Regolamento per la determinazione per l'anno 2013 dei criteri di riparto e delle modalita' di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni. Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), determina per l'anno 2013 i criteri e le modalita' di utilizzo della quota individuata con deliberazione della Giunta regionale n. 514 del 28 marzo 2013 destinata a favorire il superamento delle disomogeneita' territoriali nell'offerta di servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalita' dei comuni, nonche' a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale. Art. 2. Destinatari 1. Sono destinatari della ripartizione della quota di cui all'articolo 1 i comuni singoli e gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 6/2006. Art. 3. Individuazione aree intervento 1. Per l'anno 2013 per far fronte ai maggiori costi sostenuti dai comuni, che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalita' dei comuni, con i fondi regionali si sostengono gli interventi a favore di minori stranieri non accompagnati inseriti in strutture, compresi i minori stranieri non accompagnati i cui Stati di provenienza appartengono alla comunita' europea. 2. Per l'anno 2013 per la promozione e la realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali e per il conseguimento degli obiettivi regionali previsti nelle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 22 marzo 2012, si sostengono i seguenti interventi: a) il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015 delle su citate Linee guida; b) la stabilizzazione e il consolidamento delle prestazioni e degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2006 al fine di definire un sistema di offerta per tipologie di servizi e prestazioni trasversale alle aree di bisogno articolato in: welfare d'accesso; servizi domiciliari; servizi a carattere comunitario semiresidenziale; servizi a carattere comunitario a ciclo residenziale; misure di sostegno e assistenza economica; in linea con quanto previsto all'Obiettivo n. 3/2013-2015 delle Linee guida. Art. 4. Criteri e modalita' di riparto 1. La quota di finanziamento, destinata per l'anno 2013 alla realizzazione degli interventi di cui dell'articolo 3, e' cosi' suddivisa: a) fino ad un massimo del 15 per cento per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, a favore di minori stranieri non accompagnati inseriti in strutture, da ripartire tra i comuni richiedenti con le seguenti modalita': 1) prioritariamente si tiene conto del costo relativo all'accoglimento residenziale sostenuto dai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti; l'intervento regionale e' pari al 100 per cento delle spese dichiarate. I comuni sono autorizzati a dichiarare anche i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2012 per i minori il cui inserimento in strutture residenziali e' avvenuto successivamente alla data del 31 ottobre 2012 termine ultimo per le presentazioni delle domande riferite all'anno in questione; 2) la rimanente disponibilita' e' ripartita in maniera proporzionale tra i comuni richiedenti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti fino ad un massimo del 90 per cento delle spese dichiarate. I comuni sono autorizzati a dichiarare anche i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2012 per i minori il cui inserimento in strutture residenziali e' avvenuto successivamente alla data del 31 ottobre 2012 termine ultimo per le presentazioni delle domande riferite all'anno in questione; b) fino a un massimo del 15 per cento per gli interventi indicati all'articolo 3, comma 2 lettera a), per il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'Obiettivo 2/2013-2015 nelle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona. La ripartizione a favore degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni e' effettuata proporzionalmente sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale garantendo comunque ad ogni Ente un contributo minimo pari a € 35.000,00; c) fino a un massimo dell'80 per cento, a favore degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, per gli interventi indicati all'articolo 3, comma 2, lettera b), per la stabilizzazione e il consolidamento delle prestazioni e degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2006 al fine di definire un sistema di offerta per tipologie di servizi e prestazioni trasversale alle aree di bisogno in linea con quanto previsto all'Obiettivo n. 3/2013-2015 delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona. Le risorse disponibili sono ripartite su base parametrica applicando i seguenti criteri: 1) prioritariamente il 7 per cento della quota disponibile e' destinata agli enti gestori sul cui territorio e' individuato un Comune con una densita' abitativa superiore a 800 abitanti per kmq e che abbia una popolazione residente superiore agli 11.000 abitanti; 2) la rimanente disponibilita' e' cosi' ripartita: 2.1) il 43 per cento sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale; 2.2) il 25 percento sulla base della popolazione anziana presente in ogni ambito distrettuale; 2.3) il 20 per cento sulla base della popolazione minorile presente in ogni ambito distrettuale; 2.4) il 7 per cento sulla base della dispersione territoriale e del numero di Comuni certificati come totalmente montani presenti in ogni ambito distrettuale; 2.5) il 5 per cento sulla base della popolazione straniera residente in ogni ambito distrettuale 2. Entro 60 giorni dal giorno successivo al termine finale per la presentazione delle domande di contributo la Direzione centrale competente provvede all'adozione del provvedimento di concessione dei fondi di cui al comma 1, lettera a), punti 1) e 2). 3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Direzione centrale competente provvede alla concessione dei fondi di cui al comma 1, lettere b) e c). Art. 5. Modalita' di presentazione delle domande 1. Le domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, redatte secondo il modello di cui all'Allegato A, sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro il 31 ottobre 2013. Art. 6. Rendicontazione 1. La rendicontazione e' effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione. Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Parte di provvedimento in formato grafico