Art. 9 
 
       Inserimento dell'art. 7-bis nel decreto del Presidente 
               della Provincia n. 10-117/Leg del 2008 
 
  1. Dopo l'art. 7 del decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.
10-117/leg del 2008 e' inserito il seguente: 
    «Art. 7-bis. (Forme di  raccordo  con  il  sistema  nazionale  di
valutazione). - 1. Ai sensi dell'art. 6 della legge  provinciale,  il
sistema educativo provinciale  fa  parte  del  sistema  nazionale  di
istruzione e di formazione  e  concorre,  attraverso  l'attivita'  di
valutazione,  al  sistema  nazionale  di  valutazione.  A  tal   fine
l'IPRASE, in coordinamento con il dipartimento provinciale competente
in materia di istruzione e formazione, cura i rapporti con il sistema
nazionale di valutazione  per  la  realizzazione  di  ogni  forma  di
raccordo utile alla partecipazione al sistema stesso, promuovendo tra
l'altro intese e forme di cooperazione. 
  2. Per attivare le forme di raccordo  previste  in  attuazione  del
comma 1, l'IPRASE: 
    a) si confronta con il  dipartimento  provinciale  competente  in
materia di istruzione e  formazione  in  ordine  alle  iniziative  di
specifico interesse, sia nazionali che  internazionali,  sulle  quali
indirizzare la partecipazione e la messa a disposizione di risorse; 
    b) collabora, assieme agli altri soggetti del  sistema  educativo
provinciale, con il sistema nazionale di valutazione, in  particolare
per l'acquisizione e lo scambio di dati e informazioni  utili  a  una
valutazione comparativa delle prestazioni e dei risultati del sistema
educativo provinciale; 
    c) collabora  in  particolare  con  il  comitato  provinciale  di
valutazione del sistema educativo, previsto dall'art. 43 della  legge
provinciale sulla scuola, e con l'istituto nazionale  di  valutazione
del sistema educativo di  istruzione,  per  la  partecipazione  delle
istituzioni scolastiche e  formative  provinciali  e  paritarie  alle
iniziative nazionali.»