Art. 9 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA). 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   bollettino
ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come Legge della Regione Abruzzo. 
    L'Aquila, 28 agosto 2013 
 
                               CHIODI