Art. 6 
 
       Inserimento dell'art. 5-bis nel decreto del Presidente 
               della Provincia n. 10-117/Leg del 2008 
 
  1. Dopo l'art. 5 del decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.
10-117/leg del 2008 e' inserito il seguente: 
    «Art. 5-bis. (Presidente del comitato tecnico-scientifico). -  1.
Il presidente del  comitato  tecnico-scientifico  ha  il  compito  di
promuovere l'attivita' del comitato e in particolare  ha  il  compito
di: 
      a) convocare il comitato almeno sei volte all'anno; 
      b) stabilire l'ordine del giorno, coordinare i lavori e  curare
i rapporti del comitato con il direttore; 
      c) collaborare con il direttore per dare  attuazione  a  quanto
deliberato dal comitato; 
      d) coordinare e supportare il  comitato  nella  predisposizione
del piano strategico; 
      e)  curare  i  rapporti  del  comitato  con   il   dipartimento
provinciale competente in materia di istruzione e formazione, con  la
Giunta provinciale e con gli altri  soggetti  indicati  dall'art.  2,
comma 2; 
      f) presiedere l'osservatorio previsto dall'art. 15. 
  2.  Nei  casi  di   impedimento   del   presidente   del   comitato
tecnico-scientifico svolge le funzioni di  presidente  il  componente
piu' anziano.».