Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1. La commissione esaminatrice e' composta da: 
  a) il direttore sanitario; 
  b) tre componenti direttori  di  struttura  complessa  del  profilo
professionale e della disciplina oggetto  dell'incarico,  individuati
tramite   sorteggio   dall'apposito   elenco   nazionale   nominativo
costituito dall'insieme degli  elenchi  regionali  e  delle  province
autonome. In caso di sorteggio di tre componenti in  servizio  presso
l'azienda, non si procede alla nomina  del  terzo  sorteggiato  e  si
prosegue nel  sorteggio  fino  all'individuazione  di  un  componente
esterno.  Le   procedure   di   sorteggio   sono   disciplinate   con
deliberazione del direttore generale dell'azienda; 
  c)  un  segretario:  dipendente  amministrativo  di  categoria  non
inferiore alla "D". 
  2. La commissione elegge un presidente tra i componenti sorteggiati
e, in caso di parita' di voti, e' eletto il componente piu' anziano. 
  3. La commissione delibera a maggioranza assoluta  e,  in  caso  di
parita', prevale il voto del presidente.