) agriturismi, anche in strutture di malga; e) aziende agricole, cooperative, consorzi ed eventuali loro associati specializzati in produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali del territorio; f) ristoranti; g) rifugi che effettuano ristorazione; h) imprese turistico ricettive; j) imprese specializzate in produzione di prodotti tipici e tradizionali del territorio; k) artigianato artistico; l) musei e strutture inerenti alle tradizioni locali legate ai prodotti enogastronomici e artigianali, alle attrattive naturalistiche e alla cultura; m) agenzie viaggi e Tour Operator; n) enti locali, comprese le comunita', Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, aziende per il turismo (APT), Pro Loco, Consorzi Pro Loco, Istituti di credito; o) istituzioni, associazioni e consorzi che operano in campo culturale, naturalistico, di tutela e promozione; p) figure professionali legate all'enogastronomia, alla cultura e alle tradizioni locali; r) organizzazioni professionali, sindacati agricoli e associazioni di categoria. 2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti dagli aderenti all'atto della richiesta di adesione alla strada. Le eventuali modifiche al disciplinare comportano a carico degli aderenti un obbligo di adeguamento da adempiere non oltre i 180 giorni successivi alla loro approvazione. 3. Successivamente al riconoscimento della strada i soggetti interessati possono presentare domanda di adesione al comitato di gestione della stessa secondo le modalita' indicate nel disciplinare. 4. Presso ciascun soggetto aderente alla strada deve essere esposta la mappa del territorio specifico della strada; tale mappa deve contenere almeno il percorso stradale e la localizzazione dell'offerta enoturistica e turistica rurale complessiva, della strada. utilizzando la simbologia indicata nell'allegato C.».