Art. 10 
 
         Sostituzione dell'art. 8 del decreto del Presidente 
               della Provincia n. 10-117/Leg del 2008 
 
  1.  L'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della  Provincia   n.
10-117/leg del 2008 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 8. (Programma di attivita', bilancio di  previsione,  conto
consuntivo e regolamento interno di contabilita'). - 1. Il  programma
di  attivita'  annuale  e  pluriennale  dell'IPRASE   individua   gli
obiettivi e i progetti degli interventi da realizzare nel periodo  di
riferimento, le priorita' per il perseguimento dei risultati, nonche'
il  relativo  fabbisogno  finanziario.  Il  programma  di   attivita'
annuale,  in  particolare,  costituisce  il  programma  di   gestione
dell'IPRASE e definisce gli obiettivi  gestionali  da  realizzare  in
relazione alle risorse finanziarie a disposizione, che  corrispondono
alle previsioni di bilancio, secondo la specificazione  del  relativo
documento tecnico di accompagnamento.  Il  programma  pluriennale  ha
durata triennale ed e' aggiornabile annualmente. 
  2. Il direttore, in coerenza con il piano strategico, predispone il
programma  di  attivita'  avvalendosi  del  supporto   del   comitato
tecnico-scientifico;  per  la  predisposizione  del  programma,   con
riferimento alle  attivita'  esercitate  dall'osservatorio  ai  sensi
dell'art. 14, il direttore acquisisce e tiene conto delle indicazioni
dell'osservatorio  stesso.  Il  direttore  adotta  il  programma   di
attivita' e lo trasmette alla  Giunta  provinciale,  per  il  tramite
della  struttura  provinciale  competente  in  materia  di   supporto
amministrativo al settore  istruzione,  contestualmente  al  bilancio
preventivo annuale e pluriennale, per la relativa approvazione. 
  3. Contestualmente all'adozione di provvedimenti di variazione  del
bilancio,  il  direttore  dispone  l'adeguamento  del  programma   di
attivita', con l'eventuale nuova definizione degli obiettivi e  degli
interventi. 
  4. Il direttore, in coerenza con il programma di attivita',  adotta
il bilancio di previsione annuale  e  pluriennale  entro  il  termine
previsto dalle direttive della Giunta provinciale di cui all'art.  13
o, in assenza di tali direttive, entro il 30 novembre. Il  direttore,
per il tramite della struttura provinciale competente in  materia  di
supporto amministrativo al settore istruzione, trasmette il  bilancio
adottato, unitamente alla relazione del revisore dei conti,  prevista
dall'art. 6, comma 3, alla Giunta provinciale per l'approvazione. 
  5. Il direttore adotta il conto consuntivo e lo trasmette,  per  il
tramite della struttura provinciale  di  supporto  amministrativo  al
settore istruzione, entro il 30 aprile dell'anno successivo a  quello
dell'esercizio finanziario cui si riferisce, alla Giunta  provinciale
per l'approvazione, unitamente: 
    a) alla relazione del revisore dei conti, prevista  dall'art.  6,
comma 3; 
    b)  a  una  relazione  -  predisposta  in  coordinamento  con  il
presidente del comitato tecnico-scientifico e acquisito sulla  stessa
il parere del comitato medesimo - sullo stato di attuazione del piano
strategico e  del  programma  annuale  e  pluriennale  di  attivita',
riferendo sulle attivita' svolte,  sul  monitoraggio  e  sugli  esiti
delle stesse; 
    c)  a  un  documento  illustrativo  dei   dati   patrimoniali   e
finanziari. 
  6.  Ferma  restando  l'osservanza  dei  principi  stabiliti   dalla
normativa provinciale in materia di  bilancio  e  contabilita'  della
Provincia, il direttore puo' adottare un apposito regolamento interno
di contabilita' allo scopo di adattare la disciplina  contabile  alle
esigenze operative peculiari dell'istituto. Il regolamento interno di
contabilita' e' sottoposto all'approvazione della Giunta  provinciale
ed e' predisposto  tenendo  conto,  in  particolare,  delle  seguenti
indicazioni: 
    a) la facolta' del direttore di disporre variazioni  di  bilancio
senza l'approvazione da parte della Giunta provinciale  nei  seguenti
casi: 
      1) variazioni conseguenti all'utilizzo di fondi di riserva; 
      2) variazioni afferenti a storni  di  fondi  all'interno  della
stessa unita' previsionale di base; 
      3) variazioni di pari importo in entrata e in uscita  apportate
alle  partite  di  giro;  sono  comprensive   anche   le   variazioni
conseguenti alle anticipazioni di cassa da parte del tesoriere; 
      4)  variazioni  conseguenti   all'assegnazione   di   fondi   a
destinazione vincolata da parte della Giunta provinciale; 
    b)  l'attestazione  di  regolarita'  tecnico-amministrativa  e  i
controlli di regolarita' contabile sui provvedimenti dell'IPRASE,  da
parte del direttore; 
    c) l'attivazione di un servizio di cassa economale per provvedere
alle spese minute di ufficio, all'acquisto di materiale  di  consumo,
alle spese per prestazioni di  servizi  che  rivestono  carattere  di
urgenza e di indifferibilita'. L'incaricato  del  servizio  di  cassa
economale e' nominato dal direttore; 
    d) l'effettuazione delle spese in economia previste dall'art.  32
della  legge  provinciale  19  luglio   1990,   n.   23   (Disciplina
dell'attivita' contrattuale e  dell'amministrazione  dei  beni  della
Provincia autonoma di Trento),  nell'ambito  di  programmi  periodici
articolati  per  funzione  obiettivo  e  distinti  per  capitoli   di
competenza; 
    e) l'assegnazione, alle  medesime  condizioni,  del  servizio  di
tesoreria dell'IPRASE alla banca alla quale e' affidato  il  servizio
di tesoreria della Provincia. 
  7. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio e'  deliberata  dalla
Giunta provinciale secondo le disposizioni dell'art. 35, comma  4,  e
dell'art. 36 della legge provinciale 14 settembre 1979, n.  7  (Norme
in materia di bilancio e di  contabilita'  generale  della  Provincia
autonoma di Trento) e  secondo  quanto  specificato  nel  regolamento
interno di contabilita'.».