Art. 12 
 
        Sostituzione dell'art. 11 del decreto del Presidente 
               della Provincia n. 10-117/Leg del 2008 
 
  1.  L'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.
10-117/leg del 2008 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 11. (Risorse umane) -  1.  L'IPRASE  opera  avvalendosi  di
personale: 
      a) tecnico-amministrativo e ricercatore  messo  a  disposizione
dalla Provincia, selezionato tra personale  interno  e  esterno  alla
Provincia sulla base delle indicazioni date dal direttore dell'IPRASE
alla struttura provinciale competente in  materia  di  personale  del
comparto autonomie locali; 
      b) docente messo a disposizione dalla Provincia  a  seguito  di
una selezione effettuata dal  direttore  dell'IPRASE  secondo  quanto
indicato dalla Giunta provinciale  nel  provvedimento  di  attuazione
dell'articolo 84, comma 4, lettera a), della legge provinciale  sulla
scuola. 
  2. Il personale messo a disposizione dalla Provincia e' individuato
nell'ambito dei comparti autonomie locali, scuola o ricerca,  secondo
quanto disposto dalla normativa provinciale vigente. 
  3.  Tenuto  conto,  per  il  personale  non  amministrativo,  degli
indirizzi e  delle  competenze  scientifiche  indicati  dal  comitato
tecnico-scientifico, il direttore puo' affidare incarichi, o attivare
forme di collaborazione, per lo svolgimento di  particolari  mansioni
specialistiche, tecniche e  scientifiche,  di  consulenza,  studio  e
approfondimento connesse alle finalita' dell'IPRASE, nonche'  per  lo
svolgimento di altre forme di collaborazione disciplinate dalla legge
provinciale n. 23 del 1990; gli incarichi previsti  da  questo  comma
sono affidati nel rispetto di quanto stabilito dalla  medesima  legge
provinciale.»