Art. 5 
 
      Ulteriori modifiche alla L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 
 
  1. Al comma 1, dell'art. 22, della  Legge  regionale  14  settembre
1999, n. 77, le parole "Ferma restando la dotazione complessiva della
dirigenza di cui all'allegato B"  nonche'  le  parole  "del  20%  del
numero complessivo delle Direzioni regionali e,  rispettivamente  del
20% e" ed infine le  parole  "di  cui  all'art.  10,  comma  5"  sono
soppresse.