Regolamento per la determinazione per  l'anno  2013  dei  criteri  di
  riparto  e  delle  modalita'  di  utilizzo  della  quota   di   cui
  all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6
  (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione  e  la
  tutela  dei  diritti  di  cittadinanza   sociale),   destinata   al
  finanziamento delle funzioni socioassistenziali,  socioeducative  e
  sociosanitarie dei comuni. 
 
                               Art. 1. 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 39,  comma  2,
della legge regionale 31 marzo  2006,  n.  6  (Sistema  integrato  di
interventi e servizi per la promozione e la  tutela  dei  diritti  di
cittadinanza sociale), determina per  l'anno  2013  i  criteri  e  le
modalita' di utilizzo della quota individuata con deliberazione della
Giunta regionale n. 514 del 28 marzo 2013  destinata  a  favorire  il
superamento  delle  disomogeneita'   territoriali   nell'offerta   di
servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai comuni che sono
tenuti a erogare prestazioni aggiuntive  rispetto  a  quelle  erogate
dalla generalita' dei  comuni,  nonche'  a  promuovere  e  realizzare
progetti  o  programmi  innovativi  e  sperimentali  sul   territorio
regionale. 
 
                               Art. 2. 
 
                             Destinatari 
 
    1.  Sono  destinatari  della  ripartizione  della  quota  di  cui
all'articolo 1 i comuni singoli  e  gli  enti  gestori  del  Servizio
sociale dei Comuni (SSC) di cui all'articolo 18, comma 2, della legge
regionale 6/2006. 
 
                               Art. 3. 
 
                   Individuazione aree intervento 
 
    1. Per l'anno 2013 per far fronte ai maggiori costi sostenuti dai
comuni, che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive  rispetto  a
quelle erogate dalla generalita' dei comuni, con i fondi regionali si
sostengono  gli  interventi  a  favore  di   minori   stranieri   non
accompagnati inseriti in strutture, compresi i minori  stranieri  non
accompagnati i cui Stati di provenienza appartengono  alla  comunita'
europea. 
    2. Per l'anno 2013  per  la  promozione  e  la  realizzazione  di
progetti o programmi innovativi e sperimentali e per il conseguimento
degli  obiettivi  regionali  previsti  nelle  Linee  guida   per   la
predisposizione dei Piani di Zona, di cui  alla  deliberazione  della
Giunta regionale n. 458 del 22 marzo 2012, si sostengono  i  seguenti
interventi: 
      a) il consolidamento  del  sistema  associato  di  governo  del
sistema locale degli interventi e dei servizi sociali  in  linea  con
quanto previsto  all'obiettivo  2/2013-2015  delle  su  citate  Linee
guida; 
      b) la stabilizzazione e il consolidamento delle  prestazioni  e
degli interventi di cui all'articolo 6 della legge  regionale  6/2006
al fine di definire un sistema di offerta per tipologie di servizi  e
prestazioni trasversale alle aree di bisogno articolato in: 
        welfare d'accesso; 
        servizi domiciliari; 
        servizi a carattere comunitario semiresidenziale; 
        servizi a carattere comunitario a ciclo residenziale; 
        misure di sostegno e assistenza economica; 
    in linea con quanto previsto all'Obiettivo n.  3/2013-2015  delle
Linee guida. 
 
                               Art. 4. 
 
                   Criteri e modalita' di riparto 
 
    1. La quota di finanziamento,  destinata  per  l'anno  2013  alla
realizzazione degli interventi  di  cui  dell'articolo  3,  e'  cosi'
suddivisa: 
    a) fino ad un massimo del 15 per cento per gli interventi di  cui
all'articolo  3,  comma  1,  a  favore  di   minori   stranieri   non
accompagnati  inseriti  in  strutture,  da  ripartire  tra  i  comuni
richiedenti con le seguenti modalita': 
      1)  prioritariamente  si  tiene  conto   del   costo   relativo
all'accoglimento residenziale sostenuto dai  comuni  con  popolazione
inferiore ai 15.000 abitanti; l'intervento regionale e' pari  al  100
per cento  delle  spese  dichiarate.  I  comuni  sono  autorizzati  a
dichiarare anche i costi sostenuti nei mesi di  novembre  e  dicembre
2012 per i minori il cui inserimento  in  strutture  residenziali  e'
avvenuto successivamente alla data del 31 ottobre 2012 termine ultimo
per le presentazioni delle domande riferite all'anno in questione; 
      2)  la  rimanente  disponibilita'  e'  ripartita   in   maniera
proporzionale tra i comuni richiedenti con popolazione  superiore  ai
15.000 abitanti fino ad un massimo  del  90  per  cento  delle  spese
dichiarate. I comuni sono autorizzati  a  dichiarare  anche  i  costi
sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2012 per i  minori  il  cui
inserimento in strutture  residenziali  e'  avvenuto  successivamente
alla data del 31 ottobre 2012 termine  ultimo  per  le  presentazioni
delle domande riferite all'anno in questione; 
        b) fino a un massimo del 15  per  cento  per  gli  interventi
indicati all'articolo 3, comma 2 lettera a),  per  il  consolidamento
del sistema associato di governo del sistema locale degli  interventi
e dei servizi sociali in  linea  con  quanto  previsto  all'Obiettivo
2/2013-2015 nelle Linee guida per la  predisposizione  dei  Piani  di
Zona. La ripartizione  a  favore  degli  enti  gestori  del  servizio
sociale dei Comuni e' effettuata proporzionalmente sulla  base  della
popolazione residente in ogni ambito distrettuale garantendo comunque
ad ogni Ente un contributo minimo pari a € 35.000,00; 
        c) fino a un massimo dell'80 per cento, a favore  degli  enti
gestori del servizio sociale dei Comuni, per gli interventi  indicati
all'articolo 3, comma 2, lettera b),  per  la  stabilizzazione  e  il
consolidamento  delle  prestazioni  e   degli   interventi   di   cui
all'articolo 6 della legge regionale 6/2006 al fine  di  definire  un
sistema di offerta per tipologie di servizi e prestazioni trasversale
alle aree di bisogno in linea con quanto  previsto  all'Obiettivo  n.
3/2013-2015 delle Linee guida per la  predisposizione  dei  Piani  di
Zona. Le risorse  disponibili  sono  ripartite  su  base  parametrica
applicando i seguenti criteri: 
    1) prioritariamente il 7 per cento  della  quota  disponibile  e'
destinata agli enti gestori sul  cui  territorio  e'  individuato  un
Comune con una densita' abitativa superiore a 800 abitanti per kmq  e
che abbia una popolazione residente superiore agli 11.000 abitanti; 
    2) la rimanente disponibilita' e' cosi' ripartita: 
      2.1) il 43 per cento sulla base della popolazione residente  in
ogni ambito distrettuale; 
      2.2) il  25  percento  sulla  base  della  popolazione  anziana
presente in ogni ambito distrettuale; 
      2.3) il 20 per cento  sulla  base  della  popolazione  minorile
presente in ogni ambito distrettuale; 
      2.4) il 7 per cento sulla base della dispersione territoriale e
del numero di Comuni certificati come totalmente montani presenti  in
ogni ambito distrettuale; 
      2.5) il 5 per cento  sulla  base  della  popolazione  straniera
residente in ogni ambito distrettuale 
    2. Entro 60 giorni dal giorno successivo al termine finale per la
presentazione delle  domande  di  contributo  la  Direzione  centrale
competente provvede all'adozione del provvedimento di concessione dei
fondi di cui al comma 1, lettera a), punti 1) e 2). 
    3.  Entro  60  giorni  dall'entrata  in   vigore   del   presente
regolamento  la   Direzione   centrale   competente   provvede   alla
concessione dei fondi di cui al comma 1, lettere b) e c). 
 
                               Art. 5. 
 
              Modalita' di presentazione delle domande 
 
    1. Le domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di
cui all'articolo 3, comma  1,  redatte  secondo  il  modello  di  cui
all'Allegato A,  sono  presentate  alla  Direzione  centrale  salute,
integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro il  31  ottobre
2013. 
 
                               Art. 6. 
 
                           Rendicontazione 
 
    1. La rendicontazione e' effettuata  ai  sensi  dell'articolo  42
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso),  nei
termini stabiliti nel decreto di concessione. 
 
                               Art. 7. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico