Art. 4 Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008 1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 4.(Direttore). - 1. Il direttore e' nominato dalla Giunta provinciale secondo quanto disposto, in materia di nomina dei dirigenti, dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia). 2. Il direttore ha la legale rappresentanza dell'IPRASE, e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e dei risultati delle attivita', inoltre provvede alla direzione e al coordinamento del personale. Il direttore cura in particolare: a) la predisposizione e l'adozione del programma delle attivita' e del bilancio di previsione e delle sue variazioni, del conto consuntivo nonche' dei provvedimenti amministrativi e contabili di competenza dell'IPRASE, secondo quanto previsto dall'art. 8; b) la stipulazione di contratti e convenzioni; c) l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; d) l'individuazione, tra il personale dell'IPRASE, del proprio sostituto in caso di assenza o di impedimento; e) il supporto al comitato tecnico-scientifico nella predisposizione del piano strategico, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2; f) l'adozione di tutte le misure necessarie per la tutela dei beni dell'istituto o di quelli messi a disposizione dello stesso; g) l'adozione di ogni altro atto relativo al funzionamento dell'IPRASE non demandato alla competenza di altri organi. 3. Il direttore e' soggetto alla procedura di valutazione della prestazione secondo criteri, modalita' ed effetti previsti dall'art. 19 della legge provinciale n. 7 del 1997.».