Art. 6 Norme in materia di spese per il personale della Giunta e degli Enti strumentali 1. Nel rispetto dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, la Giunta regionale, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 26, della L.R. 30.04.2009, n. 6 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)", puo' autorizzare gli Enti di cui all'elenco previsto dall'art. 10, comma 13, lett. b), della Legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo", ovvero puo' procedere all'assunzione di personale, nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, o al diverso limite che dovesse essere previsto da norme statali in materia di contenimento del costo del personale, solo qualora il rapporto di incidenza tra spesa complessiva del personale e spesa complessiva corrente sia inferiore al 50%. 2. Ai fini del presente articolo per spesa complessiva si intende quella sostenuta complessivamente sia dalla Giunta Regionale che dagli Enti contenuti nell'elenco indicato nel comma 1.