Art. 4 Modifiche alla L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" 1. Il primo capoverso del comma 2, dell'art. 8, della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, e' sostituito dal seguente: "2. La Giunta Regionale provvede ad adottare gli atti organizzativi di cui al successivo art. 17, articolando le Direzioni secondo le caratteristiche funzionali di ciascuna, prevedendo all'interno di esse lo svolgimento di tutte o di alcune delle seguenti attivita' in diretto raccordo con le strutture competenti per materia.". 2. Dopo il comma 2, dell'articolo 8, della Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Competente a proporre gli atti di cui al comma 2 e' il Direttore preposto alle Risorse umane e alla organizzazione, sentiti i Direttori interessati." 3. La lettera l), del comma 1, dell'articolo 23, della Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 e' sostituita dalla seguente: "l) provvede, all'interno della Direzione, alla mobilita' del personale di qualifica non dirigenziale assegnato alla stessa, anche per sedi diverse, sentiti i Dirigenti dei Servizi interessati;". 4. All'art. 31, della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 le parole "e la Giunta regionale" sono soppresse; b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. la Giunta regionale, nel rispetto delle relazioni sindacali, adotta gli atti elencati nel comma 4, su proposta del Direttore preposto alle Risorse umane e alla organizzazione". 5. Il comma 3, dell'art. 35, della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 e' sostituito dal seguente: "3. La mobilita' del personale tra le Direzioni e' disposta dal Direttore preposto alle Risorse umane, sentiti i Direttori interessati, nel rispetto dei criteri di cui al secondo comma.".