Art. 7 
 
                        Verifiche e controlli 
 
  1. La Regione effettua verifiche a campione in merito  al  possesso
dei requisiti dei soggetti che hanno fruito delle deduzioni  in  sede
di dichiarazione annuale e redige un elenco di coloro  che  ne  hanno
usufruito illegittimamente. 
  2. L'elenco di cui  al  comma  1  e'  trasmesso  all'Agenzia  delle
entrate per le  verifiche  di  competenza,  anche  sulla  base  delle
strategie di controllo determinate con apposito atto  della  Regione,
come disposto nella convenzione stipulata dalla Regione  Toscana  con
la stessa  Agenzia  per  la  gestione  dell'IRAP  e  dell'addizionale
regionale IRPEF prevista dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
(Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle  regioni  a
statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). 
  3. L'Agenzia delle entrate procede  alle  operazioni  di  controllo
formale sulle dichiarazioni, sulla  base  di  quanto  indicato  nella
convenzione di cui al comma 2. 
  Il presente regolamento  e'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare
come regolamento della Regione Toscana. 
    Firenze, 26 agosto 2013 
 
                                ROSSI