Art. 7 
 
         Modificazioni dell'art. 6 del decreto del President 
               della Provincia n. 10-117/Leg del 2008 
 
  1. Il  comma  1  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' sostituito dal seguente: 
    «1. La Giunta  provinciale  nomina  il  revisore  dei  conti  nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 6, lettera b),  della
legge provinciale n. 3 del 2006 e  di  quanto  previsto  dalla  legge
provinciale 9 giugno 2010, n. 10 (Disciplina  delle  nomine  e  delle
designazioni di competenza  della  Provincia  autonoma  di  Trento  e
modificazione  della  legge  provinciale  12  febbraio  1996,  n.   3
(Disposizioni  sulla  proroga  degli  organi   amministrativi));   il
revisore resta in carica per tre  anni  e  puo'  essere  riconfermato
nell'incarico nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale
n. 10 del 2010.». 
  2. Il  comma  6  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' sostituito dal seguente: 
    «6. Sono posti a carico del bilancio dell'IPRASE il compenso e  i
rimborsi spese spettanti al  revisore  dei  conti,  come  determinati
dalla  Giunta  provinciale  nel  rispetto  dei  criteri  fissati   in
attuazione dell'art. 32, comma 9-quater, della legge provinciale n. 3
del 2006.».