Art. 13 Regolamenti di attuazione 1. Con regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono disciplinati le modalita' e i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al capo III del presente titolo. 2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono adottati i regolamenti attuativi di quanto previsto dal capo I del presente titolo. 3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 prevedono il divieto di accedere alle contribuzioni regionali nel caso in cui sia gia' stata concessa dall'Amministrazione regionale altra contribuzione per la medesima iniziativa.