Art. 3 
 
                            Indipendenza 
 
  1. L'indipendenza del Comitato etico e' garantita: 
  a)  dalla  mancanza  di   subordinazione   gerarchica   all'Azienda
sanitaria; 
  b) dalla presenza di componenti esterni all'Azienda  sanitaria,  in
misura non inferiore ad un terzo del totale; 
  c) dall'estraneita' e dalla mancanza di conflitti di interesse  dei
votanti rispetto alla sperimentazione proposta; 
  d) dalla mancanza di cointeressenze di  tipo  economico-finanziario
tra i  componenti  del  Comitato  etico  e  le  aziende  del  settore
interessato.