Art. 5 
 
         Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente 
               della Provincia n. 10-117/Leg del 2008 
 
  1.  L'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Provincia   n.
10-117/leg del 2008 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  5.  (Comitato  tecnico-scientifico).  -  1.  Il   comitato
tecnico-scientifico e' l'organo d'indirizzo, di programmazione  e  di
valutazione interna delle attivita' dell'IPRASE e in  particolare  ha
il compito di: 
      a) predisporre e approvare il piano strategico, secondo  quanto
previsto dall'art. 7; 
      b) formulare al dipartimento provinciale competente in  materia
di istruzione e formazione,  proposte  innovative  nell'ambito  della
ricerca, della formazione e della documentazione; 
      c) verificare la qualita' scientifica dei progetti di  ricerca,
anche  definendo  opportuni  indicatori  di  valutazione,  e  offrire
supporto metodologico al personale dell'istituto nella  realizzazione
delle attivita'; 
      d) monitorare e verificare lo stato  di  attuazione  del  piano
strategico  e  del  programma  di  attivita',  anche  al  fine  della
definizione della relazione prevista dall'art. 8,  comma  5,  lettera
b); 
      e) esprimere pareri e assicurare  il  supporto  scientifico  in
ordine alle richieste formulate all'IPRASE dalla Provincia; 
      f)  assicurare  il  supporto  scientifico  al   direttore,   in
particolare nella predisposizione del programma annuale e pluriennale
di attivita'. 
  2.  Il  comitato  tecnico-scientifico  e  il  suo  presidente  sono
nominati dalla Giunta provinciale. Il comitato tecnico-scientifico e'
composto da un massimo di cinque esperti, compreso il presidente, nei
settori di competenza dell'IPRASE. Del  comitato  tecnico-scientifico
inoltre fa parte di diritto il dirigente del dipartimento provinciale
competente in materia di istruzione e formazione o un  suo  delegato.
Il direttore partecipa alle riunioni del comitato, senza  diritto  di
voto. La durata in carica dei membri del comitato tecnico-scientifico
coincide con la durata della legislatura. 
  3. Le riunioni del comitato tecnico-scientifico sono valide con  la
presenza della maggioranza dei componenti  e  le  deliberazioni  sono
adottate a maggioranza dei presenti; in caso di  parita'  prevale  il
voto del presidente. 
  4. Sono posti a carico del bilancio  dell'IPRASE  i  compensi  e  i
rimborsi    spese    spettanti    ai    componenti    del    comitato
tecnico-scientifico, compreso il  suo  presidente,  come  determinati
dalla  Giunta  provinciale  nel  rispetto  dei  criteri  fissati   in
attuazione dell'art. 32, comma 9-quater, della legge provinciale n. 3
del 2006. 
  5.  Per  l'espletamento  della  propria   attivita'   il   comitato
tecnico-scientifico si avvale del personale messo a disposizione  dal
direttore.».