Art. 4 Importo ammesso a deduzione 1. L'importo ammesso a deduzione e' pari al costo del lavoro ai fini IRAP, cosi' come stabilito dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), sostenuto dall'impresa per ciascun lavoratore. 2. L'importo di cui al comma I rientra nella disciplina del regime «de minimis».