Art. 2 Modifica della legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3, «Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci" e di altre leggi provinciali» 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3, e' aggiunto il seguente comma: «2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 3.000.000,00 euro, si provvede con gli stanziamenti di spesa disposti in bilancio provinciale 2013 sull'unita' previsionale di base 08200. Le somme occorrenti sono prelevate dal fondo di riserva per spese impreviste dal bilancio corrente con le modalita' indicate all'articolo 20 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.».