Art. 9 Inserimento dell'art. 7-bis nel decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008 1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis. (Forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione). - 1. Ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale, il sistema educativo provinciale fa parte del sistema nazionale di istruzione e di formazione e concorre, attraverso l'attivita' di valutazione, al sistema nazionale di valutazione. A tal fine l'IPRASE, in coordinamento con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione, cura i rapporti con il sistema nazionale di valutazione per la realizzazione di ogni forma di raccordo utile alla partecipazione al sistema stesso, promuovendo tra l'altro intese e forme di cooperazione. 2. Per attivare le forme di raccordo previste in attuazione del comma 1, l'IPRASE: a) si confronta con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione in ordine alle iniziative di specifico interesse, sia nazionali che internazionali, sulle quali indirizzare la partecipazione e la messa a disposizione di risorse; b) collabora, assieme agli altri soggetti del sistema educativo provinciale, con il sistema nazionale di valutazione, in particolare per l'acquisizione e lo scambio di dati e informazioni utili a una valutazione comparativa delle prestazioni e dei risultati del sistema educativo provinciale; c) collabora in particolare con il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, previsto dall'art. 43 della legge provinciale sulla scuola, e con l'istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione, per la partecipazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie alle iniziative nazionali.»