Art. 4 
 
Modifiche alla L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 "Norme in materia  di
  organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" 
 
  1. Il primo  capoverso  del  comma  2,  dell'art.  8,  della  legge
regionale 14 settembre 1999, n. 77, e' sostituito dal seguente: 
  "2. La Giunta Regionale provvede ad adottare gli atti organizzativi
di cui al successivo art. 17, articolando  le  Direzioni  secondo  le
caratteristiche funzionali di  ciascuna,  prevedendo  all'interno  di
esse lo svolgimento di tutte o di alcune delle seguenti attivita'  in
diretto raccordo con le strutture competenti per materia.". 
  2. Dopo il comma 2,  dell'articolo  8,  della  Legge  regionale  14
settembre 1999, n. 77 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. Competente a proporre gli atti di cui  al  comma  2  e'  il
Direttore preposto alle Risorse umane e alla organizzazione,  sentiti
i Direttori interessati." 
  3. La lettera l),  del  comma  1,  dell'articolo  23,  della  Legge
regionale 14 settembre 1999, n. 77 e' sostituita dalla seguente: 
  "l) provvede,  all'interno  della  Direzione,  alla  mobilita'  del
personale di qualifica non dirigenziale assegnato alla stessa,  anche
per sedi diverse, sentiti i Dirigenti dei Servizi interessati;". 
  4. All'art. 31, della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 4 le parole "e la Giunta regionale" sono soppresse; 
    b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  "4-bis.  la  Giunta  regionale,  nel   rispetto   delle   relazioni
sindacali, adotta gli atti elencati nel  comma  4,  su  proposta  del
Direttore preposto alle Risorse umane e alla organizzazione". 
  5. Il comma 3, dell'art. 35, della  legge  regionale  14  settembre
1999, n. 77 e' sostituito dal seguente: 
  "3. La mobilita' del personale tra le  Direzioni  e'  disposta  dal
Direttore  preposto  alle  Risorse   umane,   sentiti   i   Direttori
interessati, nel rispetto dei criteri di cui al secondo comma.".