Art. 10 Sostituzione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008 1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 8. (Programma di attivita', bilancio di previsione, conto consuntivo e regolamento interno di contabilita'). - 1. Il programma di attivita' annuale e pluriennale dell'IPRASE individua gli obiettivi e i progetti degli interventi da realizzare nel periodo di riferimento, le priorita' per il perseguimento dei risultati, nonche' il relativo fabbisogno finanziario. Il programma di attivita' annuale, in particolare, costituisce il programma di gestione dell'IPRASE e definisce gli obiettivi gestionali da realizzare in relazione alle risorse finanziarie a disposizione, che corrispondono alle previsioni di bilancio, secondo la specificazione del relativo documento tecnico di accompagnamento. Il programma pluriennale ha durata triennale ed e' aggiornabile annualmente. 2. Il direttore, in coerenza con il piano strategico, predispone il programma di attivita' avvalendosi del supporto del comitato tecnico-scientifico; per la predisposizione del programma, con riferimento alle attivita' esercitate dall'osservatorio ai sensi dell'art. 14, il direttore acquisisce e tiene conto delle indicazioni dell'osservatorio stesso. Il direttore adotta il programma di attivita' e lo trasmette alla Giunta provinciale, per il tramite della struttura provinciale competente in materia di supporto amministrativo al settore istruzione, contestualmente al bilancio preventivo annuale e pluriennale, per la relativa approvazione. 3. Contestualmente all'adozione di provvedimenti di variazione del bilancio, il direttore dispone l'adeguamento del programma di attivita', con l'eventuale nuova definizione degli obiettivi e degli interventi. 4. Il direttore, in coerenza con il programma di attivita', adotta il bilancio di previsione annuale e pluriennale entro il termine previsto dalle direttive della Giunta provinciale di cui all'art. 13 o, in assenza di tali direttive, entro il 30 novembre. Il direttore, per il tramite della struttura provinciale competente in materia di supporto amministrativo al settore istruzione, trasmette il bilancio adottato, unitamente alla relazione del revisore dei conti, prevista dall'art. 6, comma 3, alla Giunta provinciale per l'approvazione. 5. Il direttore adotta il conto consuntivo e lo trasmette, per il tramite della struttura provinciale di supporto amministrativo al settore istruzione, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce, alla Giunta provinciale per l'approvazione, unitamente: a) alla relazione del revisore dei conti, prevista dall'art. 6, comma 3; b) a una relazione - predisposta in coordinamento con il presidente del comitato tecnico-scientifico e acquisito sulla stessa il parere del comitato medesimo - sullo stato di attuazione del piano strategico e del programma annuale e pluriennale di attivita', riferendo sulle attivita' svolte, sul monitoraggio e sugli esiti delle stesse; c) a un documento illustrativo dei dati patrimoniali e finanziari. 6. Ferma restando l'osservanza dei principi stabiliti dalla normativa provinciale in materia di bilancio e contabilita' della Provincia, il direttore puo' adottare un apposito regolamento interno di contabilita' allo scopo di adattare la disciplina contabile alle esigenze operative peculiari dell'istituto. Il regolamento interno di contabilita' e' sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale ed e' predisposto tenendo conto, in particolare, delle seguenti indicazioni: a) la facolta' del direttore di disporre variazioni di bilancio senza l'approvazione da parte della Giunta provinciale nei seguenti casi: 1) variazioni conseguenti all'utilizzo di fondi di riserva; 2) variazioni afferenti a storni di fondi all'interno della stessa unita' previsionale di base; 3) variazioni di pari importo in entrata e in uscita apportate alle partite di giro; sono comprensive anche le variazioni conseguenti alle anticipazioni di cassa da parte del tesoriere; 4) variazioni conseguenti all'assegnazione di fondi a destinazione vincolata da parte della Giunta provinciale; b) l'attestazione di regolarita' tecnico-amministrativa e i controlli di regolarita' contabile sui provvedimenti dell'IPRASE, da parte del direttore; c) l'attivazione di un servizio di cassa economale per provvedere alle spese minute di ufficio, all'acquisto di materiale di consumo, alle spese per prestazioni di servizi che rivestono carattere di urgenza e di indifferibilita'. L'incaricato del servizio di cassa economale e' nominato dal direttore; d) l'effettuazione delle spese in economia previste dall'art. 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attivita' contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), nell'ambito di programmi periodici articolati per funzione obiettivo e distinti per capitoli di competenza; e) l'assegnazione, alle medesime condizioni, del servizio di tesoreria dell'IPRASE alla banca alla quale e' affidato il servizio di tesoreria della Provincia. 7. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio e' deliberata dalla Giunta provinciale secondo le disposizioni dell'art. 35, comma 4, e dell'art. 36 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Provincia autonoma di Trento) e secondo quanto specificato nel regolamento interno di contabilita'.».