Art. 7 Modificazioni dell'art. 6 del decreto del President della Provincia n. 10-117/Leg del 2008 1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' sostituito dal seguente: «1. La Giunta provinciale nomina il revisore dei conti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 6, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006 e di quanto previsto dalla legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)); il revisore resta in carica per tre anni e puo' essere riconfermato nell'incarico nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale n. 10 del 2010.». 2. Il comma 6 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' sostituito dal seguente: «6. Sono posti a carico del bilancio dell'IPRASE il compenso e i rimborsi spese spettanti al revisore dei conti, come determinati dalla Giunta provinciale nel rispetto dei criteri fissati in attuazione dell'art. 32, comma 9-quater, della legge provinciale n. 3 del 2006.».