Art. 3 
 
Modificazioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della  Provincia
                       n. 23-130/Leg del 2008 
 
  1. Il  comma  1  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia n. 23-130/Leg del 2008 e' sostituito dal seguente:  «1.  Il
dirigente  dell'istituzione  scolastica  conferisce   gli   incarichi
annuali e le supplenze temporanee  previste  dall'art.  2,  comma  4,
scorrendo le vigenti graduatorie d'istituto, nel rispetto: 
    a) di  quanto  previsto  dalla  Giunta  provinciale,  per  quanto
riguarda i criteri e le modalita' di chiamata degli aspiranti; 
    b) dei termini finali stabiliti come segue: 
      1) al 31 agosto dell'anno scolastico di  riferimento,  per  gli
incarichi annuali; 
      2) al 30 giugno dell'anno scolastico  di  riferimento,  per  le
supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche; 
      3) all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze  di
servizio, per le supplenze temporanee brevi; 
      4) alla data stabilita dal calendario scolastico  per  la  fine
delle lezioni, per gli incarichi annuali e  le  supplenze  temporanee
conferiti dopo il 31 ottobre.». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Provincia n. 23-130/Leg del 2008 sono inseriti i seguenti commi: 
    «1-bis. L'accettazione della proposta  contrattuale,  secondo  le
modalita' stabilite dal provvedimento previsto dal comma  1,  lettera
a), comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 5. 
    1-ter. Il rapporto di lavoro a tempo determinato  si  costituisce
con la sottoscrizione del contratto  individuale  che  puo'  avvenire
gia' dal momento dell'accettazione della  proposta  contrattuale,  ai
sensi del comma 1-bis, ma con decorrenza non anteriore alla  data  di
inizio delle lezioni.». 
  3. Nel comma  5  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia  n.  23-130/Leg  del  2008   le   parole:   «il   dirigente
dell'istituzione  scolastica   puo'   provvedere   autonomamente   al
conferimento  della  supplenza  temporanea  breve  per  le   ore   di
rispettiva competenza» sono sostituite dalle seguenti: «il  dirigente
dell'istituzione  scolastica  puo'  provvedere  autonomamente,  anche
mediante il conferimento della supplenza temporanea breve, per le ore
di rispettiva competenza». 
  4. Nel comma  6  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia n. 23-130/Leg  del  2008  le  parole:  «residenti  o»  sono
soppresse.