Art. 3 
 
Sostituzione dell'articolo 9, della legge regionale 14  giugno  2012,
                                n. 26 
 
  1. L'articolo 9, della legge regionale 26/2012  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Art. 9 (Norma finanziaria). - 1. In fase di prima attuazione  agli
oneri derivanti dalla presente legge, stimati per l'anno 2013 in euro
10.000,00, si fa fronte con le  risorse  stanziate  nel  bilancio  di
previsione del  Consiglio  Regionale,  unita'  previsionale  di  base
(U.P.B.) 01.01.10 "Spese correnti",  capitolo  di  nuova  istituzione
denominato "Spese per la  realizzazione  delle  pari  opportunita'  e
della parita' giuridica e sostanziale tra uomini e donne". 
  2. Ai fini della copertura degli  oneri  di  cui  al  comma  1,  al
bilancio di previsione 2013 del Consiglio Regionale e'  apportata  la
seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo: 
    a) in aumento: capitolo di spesa di nuova istituzione 01.01.10  -
denominato "Spese per la  realizzazione  delle  pari  opportunita'  e
della parita' giuridica e sostanziale tra uomini e  donne"  per  euro
10.000,00; 
    b)  in  diminuzione:  capitolo   di   spesa   01.01.10   -   4306
"Funzionamento garante dei detenuti" per euro 10.000,00; 
  3. Per le  annualita'  successive  al  2013,  gli  oneri  derivanti
dall'attuazione della presente legge  trovano  copertura  finanziaria
nell'ambito dello stanziamento dell'U.P.B. 01.01.10 del  bilancio  di
previsione  del  Consiglio  Regionale,  annualmente  determinato   ed
iscritto ai sensi dell'articolo  20,  comma  2  dello  Statuto  della
Regione Abruzzo e dell'articolo 3, comma 3, della legge  regionale  9
maggio 2001, n. 18 (Consiglio  Regionale  dell'Abruzzo,  autonomia  e
organizzazione). 
  4. L'Ufficio di Presidenza provvede alle occorrenti variazioni  del
bilancio del Consiglio regionale.".