Art. 12 Sostituzione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008 1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 11. (Risorse umane) - 1. L'IPRASE opera avvalendosi di personale: a) tecnico-amministrativo e ricercatore messo a disposizione dalla Provincia, selezionato tra personale interno e esterno alla Provincia sulla base delle indicazioni date dal direttore dell'IPRASE alla struttura provinciale competente in materia di personale del comparto autonomie locali; b) docente messo a disposizione dalla Provincia a seguito di una selezione effettuata dal direttore dell'IPRASE secondo quanto indicato dalla Giunta provinciale nel provvedimento di attuazione dell'articolo 84, comma 4, lettera a), della legge provinciale sulla scuola. 2. Il personale messo a disposizione dalla Provincia e' individuato nell'ambito dei comparti autonomie locali, scuola o ricerca, secondo quanto disposto dalla normativa provinciale vigente. 3. Tenuto conto, per il personale non amministrativo, degli indirizzi e delle competenze scientifiche indicati dal comitato tecnico-scientifico, il direttore puo' affidare incarichi, o attivare forme di collaborazione, per lo svolgimento di particolari mansioni specialistiche, tecniche e scientifiche, di consulenza, studio e approfondimento connesse alle finalita' dell'IPRASE, nonche' per lo svolgimento di altre forme di collaborazione disciplinate dalla legge provinciale n. 23 del 1990; gli incarichi previsti da questo comma sono affidati nel rispetto di quanto stabilito dalla medesima legge provinciale.»