Allegato Regolamento recante condizioni, criteri e modalita' per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'art. 2, comma 14, della legge regionale n. 6/2013. Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Finalita', interventi e beneficiari Art. 1. Finalita' e interventi 1. In attuazione dell'art. 2, comma 14, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), il presente regolamento stabilisce condizioni, criteri e modalita' di concessione di incentivi a valere: a) sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane, di seguito denominata «Sezione anticrisi artigianato», istituita ai sensi del comma 11 del predetto art. 2 della legge regionale n. 6/2013 nell'ambito del Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 45 della legge regionale n. 12/2002, di seguito denominato «FRIA»; b) sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, di seguito denominata «Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi», istituita ai sensi del comma 11 del predetto art. 2 della legge regionale n. 6/2013 nell'ambito del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 98 della legge regionale n. 29/2005, di seguito denominato «FSRICTS». 2. In conformita' all'art. 2, comma 13, della legge regionale n. 6/2013, le dotazioni della Sezione anticrisi artigianato e della Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi, di seguito denominate «Sezioni anticrisi», sono utilizzate per la concessione di incentivi nelle seguenti tipologie di intervento: a) finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento aziendale; b) finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine; c) finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per: a) Comitato di gestione: fino alla data di cui all'art. 13, comma 24, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), il Comitato di gestione del FRIA, con riferimento all'amministrazione e alla deliberazione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi artigianato, e il Comitato di gestione del FSRICTS con riferimento all'amministrazione e alla deliberazione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi; dopo tale data il Comitato di gestione di cui all'art. 10 della legge regionale n. 2/2012, con riferimento all'amministrazione e alla deliberazione dei finanziamenti agevolati a valere su entrambe le Sezioni; b) finanziamenti a breve termine: finanziamenti di durata pari o inferiore a diciotto mesi; c) finanziamenti a medio termine: finanziamenti di durata superiore a diciotto mesi e pari o inferiore a sessanta mesi; d) finanziamenti a lungo termine: finanziamenti di durata superiore a sessanta mesi; e) pubbliche amministrazioni debitrici: gli enti pubblici di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), nei cui confronti i beneficiari di cui all'art. 3 sono titolari di crediti di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali; f) crediti verso pubbliche amministrazioni debitrici: crediti di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 185/2008, certificati in conformita' al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012; g) avvio dell'iniziativa: il verificarsi della prima delle seguenti circostanze: 1) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto ovvero, ove tale specificazione non risulti dal predetto documento, la data della prima fattura; 2) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura; 3) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura. Art. 3. Beneficiari 1. Sono beneficiari dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 1, comma 2, di seguito denominati «finanziamenti agevolati»: a) nel caso dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi artigianato, le imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato); b) nel caso dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi, le piccole e medie imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che svolgono le attivita' economiche relative ai settori commerciale, turistico e dei servizi, elencate nell'allegato A, escluse le imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 13 della legge regionale n. 12/2002. 2. Non possono beneficiare dei finanziamenti agevolati le imprese: a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300); c) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento comunitario di cui all'art. 7, comma 1, elencati nell'allegato B. Titolo II FINANZIAMENTI AGEVOLATI Capo I Disposizioni generali Art. 4. Procedimento per la concessione dei finanziamenti agevolati 1. I finanziamenti agevolati sono concessi con procedimento valutativo a sportello in conformita' all'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 2. Al fine di determinare l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei finanziamenti agevolati, il Comitato di gestione tiene conto dei termini di restituzione delle somme con espresso obbligo di rimborso di cui all'art. 14, commi 46 e 60-bis, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici). 3. Ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge regionale n. 6/2013, i finanziamenti agevolati di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), sono concessi in cofinanziamento bancario in conformita' a quanto stabilito all'art. 2, commi 106 e 107, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), qualora lo richieda espressamente l'impresa. 4. I finanziamenti agevolati di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), sono altresi' concessi in cofinanziamento bancario ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge regionale n. 6/2013, nel caso in cui, ultimata l'istruttoria della domanda di finanziamento agevolato, pur sussistendo la disponibilita' di risorse a valere sulla Sezione anticrisi interessata, non sia possibile procedere alla deliberazione dell'intervento richiesto per la durata temporale limitata di tale disponibilita' derivante dall'obbligo della restituzione delle risorse nei termini di cui al comma 2. In tale caso, il Comitato di gestione, previo assenso da parte dell'impresa richiedente, puo' deliberare la concessione di un finanziamento agevolato di importo e durata minori di quelli richiesti e stabiliti dal presente regolamento in associazione ad un corrispondente finanziamento, di seguito denominato «cofinanziamento», concesso con mezzi propri dall'istituto di credito di cui al comma 5 al fine di completare il soddisfacimento delle necessita' finanziarie espresse nella domanda dell'impresa e ritenute ammissibili. La durata e l'importo del finanziamento agevolato sono determinati dal Comitato di gestione nei limiti temporali e d'importo massimi consentiti dalle minori disponibilita' derivanti dall'osservanza dell'obbligo della restituzione delle risorse di cui all'art. 14, commi 46 e 60-bis, della legge regionale n. 11/2009 nei termini di cui al comma 2. 5. Le domande, il cui schema e' approvato con decreto del Direttore centrale della Direttore centrale attivita' produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali e pubblicato sul sito internet della Regione, sono presentate all'istituto di credito competente in base alla vigenti convenzioni in materia di attuazione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIA e sul FSRICTS, nel prosieguo denominato «l'istituto di credito competente», il quale, ultimata l'istruttoria, propone al Comitato di gestione l'adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione del finanziamento agevolato. 6. Se ritiene di non poter deliberare senza acquisire ulteriori elementi di valutazione sul contenuto della proposta, il Comitato di gestione puo' deliberare la richiesta di un supplemento di istruttoria da parte dell'istituto di credito competente che vi provvede entro il termine di quindici giorni. Completato il supplemento di istruttoria l'istituto di credito competente propone al Comitato di gestione l'adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione del finanziamento agevolato. 7. Il Comitato di gestione adotta la deliberazione degli interventi entro novanta giorni dal ricevimento della domanda presso l'istituto di credito competente. 8. Nel caso in cui la domanda sia valutata inammissibile, prima della formale adozione del provvedimento negativo da parte del Comitato di gestione, l'istituto di credito competente comunica tempestivamente all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000. 9. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, l'efficacia della concessione del finanziamento agevolato da parte del Comitato e' condizionata all'intervenuta concessione del cofinanziamento. Modalita' e condizioni del cofinanziamento sono definite nelle convenzioni di cui all'art. 2, comma 106, della legge regionale n. 14/2012. Art. 5. Contratto di finanziamento e tassi d'interesse 1. Per ogni concessione di finanziamento agevolato deliberata dal Comitato di gestione l'istituto di credito competente e' tenuto a stipulare un contratto di finanziamento con il soggetto beneficiario e ad erogare l'importo dello stesso in conformita' a quanto previsto nella pertinente convenzione in materia di attuazione dei finanziamenti agevolati. L'istituto di credito competente assume il rischio delle perdite sull'operazione di finanziamento agevolato con le modalita' fissate nella convenzione, in misura comunque non inferiore al venti per cento del loro totale. 2. I finanziamenti agevolati sono concessi al tasso fisso dell'1%. Art. 6. Garanzie 1. Tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento agevolato e della valutazione della capacita' del soggetto richiedente di far fronte ai propri impegni finanziari, i finanziamenti agevolati devono essere assistiti da idonee garanzie reali ovvero da fideiussioni bancarie, assicurative o rilasciate da confidi o da fondi pubblici di garanzia, escluso il Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all'art. 12-bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004) e la Sezione per le garanzie di cui all'art. 7 della legge regionale n. 2/2012, nonche' eventualmente da garanzie personali supplementari. 2. Ai fini di cui al comma 1, i finanziamenti agevolati possono essere concessi anche a fronte della cessione di crediti verso pubbliche amministrazioni debitrici in garanzia. 3. Il valore cauzionale delle garanzie di cui ai commi 1 e 2 e' determinato secondo i valori riportati nella tabella di cui all'allegato C, modificabili in base all'andamento della situazione economica con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione. 4. In sede di presentazione della domanda possono essere proposti valori cauzionali diversi da quelli di cui al comma 3 purche' adeguatamente motivati con riferimento alla peculiare valenza della specifica garanzia offerta. 5. Le garanzie rilasciate da banche, assicurazioni e confidi devono essere esplicite, incondizionate, irrevocabili e dirette, nel senso che si riferiscono ad una singola esposizione, e debbono garantire la restituzione del credito per capitale e per interessi, contrattuali e di mora. Art. 7. Regime d'aiuto 1. Le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente regolamento sono concesse in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di cui all'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006, la concessione dell'incentivo e' subordinata al rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da parte dell'impresa richiedente, attestante qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. 2. Non possono beneficiare dei finanziamenti agevolati le imprese in difficolta' ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004. Art. 8. Intensita' dell'aiuto 1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, in virtu' delle quali l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 2. L'intensita' dell'aiuto e' calcolata in conformita' all'art. 39, comma 5, della legge regionale n. 7/2000, ed alla pertinente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Capo II Finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento aziendale Art. 9. Iniziative finanziabili 1. Le dotazioni delle Sezioni anticrisi possono essere utilizzate per l'attivazione di finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento aziendale, destinate: a) alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; b) all'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente; c) alla realizzazione di tipologie di iniziative d'investimento diverse da quelle elencate alle lettere a) e b), dirette allo sviluppo e al rafforzamento aziendale. Art. 10. Spese ammissibili per nuovi investimenti 1. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e c), sono ammissibili le spese concernenti: a) acquisto della proprieta' o di diritti reali di godimento ovvero locazione di terreni; b) acquisto della proprieta' o di diritti reali di godimento, costruzione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione ovvero locazione di immobili, costi per la progettazione e la direzione dei lavori entro il limite del 10 per cento del totale della spesa ammissibile cui tali costi si riferiscono, sistemazioni ed opere esterne, compresi i piazzali per carico e scarico merci, i parcheggi e le strutture per la nautica da diporto; c) costi relativi a piani di caratterizzazione, alla caratterizzazione ed alla effettuazione di bonifiche ambientali; d) acquisto di impianti e macchinari, attrezzature, stampi, arredi, dotazioni d'ufficio ed automezzi, nuovi di fabbrica; e) acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how, di conoscenze tecniche non brevettate, di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive e programmi informatici; f) realizzazione, acquisizione, ampliamento e ristrutturazione di laboratori di ricerca. 2. La congruita' dei costi relativi alle spese di cui al comma 1 concernenti beni usati ammissibili in conformita' al comma 6, i beni prodotti in economia ammissibili in conformita' al comma 7, i terreni e gli immobili e' attestata da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto all'impresa richiedente scelto dall'istituto di credito competente. 3. Ai fini di cui al comma 1, le spese connesse ad operazioni di locazione finanziaria sono ammissibili se e' previsto l'obbligo di acquisto alla scadenza. La spesa ammissibile e' determinata in base al valore residuo del bene in linea capitale al momento del riscatto. 4. Ai fini dell'ammissibilita' delle spese ai sensi del comma 1, lettere a) e b), i diritti reali di godimento e la locazione, ad eccezione di quella finanziaria, devono avere durata tale da consentire il rispetto dei vincoli di cui all'art. 16. 5. Le spese per ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di cui al comma 1, lettera b) sono ammissibili anche in relazione ad immobili sui quali il soggetto richiedente ha un titolo di godimento diverso da un diritto reale, purche' sussista formale autorizzazione del proprietario dell'immobile e la durata del titolo di godimento e' tale da consentire il rispetto dei vincoli di cui all'art. 16. 6. L'acquisto degli attivi di cui al comma 1, lettera d), puo' riguardare beni usati se sono rispettate le seguenti condizioni: a) il prezzo dei beni usati non e' superiore al loro valore di mercato ed e' inferiore al costo di beni simili nuovi; b) le caratteristiche tecniche dei beni usati sono conformi alle norme e standard pertinenti. 7. In relazione alle spese di cui al comma 1, lettere b) e d), sono ammissibili i costi dei lavori e delle opere da eseguire in economia da parte del soggetto richiedente se danno luogo ad appostazione nel bilancio e nel registro dei cespiti ammortizzabili. 8. Le spese di cui al comma 1, lettera e), sono ammissibili se i beni finanziati sono ammortizzabili. 9. Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi Art. 11. Spese ammissibili per acquisizioni di stabilimenti esistenti 1. Ai fini della realizzazione della tipologia di iniziative di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), sono ammissibili le spese concernenti i costi di acquisto di attivi da terzi, purche' la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato, come attestato da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto all'impresa richiedente scelto dall'istituto di credito competente. 2. In quanto compatibili con il comma 1, si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all'art. 10. 3. Nel caso in cui l'acquisizione dello stabilimento e' accompagnata da nuovi investimenti che rientrano nella tipologia di iniziative di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) o c), in relazione a tali investimenti si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all'art. 10. Art. 12. Caratteristiche del finanziamento agevolato 1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 4, comma 4, i finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento aziendale di cui al presente capo hanno una durata compresa tra cinque e dieci anni. Nel caso di iniziative nelle quali la componente immobiliare assume carattere prevalente in termini di spese ammissibili, pari ad almeno i due terzi del totale, la durata massima e' pari a quindici anni. 2. Salva la possibilita' di richiedere finanziamenti di importo minore, i finanziamenti agevolati assicurano una copertura massima dell'80 per cento del programma di investimento ritenuto ammissibile. 3. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati di cui la presente capo e' pari a 10 mila euro. L'importo massimo dei finanziamenti agevolati in essere a valere sulla Sezione anticrisi artigianato a favore del medesimo beneficiario e' pari a 1.500.000 euro. Nel caso dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi, l'importo massimo dei finanziamenti agevolati in essere a valere su tale Sezione a favore del medesimo beneficiario e' pari a 1.500.000 euro. Capo III Finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine. Art. 13. Finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine 1. Le dotazioni delle Sezioni sono utilizzate per la concessione di finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine. 2. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1, sono finalizzati al sostegno, sviluppo, rafforzamento o consolidamento dell'attivita' economica svolta dall'impresa beneficiaria presso unita' operative situate sul territorio regionale. L'impresa beneficiaria relaziona annualmente al Comitato di gestione, nei termini stabiliti dal Comitato di gestione medesimo, in ordine allo svolgimento di tale attivita' economica. 3. Salva la possibilita' di richiedere finanziamenti agevolati di importo minore e fermo restando quanto stabilito agli articoli 4, comma 4, e 15, comma 2, i finanziamenti agevolati di cui al presente articolo assicurano una copertura massima del 100 per cento dei debiti a breve consolidabili. Art. 14. Finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine 1. Le dotazioni delle Sezioni sono utilizzate per la concessione di finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine dell'impresa beneficiaria. 2. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1, sono finalizzati al sostegno, sviluppo, rafforzamento o consolidamento dell'attivita' economica svolta dall'impresa beneficiaria presso unita' operative situate sul territorio regionale. L'impresa beneficiaria relaziona annualmente al Comitato di gestione, nei termini stabiliti dal Comitato di gestione medesimo, in ordine allo svolgimento di tale attivita' economica. 3. Salva la possibilita' di richiedere finanziamenti agevolati di importo minore e fermo restando quanto stabilito all'art. 15, comma 2, l'importo richiedibile dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo e' calcolato con riferimento: a) alla media delle spese sostenute negli ultimi tre esercizi, o nel minor numero di esercizi chiusi da imprese di piu' recente costituzione, come risultanti dal conto economico, relative a: 1) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, di cui alla corrispondente voce dell'art. 2425, lettera B, numero 6, del codice civile; 2) costi per servizi, di cui alla corrispondente voce dell'art. 2425, lettera B, numero 7, del codice civile; 3) costi per il personale, di cui alla corrispondente voce dell'art. 2425, lettera B, numero 9, del codice civile; 4) somma algebrica, qualora negativa, dei valori relativi alla voce «proventi e oneri finanziari» di cui all'art. 2425, lettera C, del codice civile; b) nel caso di imprese di nuova costituzione che non hanno ancora chiuso il primo esercizio alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 4, comma 5, alla media delle spese che si prevede di sostenere nei primi tre esercizi relative ai valori di cui alla lettera a). 4. Le imprese non tenute alla pubblicita' del bilancio d'esercizio possono fornire i valori di cui al comma 3, lettera a), anche facendo riferimento alle dichiarazioni fiscali. 5. In alternativa a quanto previsto al comma 3, salva la possibilita' di richiedere finanziamenti agevolati di importo minore e fermo restando quanto stabilito agli articoli 4, comma 4, e 15, comma 2, l'importo dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo puo' essere calcolato con riferimento al valore di crediti verso pubbliche amministrazioni debitrici di cui e' titolare l'impresa beneficiaria. Art. 15. Caratteristiche dei finanziamenti agevolati 1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 4, comma 4, i finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine di cui all'art. 13 hanno durata massima di dieci anni. I finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine di cui all'art. 14 hanno una durata massima di sessanta mesi. 2. Fermo restando quanto stabilito all'art. 4, comma 4, i finanziamenti agevolati di cui agli articoli 13 e 14 hanno un ammontare minimo pari a 10 mila euro. L'importo massimo dei finanziamenti agevolati in essere a valere su ciascuna Sezione anticrisi a favore del medesimo beneficiario e' pari a 300 mila di euro. Titolo III VINCOLI, CONTROLLI, NORME FINALI E TRANSITORIE Capo I Vincoli e controlli Art. 16. Vincoli di destinazione relativi alle iniziative oggetto dei finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento aziendale 1. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al capo II per la realizzazione delle iniziative di investimento aziendale hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto dell'incentivo per cinque anni dalla data di completamento dell'iniziativa e dei beni mobili, materiali e immateriali, per tre anni da tale data. 2. Il mantenimento dei vincoli di destinazione di cui al comma 1 riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto dell'incentivo. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, i beni mobili materiali oggetto dell'investimento divenuti obsoleti possono essere sostituiti, con autorizzazione del Comitato di gestione, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attivita' economiche contemplate dall'iniziativa finanziata. Art. 17. Vincoli concernenti i finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi artigianato 1. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento aziendale a valere sulla Sezione anticrisi artigianato di cui al capo II hanno l'obbligo di mantenere l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 13 della legge regionale n. 12/2002 per un periodo di tre anni dalla data di completamento dell'iniziativa, salvo quanto previsto all'art. 42, comma 3, della legge regionale n. 12/2002. 2. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine a valere sulla Sezione anticrisi artigianato di cui al capo III, salvo quanto previsto all'art. 42, comma 3, della legge regionale n. 12/2002, hanno l'obbligo di mantenere l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 13 della legge regionale n. 12/2002, per il minore dei seguenti periodi: a) almeno tre anni dalla data di completa erogazione del finanziamento agevolato; b) durata del finanziamento agevolato. Art. 18. Vincolo di mantenimento delle sedi operative dei beneficiari dei finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine. 1. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al capo III per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine hanno l'obbligo di mantenere attiva la sede operativa dove e' svolta l'attivita' economica al cui sostegno, sviluppo, rafforzamento o consolidamento e' finalizzato il finanziamento agevolato per il minore dei seguenti periodi: a) almeno tre anni dalla data di completa erogazione del finanziamento agevolato; b) durata del finanziamento agevolato. Art. 19. Subentro di altro soggetto nel beneficio dell'incentivo 1. In conformita' all'art. 12-quater della legge regionale n. 4/2005, nel caso di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonche' trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o in proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, i finanziamenti agevolati possono essere confermati dal Comitato di gestione all'impresa subentrante, purche' la stessa sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuita'. Art. 20. Adempimenti specifici 1. I beneficiari dei finanziamenti agevolati hanno l'obbligo di: a) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); b) consentire l'accesso presso la propria sede e le proprie dipendenze ai funzionari dell'Amministrazione regionale, dell'istituto di credito competente ed ai componenti del Comitato di gestione per lo svolgimento di ispezioni e controlli; c) notificare al Comitato di gestione la cessazione dell'attivita' ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni delle situazioni e stati giuridici indicati nella domanda, nel contratto di finanziamento e negli altri documenti rilevanti in base al presente regolamento entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento; d) rilasciare al Comitato di gestione, con cadenza annuale, nei termini stabiliti dal Comitato di gestione medesimo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il rispetto degli obblighi a loro carico in base al presente regolamento. Art. 21. Sicurezza sul lavoro 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), la concessione dei finanziamenti agevolati e' subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsita', la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, e' causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia gia' stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali. Art. 22. Documentazione, ispezioni e controlli 1. Il Comitato di gestione, per il tramite dell'istituto di credito competente, acquisisce agli atti la documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione delle iniziative e il sostenimento delle spese oggetto dei finanziamenti agevolati. 2. I componenti del Comitato di gestione ed i funzionari dell'istituto di credito competente effettuano presso le imprese beneficiarie ispezioni e controlli per verificare il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti in relazione alla concessione degli incentivi di cui al presente regolamento. 3. I funzionari dell'Amministrazione regionale possono effettuare ispezioni e controlli presso il Comitato di gestione, le imprese beneficiarie, l'istituto di credito competente. Art. 23. Revoche 1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono revocati in particolare: a) nel caso in cui il provvedimento di concessione sia annullato in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimita' o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio di buona fede; b) nel caso in cui il provvedimento di concessione sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento agli obblighi regolamentari e contrattuali del beneficiario; c) nel caso di liquidazione ovvero dell'instaurarsi di procedure concorsuali a carico dell'impresa beneficiaria; d) nel caso di inadempimento agli obblighi di cui all'art. 20 ovvero di mancata presentazione delle relazioni annuali di cui agli articoli 13, comma 2, secondo periodo, e 14, comma 2, secondo periodo. 2. La revoca del finanziamento agevolato ai sensi del comma 1 comporta la restituzione delle somme erogate in applicazione dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000. 3. L'inosservanza dei vincoli di destinazione di cui all'art. 16 comporta la revoca del finanziamento agevolato per una quota corrispondente al valore del bene cui l'inosservanza si riferisce come determinato in sede di concessione del finanziamento agevolato. Nel caso in cui tale valore supera il 50 per cento dell'importo del finanziamento agevolato concesso, lo stesso e' revocato nella sua interezza. 4. In base alla revoca di cui al comma 2, l'importo erogato corrispondente alla quota oggetto di revoca e' restituito in applicazione dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000 ed e' rideterminato il piano di ammortamento con riferimento alle rate non scadute. Art. 24. Entrata in vigore e durata 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti degli articoli 5, paragrafo 3, e 6 del Regolamento (CE) n. 1998/2006. (Omissis).