Art. 7 Verifiche e controlli 1. La Regione effettua verifiche a campione in merito al possesso dei requisiti dei soggetti che hanno fruito delle deduzioni in sede di dichiarazione annuale e redige un elenco di coloro che ne hanno usufruito illegittimamente. 2. L'elenco di cui al comma 1 e' trasmesso all'Agenzia delle entrate per le verifiche di competenza, anche sulla base delle strategie di controllo determinate con apposito atto della Regione, come disposto nella convenzione stipulata dalla Regione Toscana con la stessa Agenzia per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF prevista dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). 3. L'Agenzia delle entrate procede alle operazioni di controllo formale sulle dichiarazioni, sulla base di quanto indicato nella convenzione di cui al comma 2. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 26 agosto 2013 ROSSI