Art. 8 Modifiche alla L.R. n. 10 del 28.1.2004 "Normativa organica per l'esercizio dell'attivita' venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente" 1. Al terzo periodo, del comma 4, dell'articolo 28, della legge regionale 10/2004, tra le parole "entro il termine" e le parole "del 15 marzo" la parola "improrogabile" e' soppressa. Al comma 4, dell'articolo 28, della legge regionale 10/2004 sono aggiunte, infine, le seguenti parole "Qualora il versamento venisse effettuato oltre la data del 15 marzo, si applica la sanzione prevista al comma 4, lett. a), dell'articolo 53.".