Art. 10 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. In attesa della costituzione dell'apposito elenco  nazionale  di
cui all'art. 4, comma  1,  lett.  b),  l'azienda  e'  autorizzata  ad
avvalersi  di  elenchi  provvisori  relativi   alle   discipline   di
interesse, costituiti richiedendo ad almeno cinque delle regioni piu'
vicine e alla Provincia autonoma di  Bolzano  l'invio  degli  elenchi
regionali entro il termine di 20  giorni.  Scaduto  tale  termine  si
procedera' sulla base degli elenchi pervenuti.