Art. 9 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA). La presente legge regionale sara' pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 28 agosto 2013 CHIODI