(Pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                                Adige 
                  n. 39/I-II del 24 settembre 2013) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifica  della  legge  provinciale  20   dicembre   2012,   n.   22,
  «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione  2013  e
  per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013)». 
  1. Dopo il comma 2  dell'articolo  1  della  legge  provinciale  20
dicembre 2012, n. 22, e' inserito il seguente comma: 
    «2-bis.   Alla   copertura   delle   minori   entrate   derivanti
dall'attuazione dei commi 1 e 2, stimate in 600,00 euro per il  2013,
in 1.200,00 euro per il 2014 ed in  2.000,00  euro  a  decorrere  dal
2015, si provvede con quota parte delle  maggiori  entrate  derivanti
dall'aumento dell'aliquota dell'addizionale  regionale  all'IRPEF  di
cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, che sono conseguentemente iscritte a  decorrere  dall'anno  2013
nello  stanziamento  di  entrata  disposto  in  bilancio  sull'unita'
previsionale di base 110.» 
  2. Dopo il comma 3  dell'articolo  1  della  legge  provinciale  20
dicembre 2012, n. 22, e' inserito il seguente comma: 
    «3-bis.   Alla   copertura   delle   minori   entrate   derivanti
dall'attuazione del comma 3, stimate in 650.000,00 euro  a  decorrere
dall'esercizio 2013, si  provvede  con  quota  parte  delle  maggiori
entrate   derivanti   dall'aumento   dell'aliquota   dell'addizionale
regionale  all'IRPEF  di  cui   all'articolo   28,   comma   1,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  che  sono  conseguentemente
iscritte a decorrere dall'anno 2013  nello  stanziamento  di  entrata
disposto in bilancio sull'unita' previsionale di base 110.». 
  3. Dopo il comma 4  dell'articolo  1  della  legge  provinciale  20
dicembre 2012, n. 22, e' inserito il seguente comma: 
    «4-bis.   Alla   copertura   delle   minori   entrate   derivanti
dall'attuazione del comma 4, stimate in 1.050.000,00 euro a decorrere
dall'esercizio 2013, si provvede con la corrispondente  minore  spesa
per contributi alle suddette strutture (unita' previsionale  di  base
09205).». 
  4. Dopo il comma 5  dell'articolo  1  della  legge  provinciale  20
dicembre 2012, n. 22, sono inseriti i seguenti commi 5-bis e 5-ter: 
    «5-bis.   Alla   copertura   delle   minori   entrate   derivanti
dall'attuazione del comma 13-bis  dell'articolo  21-bis  della  legge
provinciale 11 agosto 1998, n. 9, stimate in 1.496.000,00 euro per il
2013, in 1.870.000,00 euro per il 2014, in 2.618.000,00 euro  per  il
2015 ed in 3.366.000,00 euro a decorrere dal 2016,  si  provvede  con
quota parte  delle  maggiori  entrate  derivanti  dall'aumento  delle
aliquote IRAP di cui all'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, che sono conseguentemente iscritte a  decorrere  dall'anno  2013
nello  stanziamento  di  entrata  disposto  in  bilancio  sull'unita'
previsionale di base 114. 
    5-ter. I buoni per la conciliazione famiglia e lavoro di  cui  al
comma 13-ter dell'articolo 21-bis della legge provinciale  11  agosto
1998, n. 9, sono emessi nella misura massima annua  di  2000  unita'.
Alla copertura della relativa minore entrata, stimata in 1.788.000,00
euro a decorrere dall'esercizio 2013, si  provvede  con  quota  parte
delle maggiori entrate derivanti dall'aumento delle aliquote IRAP  di
cui  all'articolo  23  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
che sono conseguentemente iscritte a decorrere dall'anno  2013  nello
stanziamento di entrata disposto in bilancio sull'unita' previsionale
di base 114.». 
  5. Dopo il comma 6  dell'articolo  1  della  legge  provinciale  20
dicembre 2012, n. 22, e' inserito il seguente comma: 
    «6-bis.   Alla   copertura   delle   minori   entrate   derivanti
dall'attuazione del comma 6, stimate in 400.000,00 euro  a  decorrere
dall'esercizio 2013, si  provvede  con  quota  parte  delle  maggiori
entrate  derivanti  dall'aumento  delle   aliquote   dell'addizionale
regionale  all'IRPEF  di  cui   all'articolo   28,   comma   1,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  che  sono  conseguentemente
iscritte a decorrere dall'anno 2013  nello  stanziamento  di  entrata
disposto in bilancio sull'unita' previsionale di base 110.». 
  6. Dopo il comma 2 dell'articolo  23  della  legge  provinciale  20
dicembre 2012, n. 22, e' inserito il seguente comma: 
    «2-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione  del
comma  2,  stimati  in  2.300.000,00  euro,  si   provvede   con   lo
stanziamento di spesa disposto in bilancio  sull'unita'  previsionale
di base 12100.».