Allegato 
 
Regolamento  recante  condizioni,  criteri   e   modalita'   per   la
  concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione  per
  gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione
  per gli interventi anticrisi a favore  delle  imprese  commerciali,
  turistiche e di servizio in attuazione dell'art. 2, comma 14, della
  legge regionale n. 6/2013. 
 
                              Titolo I 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
                               Capo I 
                 Finalita', interventi e beneficiari 
 
 
                               Art. 1. 
                       Finalita' e interventi 
 
    1. In attuazione dell'art. 2, comma 14, della legge regionale  26
luglio 2013, n. 6 (Assestamento del  bilancio  2013  e  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'art. 34 della  legge
regionale n. 21/2007), il presente regolamento stabilisce condizioni,
criteri e modalita' di concessione di incentivi a valere: 
    a) sulla Sezione per gli  interventi  anticrisi  a  favore  delle
imprese  artigiane,  di   seguito   denominata   «Sezione   anticrisi
artigianato», istituita ai sensi del comma 11  del  predetto  art.  2
della legge regionale n. 6/2013 nell'ambito del Fondo di rotazione  a
favore delle imprese  artigiane  del  Friuli-Venezia  Giulia  di  cui
all'art. 45 della legge regionale n. 12/2002, di  seguito  denominato
«FRIA»; 
    b) sulla Sezione per gli  interventi  anticrisi  a  favore  delle
imprese commerciali, turistiche e di servizio, di seguito  denominata
«Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi», istituita ai  sensi
del comma 11 del predetto art. 2  della  legge  regionale  n.  6/2013
nell'ambito del Fondo speciale di rotazione a  favore  delle  imprese
commerciali, turistiche e di servizio del  Friuli-Venezia  Giulia  di
cui  all'art.  98  della  legge  regionale  n.  29/2005,  di  seguito
denominato «FSRICTS». 
    2. In conformita' all'art. 2, comma 13, della legge regionale  n.
6/2013, le dotazioni della  Sezione  anticrisi  artigianato  e  della
Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi, di seguito denominate
«Sezioni anticrisi», sono utilizzate per la concessione di  incentivi
nelle seguenti tipologie di intervento: 
    a) finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative  di
investimento aziendale; 
    b) finanziamenti agevolati per  il  consolidamento  di  debiti  a
breve in debiti a medio e lungo termine; 
    c) finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a
breve e medio termine. 
 
                               Art. 2. 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende
per: 
    a) Comitato di gestione: fino alla data di cui all'art. 13, comma
24, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di
agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), il  Comitato  di
gestione  del  FRIA,  con  riferimento  all'amministrazione  e   alla
deliberazione dei finanziamenti  agevolati  a  valere  sulla  Sezione
anticrisi artigianato, e il Comitato  di  gestione  del  FSRICTS  con
riferimento   all'amministrazione   e    alla    deliberazione    dei
finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione  anticrisi  commercio,
turismo e servizi; dopo tale data il  Comitato  di  gestione  di  cui
all'art.  10  della  legge  regionale  n.  2/2012,  con   riferimento
all'amministrazione e alla deliberazione dei finanziamenti  agevolati
a valere su entrambe le Sezioni; 
    b) finanziamenti a breve termine: finanziamenti di durata pari  o
inferiore a diciotto mesi; 
    c)  finanziamenti  a  medio  termine:  finanziamenti  di   durata
superiore a diciotto mesi e pari o inferiore a sessanta mesi; 
    d)  finanziamenti  a  lungo  termine:  finanziamenti  di   durata
superiore a sessanta mesi; 
    e) pubbliche amministrazioni debitrici: gli enti pubblici di  cui
all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185
(Misure urgenti per il sostegno a  famiglie,  lavoro,  occupazione  e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), nei cui confronti i beneficiari di cui  all'art.  3  sono
titolari di crediti di somme dovute per somministrazioni,  forniture,
appalti e prestazioni professionali; 
    f) crediti verso pubbliche amministrazioni debitrici: crediti  di
cui  all'art.  9,  comma  3-bis,  del  decreto  legge  n.   185/2008,
certificati in conformita' al decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 25 giugno 2012; 
    g)  avvio  dell'iniziativa:  il  verificarsi  della  prima  delle
seguenti circostanze: 
    1) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli
stessi specificata  nel  documento  di  trasporto  ovvero,  ove  tale
specificazione non risulti dal  predetto  documento,  la  data  della
prima fattura; 
    2) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia
ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 11 novembre  2009,  n.  19
(Codice regionale  dell'edilizia),  la  data  di  inizio  dei  lavori
specificata  nella   documentazione   trasmessa   all'Amministrazione
comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura; 
    3) nel caso di acquisizione di servizi, la data di  inizio  della
fornitura del servizio all'impresa come specificata nel  contratto  o
in documentazione equipollente; ove tale specificazione  non  risulti
dalla predetta documentazione, la data della prima fattura. 
 
                               Art. 3. 
                             Beneficiari 
 
    1. Sono beneficiari dei finanziamenti agevolati di  cui  all'art.
1, comma 2, di seguito denominati «finanziamenti agevolati»: 
    a) nel caso dei finanziamenti agevolati a  valere  sulla  Sezione
anticrisi artigianato, le imprese iscritte all'Albo provinciale delle
imprese artigiane di cui all'art. 13 della legge regionale 22  aprile
2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato); 
    b) nel caso dei finanziamenti agevolati a  valere  sulla  Sezione
anticrisi commercio, turismo e servizi, le piccole  e  medie  imprese
aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro
delle imprese, che  svolgono  le  attivita'  economiche  relative  ai
settori commerciale, turistico e dei servizi, elencate  nell'allegato
A, escluse le imprese iscritte  all'Albo  provinciale  delle  imprese
artigiane di cui all'art. 13 della legge regionale n. 12/2002. 
    2.  Non  possono  beneficiare  dei  finanziamenti  agevolati   le
imprese: 
    a)  in  stato  di  scioglimento  o  liquidazione   volontaria   o
sottoposte a procedure concorsuali,  quali  fallimento,  liquidazione
coatta   amministrativa,   concordato   preventivo,   amministrazione
controllata o straordinaria; 
    b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi  dell'art.  9,
comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231  (Disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,  delle
societa' e delle associazioni anche prive di personalita'  giuridica,
a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300); 
    c) che rientrano nei casi  di  esclusione  dall'applicazione  del
regolamento  comunitario  di  cui  all'art.  7,  comma  1,   elencati
nell'allegato B. 
 
                              Titolo II 
                       FINANZIAMENTI AGEVOLATI 
 
 
                               Capo I 
                        Disposizioni generali 
 
 
                               Art. 4. 
     Procedimento per la concessione dei finanziamenti agevolati 
 
    1. I  finanziamenti  agevolati  sono  concessi  con  procedimento
valutativo a sportello in conformita' all'art.  36,  comma  4,  della
legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 
    2. Al fine di determinare l'ammontare delle  risorse  disponibili
per la  concessione  dei  finanziamenti  agevolati,  il  Comitato  di
gestione tiene conto dei termini  di  restituzione  delle  somme  con
espresso obbligo di rimborso di cui all'art. 14, commi 46  e  60-bis,
della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia
di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e
delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici). 
    3. Ai sensi dell'art. 2,  comma  14,  della  legge  regionale  n.
6/2013, i finanziamenti agevolati di cui all'art. 1, comma 2, lettere
a) e b), sono concessi in cofinanziamento bancario in  conformita'  a
quanto stabilito all'art. 2, commi 106 e 107, della  legge  regionale
25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio  2012),  qualora  lo
richieda espressamente l'impresa. 
    4. I finanziamenti agevolati di cui all'art. 1, comma 2,  lettere
a) e b), sono altresi' concessi in cofinanziamento bancario ai  sensi
dell'art. 2, comma 14, della legge regionale n. 6/2013, nel  caso  in
cui, ultimata l'istruttoria della domanda di finanziamento agevolato,
pur sussistendo la disponibilita' di risorse a valere  sulla  Sezione
anticrisi interessata, non sia possibile procedere alla deliberazione
dell'intervento richiesto per la durata temporale  limitata  di  tale
disponibilita'  derivante  dall'obbligo  della   restituzione   delle
risorse nei termini di cui al comma 2. In tale caso, il  Comitato  di
gestione, previo assenso  da  parte  dell'impresa  richiedente,  puo'
deliberare la concessione di un finanziamento agevolato di importo  e
durata  minori  di  quelli  richiesti  e   stabiliti   dal   presente
regolamento in associazione ad un  corrispondente  finanziamento,  di
seguito  denominato  «cofinanziamento»,  concesso  con  mezzi  propri
dall'istituto di credito di cui al comma 5 al fine di  completare  il
soddisfacimento delle necessita' finanziarie espresse  nella  domanda
dell'impresa e  ritenute  ammissibili.  La  durata  e  l'importo  del
finanziamento agevolato sono determinati dal Comitato di gestione nei
limiti  temporali  e  d'importo  massimi  consentiti   dalle   minori
disponibilita'   derivanti   dall'osservanza    dell'obbligo    della
restituzione delle risorse di cui all'art. 14,  commi  46  e  60-bis,
della legge regionale n. 11/2009 nei termini di cui al comma 2. 
    5. Le domande,  il  cui  schema  e'  approvato  con  decreto  del
Direttore centrale della  Direttore  centrale  attivita'  produttive,
commercio, cooperazione, risorse agricole e  forestali  e  pubblicato
sul sito internet della  Regione,  sono  presentate  all'istituto  di
credito competente in base alla vigenti  convenzioni  in  materia  di
attuazione dei finanziamenti  agevolati  a  valere  sul  FRIA  e  sul
FSRICTS, nel prosieguo denominato «l'istituto di credito competente»,
il quale, ultimata l'istruttoria, propone  al  Comitato  di  gestione
l'adozione degli atti di sua competenza in materia  di  deliberazione
del finanziamento agevolato. 
    6. Se ritiene di non poter deliberare senza  acquisire  ulteriori
elementi di valutazione sul contenuto della proposta, il Comitato  di
gestione  puo'  deliberare  la  richiesta  di   un   supplemento   di
istruttoria da parte  dell'istituto  di  credito  competente  che  vi
provvede  entro  il  termine  di  quindici  giorni.   Completato   il
supplemento di istruttoria l'istituto di credito  competente  propone
al Comitato di gestione l'adozione degli atti di  sua  competenza  in
materia di deliberazione del finanziamento agevolato. 
    7.  Il  Comitato  di  gestione  adotta  la  deliberazione   degli
interventi entro novanta giorni dal ricevimento della domanda  presso
l'istituto di credito competente. 
    8. Nel caso in cui la domanda sia valutata  inammissibile,  prima
della formale  adozione  del  provvedimento  negativo  da  parte  del
Comitato di  gestione,  l'istituto  di  credito  competente  comunica
tempestivamente  all'impresa  richiedente   i   motivi   che   ostano
all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le  disposizioni
di cui all'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000. 
    9. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, l'efficacia della  concessione
del finanziamento agevolato da parte  del  Comitato  e'  condizionata
all'intervenuta  concessione   del   cofinanziamento.   Modalita'   e
condizioni del cofinanziamento sono definite nelle convenzioni di cui
all'art. 2, comma 106, della legge regionale n. 14/2012. 
 
                               Art. 5. 
           Contratto di finanziamento e tassi d'interesse 
 
    1. Per ogni concessione di finanziamento agevolato deliberata dal
Comitato di gestione l'istituto di credito  competente  e'  tenuto  a
stipulare un contratto di finanziamento con il soggetto  beneficiario
e ad erogare l'importo dello stesso in conformita' a quanto  previsto
nella  pertinente  convenzione   in   materia   di   attuazione   dei
finanziamenti agevolati. L'istituto di credito competente  assume  il
rischio delle perdite sull'operazione di finanziamento agevolato  con
le modalita'  fissate  nella  convenzione,  in  misura  comunque  non
inferiore al venti per cento del loro totale. 
    2.  I  finanziamenti  agevolati  sono  concessi  al  tasso  fisso
dell'1%. 
 
                               Art. 6. 
                              Garanzie 
 
    1. Tenuto conto dell'importo e  della  durata  del  finanziamento
agevolato  e  della  valutazione   della   capacita'   del   soggetto
richiedente  di  far  fronte  ai   propri   impegni   finanziari,   i
finanziamenti agevolati devono essere assistiti  da  idonee  garanzie
reali ovvero da fideiussioni bancarie, assicurative o  rilasciate  da
confidi o da fondi pubblici di garanzia, escluso il  Fondo  regionale
di garanzia per le PMI di cui all'art. 12-bis della legge regionale 4
marzo  2005,  n.  4  (Interventi  per  il  sostegno  e  lo   sviluppo
competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia  Giulia.
Adeguamento alla sentenza della Corte di  Giustizia  delle  Comunita'
europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere  motivato  della
Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004) e  la  Sezione
per le garanzie di cui all'art. 7 della legge  regionale  n.  2/2012,
nonche' eventualmente da garanzie personali supplementari. 
    2. Ai fini di cui al comma 1, i finanziamenti  agevolati  possono
essere concessi anche  a  fronte  della  cessione  di  crediti  verso
pubbliche amministrazioni debitrici in garanzia. 
    3. Il valore cauzionale delle garanzie di cui ai commi 1 e  2  e'
determinato  secondo  i  valori  riportati  nella  tabella   di   cui
all'allegato C, modificabili in base all'andamento  della  situazione
economica con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare nel
Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione. 
    4. In sede di presentazione della domanda possono essere proposti
valori cauzionali diversi  da  quelli  di  cui  al  comma  3  purche'
adeguatamente motivati con riferimento alla peculiare  valenza  della
specifica garanzia offerta. 
    5. Le garanzie rilasciate  da  banche,  assicurazioni  e  confidi
devono essere esplicite, incondizionate, irrevocabili e dirette,  nel
senso che si  riferiscono  ad  una  singola  esposizione,  e  debbono
garantire la restituzione del credito per capitale e  per  interessi,
contrattuali e di mora. 
 
                               Art. 7. 
                           Regime d'aiuto 
 
    1. Le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui  al  presente
regolamento sono concesse  in  osservanza  del  regolamento  (CE)  n.
1998/2006  della  Commissione   del   15   dicembre   2006   relativo
all'applicazione degli articoli 87  e  88  del  Trattato  agli  aiuti
d'importanza  minore  («de  minimis»),  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28  dicembre  2006.  Ai  fini
della verifica del rispetto dei  massimali  di  cui  all'art.  2  del
Regolamento (CE)  n.  1998/2006,  la  concessione  dell'incentivo  e'
subordinata al rilascio  di  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta' da parte dell'impresa  richiedente,  attestante  qualsiasi
altro  aiuto  «de  minimis»  ricevuto  nel  corso  dei  due  esercizi
finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. 
    2. Non possono beneficiare dei finanziamenti agevolati le imprese
in difficolta' ai sensi del punto 2.1 degli  Orientamenti  comunitari
sugli aiuti di Stato per il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  di
imprese  in  difficolta',   pubblicati   nella   Gazzetta   ufficiale
dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004. 
 
                               Art. 8. 
                        Intensita' dell'aiuto 
 
    1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del regolamento
(CE) n. 1998/2006, in virtu' delle quali l'importo complessivo  degli
aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare
i 200.000  euro  nell'arco  di  tre  esercizi  finanziari.  L'importo
complessivo degli aiuti «de minimis» concessi  ad  un'impresa  attiva
nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000  euro
nell'arco di tre esercizi finanziari. 
    2. L'intensita' dell'aiuto e' calcolata in  conformita'  all'art.
39, comma 5, della legge regionale  n.  7/2000,  ed  alla  pertinente
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. 
 
                               Capo II 
Finanziamenti  agevolati  per  la  realizzazione  di  iniziative   di
                       investimento aziendale 
 
 
                               Art. 9. 
                       Iniziative finanziabili 
 
    1. Le dotazioni delle Sezioni anticrisi possono essere utilizzate
per l'attivazione di finanziamenti agevolati per la realizzazione  di
iniziative di investimento aziendale, destinate: 
    a) alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno
stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno
stabilimento esistente mediante  prodotti  nuovi  aggiuntivi  o  alla
trasformazione fondamentale del processo  produttivo  complessivo  di
uno stabilimento esistente; 
    b) all'acquisizione degli attivi  direttamente  connessi  ad  uno
stabilimento, nel caso in cui lo  stabilimento  sia  stato  chiuso  o
sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e  gli  attivi
vengano acquistati da un investitore indipendente; 
    c) alla realizzazione di tipologie di  iniziative  d'investimento
diverse da quelle  elencate  alle  lettere  a)  e  b),  dirette  allo
sviluppo e al rafforzamento aziendale. 
 
                              Art. 10. 
              Spese ammissibili per nuovi investimenti 
 
    1. Ai fini della realizzazione delle iniziative di  cui  all'art.
9, comma 1, lettere a) e c), sono ammissibili le spese concernenti: 
    a) acquisto della proprieta' o  di  diritti  reali  di  godimento
ovvero locazione di terreni; 
    b) acquisto della proprieta' o di  diritti  reali  di  godimento,
costruzione,  ampliamento,  ammodernamento,  ristrutturazione  ovvero
locazione di immobili, costi per la progettazione e la direzione  dei
lavori entro il limite del  10  per  cento  del  totale  della  spesa
ammissibile cui tali costi  si  riferiscono,  sistemazioni  ed  opere
esterne, compresi i piazzali per carico e scarico merci, i  parcheggi
e le strutture per la nautica da diporto; 
    c)  costi   relativi   a   piani   di   caratterizzazione,   alla
caratterizzazione ed alla effettuazione di bonifiche ambientali; 
    d) acquisto  di  impianti  e  macchinari,  attrezzature,  stampi,
arredi, dotazioni d'ufficio ed automezzi, nuovi di fabbrica; 
    e) acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di  know-how,  di
conoscenze tecniche non brevettate, di diritti  di  utilizzazione  di
nuove tecnologie produttive e programmi informatici; 
    f) realizzazione, acquisizione, ampliamento e ristrutturazione di
laboratori di ricerca. 
    2. La congruita' dei costi relativi alle spese di cui al comma  1
concernenti beni usati ammissibili in conformita' al comma 6, i  beni
prodotti in economia ammissibili in conformita' al comma 7, i terreni
e gli immobili e' attestata da perizia di stima  redatta  da  esperto
indipendente rispetto all'impresa richiedente scelto dall'istituto di
credito competente. 
    3. Ai fini di cui al comma 1, le spese connesse ad operazioni  di
locazione finanziaria sono ammissibili se e'  previsto  l'obbligo  di
acquisto alla scadenza. La spesa ammissibile e' determinata  in  base
al valore residuo del bene in linea capitale al momento del riscatto. 
    4. Ai fini dell'ammissibilita' delle spese ai sensi del comma  1,
lettere a) e b), i diritti reali di  godimento  e  la  locazione,  ad
eccezione  di  quella  finanziaria,  devono  avere  durata  tale   da
consentire il rispetto dei vincoli di cui all'art. 16. 
    5. Le spese per ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di
cui al comma 1, lettera b) sono ammissibili  anche  in  relazione  ad
immobili sui quali il soggetto richiedente ha un titolo di  godimento
diverso da un diritto reale, purche' sussista formale  autorizzazione
del proprietario dell'immobile e la durata del titolo di godimento e'
tale da consentire il rispetto dei vincoli di cui all'art. 16. 
    6. L'acquisto degli attivi di cui al comma 1,  lettera  d),  puo'
riguardare beni usati se sono rispettate le seguenti condizioni: 
    a) il prezzo dei beni usati non e' superiore al  loro  valore  di
mercato ed e' inferiore al costo di beni simili nuovi; 
    b) le caratteristiche tecniche dei beni usati sono conformi  alle
norme e standard pertinenti. 
    7. In relazione alle spese di cui al comma 1, lettere  b)  e  d),
sono ammissibili i costi dei lavori e  delle  opere  da  eseguire  in
economia  da  parte  del  soggetto  richiedente  se  danno  luogo  ad
appostazione nel bilancio e nel registro dei cespiti ammortizzabili. 
    8. Le spese di cui al comma 1, lettera e), sono ammissibili se  i
beni finanziati sono ammortizzabili. 
    9. Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di veicoli
per il  trasporto  di  merci  su  strada  da  parte  di  imprese  che
effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi 
 
                              Art. 11. 
    Spese ammissibili per acquisizioni di stabilimenti esistenti 
 
    1. Ai fini della realizzazione della tipologia di  iniziative  di
cui all'art. 9, comma  1,  lettera  b),  sono  ammissibili  le  spese
concernenti i costi di  acquisto  di  attivi  da  terzi,  purche'  la
transazione sia avvenuta a condizioni di mercato, come  attestato  da
perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto all'impresa
richiedente scelto dall'istituto di credito competente. 
    2. In  quanto  compatibili  con  il  comma  1,  si  applicano  le
disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all'art. 10. 
    3.  Nel  caso  in  cui  l'acquisizione  dello   stabilimento   e'
accompagnata da nuovi investimenti che rientrano nella  tipologia  di
iniziative di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) o c), in  relazione
a tali investimenti si applicano le disposizioni in materia di  spese
ammissibili di cui all'art. 10. 
 
                              Art. 12. 
             Caratteristiche del finanziamento agevolato 
 
    1. Fermo  restando  quanto  stabilito  all'art.  4,  comma  4,  i
finanziamenti  agevolati  per  la  realizzazione  di  iniziative   di
investimento aziendale di cui  al  presente  capo  hanno  una  durata
compresa tra cinque e dieci anni. Nel caso di iniziative nelle  quali
la componente immobiliare assume carattere prevalente in  termini  di
spese ammissibili, pari ad almeno i due terzi del totale,  la  durata
massima e' pari a quindici anni. 
    2. Salva la possibilita' di richiedere finanziamenti  di  importo
minore, i finanziamenti agevolati assicurano  una  copertura  massima
dell'80 per cento del programma di investimento ritenuto ammissibile. 
    3. L'ammontare minimo  dei  finanziamenti  agevolati  di  cui  la
presente  capo  e'  pari  a  10  mila  euro.  L'importo  massimo  dei
finanziamenti agevolati in essere a valere  sulla  Sezione  anticrisi
artigianato a favore del medesimo beneficiario e'  pari  a  1.500.000
euro. Nel caso dei finanziamenti agevolati  a  valere  sulla  Sezione
anticrisi  commercio,  turismo  e  servizi,  l'importo  massimo   dei
finanziamenti agevolati in essere a valere su tale Sezione  a  favore
del medesimo beneficiario e' pari a 1.500.000 euro. 
 
                              Capo III 
 
Finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti  a  breve  in
  debiti a medio e lungo termine  e  per  sostenere  le  esigenze  di
  credito a breve e medio termine. 
 
                              Art. 13. 
            Finanziamenti agevolati per il consolidamento 
         di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine 
 
    1. Le dotazioni delle Sezioni sono utilizzate per la  concessione
di finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in
debiti a medio e lungo termine. 
    2. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1, sono  finalizzati
al sostegno, sviluppo, rafforzamento o consolidamento  dell'attivita'
economica svolta dall'impresa beneficiaria  presso  unita'  operative
situate sul territorio regionale.  L'impresa  beneficiaria  relaziona
annualmente al  Comitato  di  gestione,  nei  termini  stabiliti  dal
Comitato di gestione medesimo, in ordine  allo  svolgimento  di  tale
attivita' economica. 
    3. Salva la possibilita' di richiedere finanziamenti agevolati di
importo minore e fermo restando quanto  stabilito  agli  articoli  4,
comma 4, e 15, comma 2, i finanziamenti agevolati di cui al  presente
articolo assicurano una copertura  massima  del  100  per  cento  dei
debiti a breve consolidabili. 
 
                              Art. 14. 
                Finanziamenti agevolati per sostenere 
           le esigenze di credito a breve e medio termine 
 
    1. Le dotazioni delle Sezioni sono utilizzate per la  concessione
di finanziamenti agevolati per sostenere le  esigenze  di  credito  a
breve e medio termine dell'impresa beneficiaria. 
    2. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1, sono  finalizzati
al sostegno, sviluppo, rafforzamento o consolidamento  dell'attivita'
economica svolta dall'impresa beneficiaria  presso  unita'  operative
situate sul territorio regionale.  L'impresa  beneficiaria  relaziona
annualmente al  Comitato  di  gestione,  nei  termini  stabiliti  dal
Comitato di gestione medesimo, in ordine  allo  svolgimento  di  tale
attivita' economica. 
    3. Salva la possibilita' di richiedere finanziamenti agevolati di
importo minore e fermo restando quanto stabilito all'art.  15,  comma
2, l'importo richiedibile  dei  finanziamenti  agevolati  di  cui  al
presente articolo e' calcolato con riferimento: 
      a) alla media delle spese sostenute negli ultimi tre  esercizi,
o nel minor numero di esercizi chiusi  da  imprese  di  piu'  recente
costituzione, come risultanti dal conto economico, relative a: 
        1) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e  merci,
di cui alla corrispondente voce dell'art. 2425, lettera B, numero  6,
del codice civile; 
        2)  costi  per  servizi,  di  cui  alla  corrispondente  voce
dell'art. 2425, lettera B, numero 7, del codice civile; 
        3) costi per il personale, di cui  alla  corrispondente  voce
dell'art. 2425, lettera B, numero 9, del codice civile; 
        4) somma algebrica, qualora  negativa,  dei  valori  relativi
alla voce «proventi e oneri finanziari» di cui all'art. 2425, lettera
C, del codice civile; 
      b) nel caso di imprese di  nuova  costituzione  che  non  hanno
ancora chiuso il primo esercizio alla  data  di  presentazione  della
domanda di cui all'art. 4, comma 5, alla media  delle  spese  che  si
prevede di sostenere nei primi tre esercizi relative ai valori di cui
alla lettera a). 
    4.  Le  imprese  non  tenute  alla   pubblicita'   del   bilancio
d'esercizio possono fornire i valori di cui al comma 3,  lettera  a),
anche facendo riferimento alle dichiarazioni fiscali. 
    5. In  alternativa  a  quanto  previsto  al  comma  3,  salva  la
possibilita' di richiedere finanziamenti agevolati di importo  minore
e fermo restando quanto stabilito agli articoli 4,  comma  4,  e  15,
comma 2, l'importo dei finanziamenti agevolati  di  cui  al  presente
articolo puo' essere calcolato con riferimento al valore  di  crediti
verso  pubbliche  amministrazioni  debitrici  di  cui   e'   titolare
l'impresa beneficiaria. 
 
                              Art. 15. 
             Caratteristiche dei finanziamenti agevolati 
 
    1. Fermo  restando  quanto  stabilito  all'art.  4,  comma  4,  i
finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti  a  breve  in
debiti a medio e lungo  termine  di  cui  all'art.  13  hanno  durata
massima di dieci anni. I finanziamenti  agevolati  per  sostenere  le
esigenze di credito a breve e medio termine di cui all'art. 14  hanno
una durata massima di sessanta mesi. 
    2. Fermo  restando  quanto  stabilito  all'art.  4,  comma  4,  i
finanziamenti agevolati di  cui  agli  articoli  13  e  14  hanno  un
ammontare  minimo  pari  a  10  mila  euro.  L'importo  massimo   dei
finanziamenti agevolati  in  essere  a  valere  su  ciascuna  Sezione
anticrisi a favore del medesimo beneficiario e' pari a  300  mila  di
euro. 
 
                             Titolo III 
           VINCOLI, CONTROLLI, NORME FINALI E TRANSITORIE 
 
 
                               Capo I 
                         Vincoli e controlli 
 
 
                              Art. 16. 
Vincoli  di  destinazione  relativi  alle  iniziative   oggetto   dei
finanziamenti  agevolati  per  la  realizzazione  di  iniziative   di
                       investimento aziendale 
 
    1. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui  al
capo  II  per  la  realizzazione  delle  iniziative  di  investimento
aziendale hanno l'obbligo  di  mantenere  la  destinazione  dei  beni
immobili  oggetto  dell'incentivo  per  cinque  anni  dalla  data  di
completamento  dell'iniziativa  e  dei  beni  mobili,   materiali   e
immateriali, per tre anni da tale data. 
    2. Il mantenimento dei vincoli di destinazione di cui al comma  1
riguarda  sia  i   soggetti   beneficiari,   sia   i   beni   oggetto
dell'incentivo. 
    3. In deroga  a  quanto  previsto  al  comma  1,  i  beni  mobili
materiali oggetto dell'investimento divenuti obsoleti possono  essere
sostituiti, con autorizzazione del Comitato di  gestione,  con  altri
beni della stessa natura o che  possono  essere  utilizzati  al  fine
dello   svolgimento   delle    attivita'    economiche    contemplate
dall'iniziativa finanziata. 
 
                              Art. 17. 
            Vincoli concernenti i finanziamenti agevolati 
            a valere sulla Sezione anticrisi artigianato 
 
    1. Le imprese beneficiarie dei  finanziamenti  agevolati  per  la
realizzazione di iniziative di investimento aziendale a valere  sulla
Sezione anticrisi artigianato di cui al capo II  hanno  l'obbligo  di
mantenere l'iscrizione all'Albo provinciale delle  imprese  artigiane
di cui all'art. 13 della legge regionale n. 12/2002 per un periodo di
tre anni dalla data di completamento  dell'iniziativa,  salvo  quanto
previsto all'art. 42, comma 3, della legge regionale n. 12/2002. 
    2. Le imprese beneficiarie dei  finanziamenti  agevolati  per  il
consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine  e
per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine a valere
sulla Sezione anticrisi artigianato di cui al capo III, salvo  quanto
previsto all'art. 42, comma 3,  della  legge  regionale  n.  12/2002,
hanno l'obbligo di mantenere l'iscrizione all'Albo provinciale  delle
imprese artigiane  di  cui  all'art.  13  della  legge  regionale  n.
12/2002, per il minore dei seguenti periodi: 
      a) almeno tre  anni  dalla  data  di  completa  erogazione  del
finanziamento agevolato; 
      b) durata del finanziamento agevolato. 
 
                              Art. 18. 
 
Vincolo di mantenimento delle  sedi  operative  dei  beneficiari  dei
  finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve  in
  debiti a medio e lungo termine  e  per  sostenere  le  esigenze  di
  credito a breve e medio termine. 
    1. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui  al
capo III per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio  e
lungo termine e per sostenere le esigenze di credito a breve e  medio
termine hanno l'obbligo di mantenere attiva la sede operativa dove e'
svolta l'attivita' economica al cui sostegno, sviluppo, rafforzamento
o consolidamento e' finalizzato il  finanziamento  agevolato  per  il
minore dei seguenti periodi: 
      a) almeno tre  anni  dalla  data  di  completa  erogazione  del
finanziamento agevolato; 
      b) durata del finanziamento agevolato. 
 
                              Art. 19. 
       Subentro di altro soggetto nel beneficio dell'incentivo 
 
    1. In conformita' all'art. 12-quater  della  legge  regionale  n.
4/2005, nel caso di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa,
nonche' trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o  in
proprieta' per atto tra vivi o per causa di  morte,  i  finanziamenti
agevolati  possono  essere  confermati  dal  Comitato   di   gestione
all'impresa subentrante,  purche'  la  stessa  sia  in  possesso  dei
requisiti  richiesti  in  capo  al  beneficiario  originario   e   la
prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuita'. 
 
                              Art. 20. 
                        Adempimenti specifici 
 
    1. I beneficiari dei finanziamenti agevolati hanno l'obbligo di: 
      a) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni
non inferiori a quelle  risultanti  dai  contratti  di  lavoro  della
categoria e della zona, ai sensi dell'art. 36 della legge  20  maggio
1970, n. 300 (Norme  sulla  tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei
lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'  sindacale  nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento); 
      b) consentire l'accesso presso la propria  sede  e  le  proprie
dipendenze    ai    funzionari    dell'Amministrazione     regionale,
dell'istituto di credito competente ed ai componenti del Comitato  di
gestione per lo svolgimento di ispezioni e controlli; 
      c)  notificare  al   Comitato   di   gestione   la   cessazione
dell'attivita' ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni  delle
situazioni e stati giuridici indicati nella domanda, nel contratto di
finanziamento e negli altri documenti rilevanti in base  al  presente
regolamento entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento; 
      d) rilasciare al Comitato di gestione, con cadenza annuale, nei
termini  stabiliti   dal   Comitato   di   gestione   medesimo,   una
dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari   in   materia   di   documentazione   amministrativa),
attestante il rispetto degli  obblighi  a  loro  carico  in  base  al
presente regolamento. 
 
                              Art. 21. 
                        Sicurezza sul lavoro 
 
    1. In attuazione di quanto  disposto  dall'art.  73  della  legge
regionale 5 dicembre 2003, n.  18  (Interventi  urgenti  nei  settori
dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e
del turismo, in materia di  sicurezza  sul  lavoro,  asili  nido  nei
luoghi di lavoro, nonche'  a  favore  delle  imprese  danneggiate  da
eventi calamitosi), la concessione  dei  finanziamenti  agevolati  e'
subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di
una dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta',  resa  dal
legale rappresentante della stessa ai sensi dell'art. 47 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di data non  antecedente
a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda,  attestante  il
rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 
    2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge
in caso di accertata falsita',  la  non  rispondenza  al  vero  della
dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, e'  causa  di  decadenza
dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia gia' stato  erogato,
l'impresa beneficiaria e l'autore  della  dichiarazione  sono  tenuti
solidalmente a  restituirne  l'importo  comprensivo  degli  interessi
legali. 
 
                              Art. 22. 
                Documentazione, ispezioni e controlli 
 
    1. Il Comitato di  gestione,  per  il  tramite  dell'istituto  di
credito  competente,   acquisisce   agli   atti   la   documentazione
comprovante  l'avvenuta   realizzazione   delle   iniziative   e   il
sostenimento delle spese oggetto dei finanziamenti agevolati. 
    2.  I  componenti  del  Comitato  di  gestione  ed  i  funzionari
dell'istituto di credito  competente  effettuano  presso  le  imprese
beneficiarie ispezioni e controlli per verificare il  rispetto  delle
condizioni e degli adempimenti previsti in relazione alla concessione
degli incentivi di cui al presente regolamento. 
    3. I funzionari dell'Amministrazione regionale possono effettuare
ispezioni e controlli presso il  Comitato  di  gestione,  le  imprese
beneficiarie, l'istituto di credito competente. 
 
                              Art. 23. 
                               Revoche 
 
    1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono revocati  in
particolare: 
      a)  nel  caso  in  cui  il  provvedimento  di  concessione  sia
annullato in quanto  riconosciuto  invalido  per  originari  vizi  di
legittimita' o di merito indotti dalla condotta del beneficiario  non
conforme al principio di buona fede; 
      b) nel caso in cui il provvedimento di concessione sia revocato
a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento
agli obblighi regolamentari e contrattuali del beneficiario; 
      c)  nel  caso  di  liquidazione  ovvero   dell'instaurarsi   di
procedure concorsuali a carico dell'impresa beneficiaria; 
      d) nel caso di inadempimento agli obblighi di cui  all'art.  20
ovvero di mancata presentazione delle relazioni annuali di  cui  agli
articoli 13, comma  2,  secondo  periodo,  e  14,  comma  2,  secondo
periodo. 
    2. La revoca del finanziamento agevolato ai  sensi  del  comma  1
comporta  la  restituzione  delle  somme  erogate   in   applicazione
dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000. 
    3. L'inosservanza dei vincoli di destinazione di cui all'art.  16
comporta  la  revoca  del  finanziamento  agevolato  per  una   quota
corrispondente al valore del bene  cui  l'inosservanza  si  riferisce
come determinato in sede di concessione del finanziamento  agevolato.
Nel caso in cui tale valore supera il 50 per cento  dell'importo  del
finanziamento agevolato concesso, lo stesso  e'  revocato  nella  sua
interezza. 
    4. In base alla revoca di  cui  al  comma  2,  l'importo  erogato
corrispondente  alla  quota  oggetto  di  revoca  e'  restituito   in
applicazione dell'art. 49 della  legge  regionale  n.  7/2000  ed  e'
rideterminato il piano di ammortamento con riferimento alle rate  non
scadute. 
 
                              Art. 24. 
                     Entrata in vigore e durata 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 
    2. Il presente regolamento  resta  in  vigore  nei  limiti  degli
articoli 5, paragrafo 3, e 6 del Regolamento (CE) n. 1998/2006. 
    (Omissis).