Art. 2 
Modifica della legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3, «Modifica  della
  legge provinciale  19  febbraio  2001,  n.  5,  "Ordinamento  della
  professione di maestro di sci e delle scuole di  sci"  e  di  altre
  leggi provinciali» 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 8  marzo
2013, n. 3, e' aggiunto il seguente comma: 
    «2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, stimati  in
3.000.000,00 euro, si provvede con gli stanziamenti di spesa disposti
in bilancio provinciale 2013 sull'unita' previsionale di base  08200.
Le somme occorrenti sono prelevate dal fondo  di  riserva  per  spese
impreviste  dal  bilancio  corrente   con   le   modalita'   indicate
all'articolo 20 della legge provinciale 29  gennaio  2002,  n.  1,  e
successive modifiche.».