Art. 7 
 
Modifica all'art. 30 (Ulteriori misure di  contenimento  della  spesa
  pubblica) della L.R. n. 68 del 28 dicembre  2012  "Disposizioni  di
  adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre  2012,
  n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,
  n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo
  unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri  regionali
  e sulle spese generali di  funzionamento  dei  gruppi  consiliari).
  Istituzione del Collegio dei revisori dei conti" 
 
  1. Dopo il comma 2, dell'art. 30, della L.R. 68/2012 e' inserito il
seguente comma: 
  "2-bis.  Alle  Aziende  Territoriali  per  l'Edilizia  Residenziale
pubblica (A.T.E.R.), vista la natura  giuridica  di  "aziende"  delle
stesse, non si applicano le seguenti disposizioni: 
    a) lettera a) del comma 1 relativamente ai commi 3, 7,  13  e  14
dell'articolo 6 del decreto legge  31  maggio  2010,  n.  78  (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
    b) lettera b) del comma 1; 
    c) lettera d) del comma 1 relativamente al comma 2  dell'articolo
5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135.".