Art. 6 Inserimento dell'art. 5-bis nel decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008 1. Dopo l'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis. (Presidente del comitato tecnico-scientifico). - 1. Il presidente del comitato tecnico-scientifico ha il compito di promuovere l'attivita' del comitato e in particolare ha il compito di: a) convocare il comitato almeno sei volte all'anno; b) stabilire l'ordine del giorno, coordinare i lavori e curare i rapporti del comitato con il direttore; c) collaborare con il direttore per dare attuazione a quanto deliberato dal comitato; d) coordinare e supportare il comitato nella predisposizione del piano strategico; e) curare i rapporti del comitato con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione, con la Giunta provinciale e con gli altri soggetti indicati dall'art. 2, comma 2; f) presiedere l'osservatorio previsto dall'art. 15. 2. Nei casi di impedimento del presidente del comitato tecnico-scientifico svolge le funzioni di presidente il componente piu' anziano.».