Art. 4 
 
                     Importo ammesso a deduzione 
 
  1. L'importo ammesso a deduzione e' pari al  costo  del  lavoro  ai
fini IRAP, cosi' come stabilito dal decreto legislativo  15  dicembre
1997, n. 446  (Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una  addizionale  regionale  a
tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi  locali),
sostenuto dall'impresa per ciascun lavoratore. 
  2. L'importo di cui al comma I rientra nella disciplina del  regime
«de minimis».