Art. 7 Modifica all'art. 30 (Ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica) della L.R. n. 68 del 28 dicembre 2012 "Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti" 1. Dopo il comma 2, dell'art. 30, della L.R. 68/2012 e' inserito il seguente comma: "2-bis. Alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.), vista la natura giuridica di "aziende" delle stesse, non si applicano le seguenti disposizioni: a) lettera a) del comma 1 relativamente ai commi 3, 7, 13 e 14 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b) lettera b) del comma 1; c) lettera d) del comma 1 relativamente al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.".