Art. 5 Modificazioni dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 1. Il comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 e' sostituito dal seguente: «5. Fatto salvo per le scuole primarie il cui completamento di orario e' autorizzabile nel limite delle 24 ore settimanali, per i restanti gradi di scuola il completamento di orario fino al massimo delle diciotto ore settimanali e' conseguibile anche con piu' rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneita' cumulando ore appartenenti al medesimo o a diverso posto di insegnamento o classe di abilitazione presso istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, purche' sussista comunque compatibilita' oraria e tenendo presente il criterio della facile raggiungibilita'. Il dirigente dell'istituzione scolastica puo' conferire ulteriori frazioni orarie fino al massimo delle ventiquattro ore settimanali se trattasi di ore appartenenti al medesimo o a diverso posto di insegnamento o classe di abilitazione per la medesima istituzione scolastica.».