Art. 9 Sostituzione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002 1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Comitato di gestione della strada). - 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 19 della legge, il comitato di gestione svolge i seguenti compiti: a) gestisce il disciplinare di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge; b) propone, tra le altre iniziative, quella formativa diretta alla valorizzazione delle peculiarita' enologiche, rurali, agroalimentari, storiche, culturali e naturalistiche presenti nell'ambito della strada; c) verifica il possesso, da parte dei soggetti aderenti, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e dal disciplinare; d) concorda con i soggetti responsabili del marketing turistico-territoriale del Trentino la predisposizione del materiale illustrativo e divulgativo inerente l'offerta della strada; e) indirizza, stimola e supporta gli associati nell'organizzazione di attivita' volte alla valorizzazione delle produzioni enogastronomiche ed agroalimentari ed alle attrattive naturalistiche, culturali e storiche costituenti l'offerta agroturistico rurale; f) promuove la strada e la formazione professionale di tutti i soggetti aderenti alla stessa mediante specifici corsi obbligatori; g) invia con cadenza annuale entro e non oltre il 31 gennaio al servizio provinciale competente una relazione sulle attivita' da svolgere nell'anno, corredata da un elenco dei soci, se non e' presentata con la richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 48-bis della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura); h) comunica alla struttura provinciale competente ogni variazione in merito allo statuto, al disciplinare ed alla composizione degli organi statutari; i) collabora con gli altri comitati di gestione e con gli enti pubblici per l'espletamento delle attivita' previste dalla legge, con particolare riferimento alla realizzazione di un immagine unitaria delle strade, con il coordinamento della struttura provinciale competente; j) utilizza il nome della strada e del relativo logo, riservandolo esclusivamente agli associati; k) trasmette, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, alla struttura provinciale competente una relazione amministrativa e finanziaria sulle attivita' svolte nell'anno precedente, se non e' presentata con la richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 48-bis ai sensi della legge provinciale sull'agricoltura.».