Art. 4 
 
         Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente 
               della Provincia n. 10-117/Leg del 2008 
 
  1.  L'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della  Provincia   n.
10-117/leg del 2008 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 4.(Direttore). - 1. Il direttore e' nominato  dalla  Giunta
provinciale  secondo  quanto  disposto,  in  materia  di  nomina  dei
dirigenti, dalla legge provinciale 3 aprile 1997,  n.  7  (legge  sul
personale della Provincia). 
  2.  Il  direttore  ha  la  legale  rappresentanza  dell'IPRASE,  e'
responsabile della gestione delle risorse finanziarie, strumentali  e
dei risultati delle attivita', inoltre provvede alla direzione  e  al
coordinamento del personale. Il direttore cura in particolare: 
    a) la predisposizione e l'adozione del programma delle  attivita'
e del bilancio di  previsione  e  delle  sue  variazioni,  del  conto
consuntivo nonche' dei provvedimenti amministrativi  e  contabili  di
competenza dell'IPRASE, secondo quanto previsto dall'art. 8; 
    b) la stipulazione di contratti e convenzioni; 
    c) l'esercizio dei  poteri  di  spesa  e  di  acquisizione  delle
entrate; 
    d) l'individuazione, tra il personale  dell'IPRASE,  del  proprio
sostituto in caso di assenza o di impedimento; 
    e)   il   supporto   al   comitato   tecnico-scientifico    nella
predisposizione  del  piano  strategico,  secondo   quanto   previsto
dall'art. 7, comma 2; 
    f) l'adozione di tutte le misure necessarie  per  la  tutela  dei
beni dell'istituto o di quelli messi a disposizione dello stesso; 
    g) l'adozione  di  ogni  altro  atto  relativo  al  funzionamento
dell'IPRASE non demandato alla competenza di altri organi. 
  3. Il direttore e' soggetto alla  procedura  di  valutazione  della
prestazione secondo criteri, modalita' ed effetti previsti  dall'art.
19 della legge provinciale n. 7 del 1997.».