Art. 5 
 
Sostituzione  dell'articolo  4  del  decreto  del  Presidente   della
                  Provincia n. 22-112/Leg del 2002 
 
  1. L'articolo 4 del  decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.
22-112/Leg del 2002 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4 (Linee guida per il disciplinare). -  1.  Nel  disciplinare
sono indicati i requisiti e  gli  impegni  che  gli  aderenti  devono
possedere  e  rispettare.  Nel  rispetto  degli  standard  minimi  di
qualita' previsti dagli allegati A e B, i  requisiti  e  gli  impegni
possono essere differenziati per ciascuna delle seguenti categorie di
aderenti: 
  a) aziende vitivinicole, aziende agricole  produttrici  di  vino  o
grappa, cantine, distillerie e cantine sociali; 
  b)  enoteche,  birroteche,  grappoteche  e  botteghe  di   prodotti
enogastronomici e agroalimentari; 
  c) bar; 
  d) agriturismi, anche in strutture di malga; 
  e)  aziende  agricole,  cooperative,  consorzi  ed  eventuali  loro
associati  specializzati  in  produzioni  agroalimentari  tipiche   e
tradizionali del territorio; 
  f) ristoranti; 
  g) rifugi che effettuano ristorazione; 
  h) imprese turistico ricettive; 
  j)  imprese  specializzate  in  produzione  di  prodotti  tipici  e
tradizionali del territorio; 
  k) artigianato artistico; 
  l) musei e strutture inerenti  alle  tradizioni  locali  legate  ai
prodotti   enogastronomici    e    artigianali,    alle    attrattive
naturalistiche e alla cultura; 
  m) agenzie viaggi e Tour Operator; 
  n)  enti  locali,  comprese  le  comunita',  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, aziende per il  turismo  (APT),
Pro Loco, Consorzi Pro Loco, Istituti di credito; 
  o) istituzioni,  associazioni  e  consorzi  che  operano  in  campo
culturale, naturalistico, di tutela e promozione; 
  p) figure professionali legate all'enogastronomia, alla  cultura  e
alle tradizioni locali; 
  r) organizzazioni professionali, sindacati agricoli e  associazioni
di categoria. 
  2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere  posseduti  dagli
aderenti  all'atto  della  richiesta  di  adesione  alla  strada.  Le
eventuali  modifiche  al  disciplinare  comportano  a  carico   degli
aderenti un obbligo di adeguamento  da  adempiere  non  oltre  i  180
giorni successivi alla loro approvazione. 
  3.  Successivamente  al  riconoscimento  della  strada  i  soggetti
interessati possono presentare domanda di  adesione  al  comitato  di
gestione della stessa secondo le modalita' indicate nel disciplinare. 
  4. Presso ciascun soggetto aderente alla strada deve essere esposta
la mappa del territorio  specifico  della  strada;  tale  mappa  deve
contenere  almeno  il   percorso   stradale   e   la   localizzazione
dell'offerta  enoturistica  e  turistica  rurale  complessiva,  della
strada. utilizzando la simbologia indicata nell'allegato C.».