(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 24 settembre 2013) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013)». 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e' inserito il seguente comma: «2-bis. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, stimate in 600,00 euro per il 2013, in 1.200,00 euro per il 2014 ed in 2.000,00 euro a decorrere dal 2015, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che sono conseguentemente iscritte a decorrere dall'anno 2013 nello stanziamento di entrata disposto in bilancio sull'unita' previsionale di base 110.» 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e' inserito il seguente comma: «3-bis. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3, stimate in 650.000,00 euro a decorrere dall'esercizio 2013, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che sono conseguentemente iscritte a decorrere dall'anno 2013 nello stanziamento di entrata disposto in bilancio sull'unita' previsionale di base 110.». 3. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e' inserito il seguente comma: «4-bis. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4, stimate in 1.050.000,00 euro a decorrere dall'esercizio 2013, si provvede con la corrispondente minore spesa per contributi alle suddette strutture (unita' previsionale di base 09205).». 4. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, sono inseriti i seguenti commi 5-bis e 5-ter: «5-bis. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 13-bis dell'articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, stimate in 1.496.000,00 euro per il 2013, in 1.870.000,00 euro per il 2014, in 2.618.000,00 euro per il 2015 ed in 3.366.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'aumento delle aliquote IRAP di cui all'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sono conseguentemente iscritte a decorrere dall'anno 2013 nello stanziamento di entrata disposto in bilancio sull'unita' previsionale di base 114. 5-ter. I buoni per la conciliazione famiglia e lavoro di cui al comma 13-ter dell'articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, sono emessi nella misura massima annua di 2000 unita'. Alla copertura della relativa minore entrata, stimata in 1.788.000,00 euro a decorrere dall'esercizio 2013, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'aumento delle aliquote IRAP di cui all'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sono conseguentemente iscritte a decorrere dall'anno 2013 nello stanziamento di entrata disposto in bilancio sull'unita' previsionale di base 114.». 5. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e' inserito il seguente comma: «6-bis. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 6, stimate in 400.000,00 euro a decorrere dall'esercizio 2013, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'aumento delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che sono conseguentemente iscritte a decorrere dall'anno 2013 nello stanziamento di entrata disposto in bilancio sull'unita' previsionale di base 110.». 6. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e' inserito il seguente comma: «2-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, stimati in 2.300.000,00 euro, si provvede con lo stanziamento di spesa disposto in bilancio sull'unita' previsionale di base 12100.».