(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
          Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 16 ottobre 2013) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica
dell'artigianato), con particolare riferimento al titolo IV, capo II,
recante norme in materia di Fondo di rotazione a favore delle imprese
artigiane del Friuli-Venezia Giulia (FRIA); 
  Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica
in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti
e bevande. Modifica alla  legge  regionale  16  gennaio  2002,  n.  2
«Disciplina  organica  del  turismo»),  con  particolare  riferimento
all'art. 98, recante norme in materia di Fondo speciale di  rotazione
a favore delle imprese commerciali,  turistiche  e  di  servizio  del
Friuli-Venezia Giulia (FSRICTS); 
  Vista la legge regionale 26 luglio 2013,  n.  6  (Assestamento  del
bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli  anni  2013-2015  ai
sensi dell'art. 34  della  legge  regionale  n.  21/2007),  la  quale
all'art. 2, comma 11, dispone che, al fine di agevolare  l'efficiente
utilizzo e la tempestiva restituzione delle anticipazioni concesse al
FRIA e al FSRICTS in conformita' all'art.  14,  commi  46  e  60-bis,
della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia
di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e
delle  famiglie,  accelerazione  di  lavori  pubblici),  nonche'  per
consentire  l'efficace  avvio  degli  interventi  del  Fondo  per  lo
sviluppo di cui all'art. 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n.
2 (Norme in materia di agevolazione  dell'accesso  al  credito  delle
imprese), l'Amministrazione regionale, ai sensi  dell'art.  25  della
legge  regionale  8  agosto  2007,  n.  21  (Norme  in   materia   di
programmazione  finanziaria  e   di   contabilita'   regionale),   e'
autorizzata  a  istituire,  nell'ambito  del  FRIA  e  del   FSRICTS,
rispettivamente, la Sezione per gli  interventi  anticrisi  a  favore
delle imprese artigiane e la Sezione per gli interventi  anticrisi  a
favore delle imprese  commerciali,  turistiche  e  di  servizio,  nel
prosieguo denominate «Sezioni anticrisi»; 
  Atteso che, ai sensi del comma 13 del predetto art. 2  della  legge
regionale n. 6/2013, le dotazioni  delle  Sezioni  anticrisi  possono
essere utilizzate mediante la concessione di finanziamenti agevolati: 
  a) per la realizzazione di investimenti aziendali; 
  b) per il consolidamento di debiti a breve  in  debiti  a  medio  e
lungo termine; 
  c) per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine; 
  Rilevato che il sopra citato art. 2 della legge regionale n. 6/2013
prevede al comma 14 che con regolamento  sono  stabiliti  condizioni,
criteri e modalita' di  concessione  dei  finanziamenti  agevolati  a
valere sulle Sezioni anticrisi, nel rispetto di quanto  stabilito  in
materia di restituzione delle anticipazioni ai  sensi  dell'art.  14,
commi 47 e 60-quater, della legge regionale n. 11/2009; 
  Visto il testo  del  «Regolamento  recante  condizioni,  criteri  e
modalita' per la concessione dei  finanziamenti  agevolati  a  valere
sulla Sezione per gli interventi anticrisi  a  favore  delle  imprese
artigiane e Sezione per  gli  interventi  anticrisi  a  favore  delle
imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'art.
2, comma 14, della legge regionale n. 6/2013»; 
  Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento sulla base delle citate
disposizioni normative; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1764  del
27settembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  «Regolamento  recante  condizioni,  criteri  e
modalita' per la concessione dei  finanziamenti  agevolati  a  valere
sulla Sezione per gli interventi anticrisi  a  favore  delle  imprese
artigiane e Sezione per  gli  interventi  anticrisi  a  favore  delle
imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'art.
2, comma 14, della legge regionale n. 6/2013», nel testo allegato che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI