Art. 2 
 
                    Composizione, nomina e durata 
 
  1. Il Comitato etico e' istituito quale  organismo  indipendente  e
comprende almeno le seguenti figure: 
  a) il Direttore sanitario o la Direttrice sanitaria o un  sostituto
o una sostituta permanente; 
  b) tre clinici; 
  c) un medico di medicina generale territoriale; 
  d) un pediatra o una pediatra; 
  e) un biostatistico o una biostatistica; 
  f) un farmacologo o una farmacologa; 
  g)  un  farmacista  o  una  farmacista   del   Servizio   sanitario
provinciale; 
  h) un esperto o una esperta in materia giuridica e  assicurativa  o
un medico legale; 
  i) un esperto o una esperta di bioetica; 
  j)  una  persona  in  rappresentanza  dell'area  delle  professioni
sanitarie interessata dalla sperimentazione; 
  k) una persona in rappresentanza delle associazioni di volontariato
o di tutela dei pazienti; 
  l) un esperto o una esperta in dispositivi medici; 
  m) in relazione all'area medico-chirurgica oggetto di indagine  con
il dispositivo medico in studio, un ingegnere clinico o  un'ingegnera
clinica o altra figura professionale qualificata; 
  n) in relazione allo studio di prodotti  alimentari  sull'uomo,  un
esperto o una esperta in nutrizione; 
  o)  in  relazione  allo  studio  di   nuove   procedure   tecniche,
diagnostiche e terapeutiche, invasive e  semi  invasive,  un  esperto
clinico o un'esperta clinica del settore; 
  p) in relazione a studi di genetica, un esperto o  una  esperta  in
genetica. 
  2. La composizione del  Comitato  etico  puo'  essere  allargata  a
ulteriori figure professionali ritenute essenziali per  il  suo  buon
funzionamento e deve in ogni  caso  adeguarsi  alla  consistenza  dei
gruppi linguistici  quale  risulta  dall'ultimo  censimento  generale
della popolazione. 
  3. I componenti del Comitato etico  interni  all'Azienda  sanitaria
sono nominati dal Direttore  generale  o  dalla  Direttrice  generale
dell'Azienda  stessa  sulla  base  della  loro  qualifica   e   delle
specifiche conoscenze nelle materie di competenza del Comitato etico. 
  4. I componenti del Comitato etico  esterni  all'Azienda  sanitaria
sono nominati dal Direttore  generale  o  dalla  Direttrice  generale
dell'Azienda stessa su  proposta  dei  rispettivi  ordini  o  collegi
professionali, se esistenti, e in ogni caso sulla base di  comprovate
esperienze e specifiche conoscenze nelle materie  di  competenza  del
Comitato etico. 
  5. Il Comitato etico elegge al proprio interno il o la presidente e
un componente che funge da sostituto in caso di assenza. 
  6. La Provincia autonoma di Bolzano trasmette in via telematica  la
notifica della nomina e  la  composizione  del  Comitato  etico  alle
autorita' competenti previste dalla normativa statale. 
  7. I componenti del Comitato etico non possono delegare le  proprie
funzioni. 
  8. In caso di valutazioni inerenti ad aree non coperte  dai  propri
componenti, sono convocati esperti o esperte esterni. 
  9. La  durata  del  mandato  dei  componenti  del  Comitato  etico,
compreso il Presidente o la Presidente, e' di tre  anni,  rinnovabili
consecutivamente una sola volta. 
  10. Per assicurare la continuita'  di  funzionamento  del  Comitato
etico, tre mesi prima della scadenza  del  mandato  sono  avviate  le
procedure per la nomina dei nuovi componenti. Il Comitato etico  puo'
operare in regime di proroga  per  un  massimo  di  45  giorni  dalla
scadenza del mandato; entro tale  termine  deve  essere  nominato  il
nuovo Comitato. 
  11. Nel periodo di proroga di cui al comma 10,  il  Comitato  etico
puo' adottare esclusivamente gli atti  urgenti  e  indifferibili  con
indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilita'.