Art. 3 Sostituzione dell'articolo 9, della legge regionale 14 giugno 2012, n. 26 1. L'articolo 9, della legge regionale 26/2012 e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Norma finanziaria). - 1. In fase di prima attuazione agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati per l'anno 2013 in euro 10.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate nel bilancio di previsione del Consiglio Regionale, unita' previsionale di base (U.P.B.) 01.01.10 "Spese correnti", capitolo di nuova istituzione denominato "Spese per la realizzazione delle pari opportunita' e della parita' giuridica e sostanziale tra uomini e donne". 2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2013 del Consiglio Regionale e' apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo: a) in aumento: capitolo di spesa di nuova istituzione 01.01.10 - denominato "Spese per la realizzazione delle pari opportunita' e della parita' giuridica e sostanziale tra uomini e donne" per euro 10.000,00; b) in diminuzione: capitolo di spesa 01.01.10 - 4306 "Funzionamento garante dei detenuti" per euro 10.000,00; 3. Per le annualita' successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento dell'U.P.B. 01.01.10 del bilancio di previsione del Consiglio Regionale, annualmente determinato ed iscritto ai sensi dell'articolo 20, comma 2 dello Statuto della Regione Abruzzo e dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio Regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione). 4. L'Ufficio di Presidenza provvede alle occorrenti variazioni del bilancio del Consiglio regionale.".