Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' composta da: a) il direttore sanitario; b) tre componenti direttori di struttura complessa del profilo professionale e della disciplina oggetto dell'incarico, individuati tramite sorteggio dall'apposito elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali e delle province autonome. In caso di sorteggio di tre componenti in servizio presso l'azienda, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino all'individuazione di un componente esterno. Le procedure di sorteggio sono disciplinate con deliberazione del direttore generale dell'azienda; c) un segretario: dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla "D". 2. La commissione elegge un presidente tra i componenti sorteggiati e, in caso di parita' di voti, e' eletto il componente piu' anziano. 3. La commissione delibera a maggioranza assoluta e, in caso di parita', prevale il voto del presidente.