Art. 3 Modificazioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 e' sostituito dal seguente: «1. Il dirigente dell'istituzione scolastica conferisce gli incarichi annuali e le supplenze temporanee previste dall'art. 2, comma 4, scorrendo le vigenti graduatorie d'istituto, nel rispetto: a) di quanto previsto dalla Giunta provinciale, per quanto riguarda i criteri e le modalita' di chiamata degli aspiranti; b) dei termini finali stabiliti come segue: 1) al 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento, per gli incarichi annuali; 2) al 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento, per le supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche; 3) all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, per le supplenze temporanee brevi; 4) alla data stabilita dal calendario scolastico per la fine delle lezioni, per gli incarichi annuali e le supplenze temporanee conferiti dopo il 31 ottobre.». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 sono inseriti i seguenti commi: «1-bis. L'accettazione della proposta contrattuale, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento previsto dal comma 1, lettera a), comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 5. 1-ter. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale che puo' avvenire gia' dal momento dell'accettazione della proposta contrattuale, ai sensi del comma 1-bis, ma con decorrenza non anteriore alla data di inizio delle lezioni.». 3. Nel comma 5 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 le parole: «il dirigente dell'istituzione scolastica puo' provvedere autonomamente al conferimento della supplenza temporanea breve per le ore di rispettiva competenza» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente dell'istituzione scolastica puo' provvedere autonomamente, anche mediante il conferimento della supplenza temporanea breve, per le ore di rispettiva competenza». 4. Nel comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 le parole: «residenti o» sono soppresse.