Art. 6 
 
Norme in materia di spese per il personale della Giunta e degli  Enti
                             strumentali 
 
  1. Nel rispetto dei principi  in  materia  di  coordinamento  della
finanza pubblica, la Giunta regionale, fatto  comunque  salvo  quanto
previsto  dall'art.  26,  della  L.R.  30.04.2009,   n.   6   recante
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale  2009
e pluriennale 2009-2011  della  Regione  Abruzzo  (Legge  Finanziaria
Regionale  2009)",  puo'  autorizzare  gli  Enti  di  cui  all'elenco
previsto dall'art. 10, comma 13, lett. b), della Legge  regionale  25
marzo 2002, n.  3  "Ordinamento  contabile  della  Regione  Abruzzo",
ovvero puo' procedere all'assunzione di personale, nel limite del 40%
della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, o al
diverso limite che  dovesse  essere  previsto  da  norme  statali  in
materia di contenimento del costo  del  personale,  solo  qualora  il
rapporto di incidenza tra spesa complessiva  del  personale  e  spesa
complessiva corrente sia inferiore al 50%. 
  2. Ai fini del presente articolo per spesa complessiva  si  intende
quella sostenuta complessivamente  sia  dalla  Giunta  Regionale  che
dagli Enti contenuti nell'elenco indicato nel comma 1.