Art. 10 Disposizioni transitorie 1. In attesa della costituzione dell'apposito elenco nazionale di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), l'azienda e' autorizzata ad avvalersi di elenchi provvisori relativi alle discipline di interesse, costituiti richiedendo ad almeno cinque delle regioni piu' vicine e alla Provincia autonoma di Bolzano l'invio degli elenchi regionali entro il termine di 20 giorni. Scaduto tale termine si procedera' sulla base degli elenchi pervenuti.