Art. 9 
 
Sostituzione  dell'articolo  8  del  decreto  del  Presidente   della
                  Provincia n. 22-112/Leg del 2002 
 
  1. L'articolo 8 del  decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.
22-112/Leg del 2002 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 (Comitato di gestione della strada). - 1.  Oltre  a  quanto
previsto dall'articolo 19 della legge, il comitato di gestione svolge
i seguenti compiti: 
  a) gestisce il  disciplinare  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
lettera b), della legge; 
  b) propone, tra le altre iniziative, quella formativa diretta  alla
valorizzazione delle peculiarita' enologiche, rurali, agroalimentari,
storiche,  culturali  e  naturalistiche  presenti  nell'ambito  della
strada; 
  c) verifica il  possesso,  da  parte  dei  soggetti  aderenti,  dei
requisiti previsti dalla legge  e  dal  presente  regolamento  e  dal
disciplinare; 
  d)   concorda   con   i   soggetti   responsabili   del   marketing
turistico-territoriale del Trentino la predisposizione del  materiale
illustrativo e divulgativo inerente l'offerta della strada; 
  e) indirizza, stimola e supporta gli associati  nell'organizzazione
di   attivita'   volte   alla   valorizzazione    delle    produzioni
enogastronomiche ed agroalimentari ed alle attrattive naturalistiche,
culturali e storiche costituenti l'offerta agroturistico rurale; 
  f) promuove la strada e la  formazione  professionale  di  tutti  i
soggetti aderenti alla stessa mediante specifici corsi obbligatori; 
  g) invia con cadenza annuale entro e non oltre  il  31  gennaio  al
servizio provinciale competente  una  relazione  sulle  attivita'  da
svolgere nell'anno, corredata da  un  elenco  dei  soci,  se  non  e'
presentata con la richiesta  di  contributo  ai  sensi  dell'articolo
48-bis della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale
sull'agricoltura); 
  h) comunica alla struttura provinciale competente  ogni  variazione
in merito allo statuto, al disciplinare ed  alla  composizione  degli
organi statutari; 
  i) collabora con gli altri comitati di  gestione  e  con  gli  enti
pubblici per l'espletamento delle attivita' previste dalla legge, con
particolare riferimento alla realizzazione di  un  immagine  unitaria
delle  strade,  con  il  coordinamento  della  struttura  provinciale
competente; 
  j) utilizza il nome della strada e del relativo logo,  riservandolo
esclusivamente agli associati; 
  k) trasmette, entro e non oltre il 31 maggio  di  ogni  anno,  alla
struttura  provinciale  competente  una  relazione  amministrativa  e
finanziaria sulle attivita' svolte nell'anno precedente,  se  non  e'
presentata con la richiesta  di  contributo  ai  sensi  dell'articolo
48-bis ai sensi della legge provinciale sull'agricoltura.».