Art. 5 Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008 1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 5. (Comitato tecnico-scientifico). - 1. Il comitato tecnico-scientifico e' l'organo d'indirizzo, di programmazione e di valutazione interna delle attivita' dell'IPRASE e in particolare ha il compito di: a) predisporre e approvare il piano strategico, secondo quanto previsto dall'art. 7; b) formulare al dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione, proposte innovative nell'ambito della ricerca, della formazione e della documentazione; c) verificare la qualita' scientifica dei progetti di ricerca, anche definendo opportuni indicatori di valutazione, e offrire supporto metodologico al personale dell'istituto nella realizzazione delle attivita'; d) monitorare e verificare lo stato di attuazione del piano strategico e del programma di attivita', anche al fine della definizione della relazione prevista dall'art. 8, comma 5, lettera b); e) esprimere pareri e assicurare il supporto scientifico in ordine alle richieste formulate all'IPRASE dalla Provincia; f) assicurare il supporto scientifico al direttore, in particolare nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attivita'. 2. Il comitato tecnico-scientifico e il suo presidente sono nominati dalla Giunta provinciale. Il comitato tecnico-scientifico e' composto da un massimo di cinque esperti, compreso il presidente, nei settori di competenza dell'IPRASE. Del comitato tecnico-scientifico inoltre fa parte di diritto il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione o un suo delegato. Il direttore partecipa alle riunioni del comitato, senza diritto di voto. La durata in carica dei membri del comitato tecnico-scientifico coincide con la durata della legislatura. 3. Le riunioni del comitato tecnico-scientifico sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 4. Sono posti a carico del bilancio dell'IPRASE i compensi e i rimborsi spese spettanti ai componenti del comitato tecnico-scientifico, compreso il suo presidente, come determinati dalla Giunta provinciale nel rispetto dei criteri fissati in attuazione dell'art. 32, comma 9-quater, della legge provinciale n. 3 del 2006. 5. Per l'espletamento della propria attivita' il comitato tecnico-scientifico si avvale del personale messo a disposizione dal direttore.».