Art. 5 
 
Modificazioni dell'art. 6 del decreto del Presidente della  Provincia
                       n. 23-130/Leg del 2008 
 
  1. Il  comma  5  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia n. 23-130/Leg del 2008 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Fatto salvo per le scuole primarie il  cui  completamento  di
orario e' autorizzabile nel limite delle 24 ore  settimanali,  per  i
restanti gradi di scuola il completamento di orario fino  al  massimo
delle  diciotto  ore  settimanali  e'  conseguibile  anche  con  piu'
rapporti   di   lavoro   a   tempo   determinato   da   svolgere   in
contemporaneita' cumulando ore appartenenti al medesimo o  a  diverso
posto di insegnamento o classe  di  abilitazione  presso  istituzioni
scolastiche del primo e del secondo ciclo, purche' sussista  comunque
compatibilita' oraria e tenendo presente  il  criterio  della  facile
raggiungibilita'.  Il  dirigente  dell'istituzione  scolastica   puo'
conferire  ulteriori  frazioni   orarie   fino   al   massimo   delle
ventiquattro ore settimanali  se  trattasi  di  ore  appartenenti  al
medesimo o a diverso posto di insegnamento o classe  di  abilitazione
per la medesima istituzione scolastica.».