Art. 5 Ulteriori modifiche alla L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 1. Al comma 1, dell'art. 22, della Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, le parole "Ferma restando la dotazione complessiva della dirigenza di cui all'allegato B" nonche' le parole "del 20% del numero complessivo delle Direzioni regionali e, rispettivamente del 20% e" ed infine le parole "di cui all'art. 10, comma 5" sono soppresse.