Art. 3 Indipendenza 1. L'indipendenza del Comitato etico e' garantita: a) dalla mancanza di subordinazione gerarchica all'Azienda sanitaria; b) dalla presenza di componenti esterni all'Azienda sanitaria, in misura non inferiore ad un terzo del totale; c) dall'estraneita' e dalla mancanza di conflitti di interesse dei votanti rispetto alla sperimentazione proposta; d) dalla mancanza di cointeressenze di tipo economico-finanziario tra i componenti del Comitato etico e le aziende del settore interessato.