Art. 8 
 
Modifiche alla L.R. n.  10  del  28.1.2004  "Normativa  organica  per
  l'esercizio dell'attivita' venatoria,  la  protezione  della  fauna
  selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente" 
 
  1. Al terzo periodo, del comma 4,  dell'articolo  28,  della  legge
regionale 10/2004, tra le parole "entro il termine" e le parole  "del
15 marzo" la parola "improrogabile" e' soppressa. 
  Al comma 4, dell'articolo 28, della legge  regionale  10/2004  sono
aggiunte, infine, le seguenti parole "Qualora il  versamento  venisse
effettuato oltre la  data  del  15  marzo,  si  applica  la  sanzione
prevista al comma 4, lett. a), dell'articolo 53.".