Art. 13 
 
                      Regolamenti di attuazione 
 
  1. Con regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata
in vigore della presente legge,  sentita  la  Commissione  consiliare
competente,  sono  disciplinati  le  modalita'  e   i   criteri   per
l'attuazione degli interventi di cui al capo III del presente titolo. 
  2. Entro centoventi giorni dall'entrata in  vigore  della  presente
legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono adottati  i
regolamenti attuativi di quanto previsto  dal  capo  I  del  presente
titolo. 
  3. I regolamenti di cui ai commi 1 e  2  prevedono  il  divieto  di
accedere alle contribuzioni regionali nel caso in cui sia gia'  stata
concessa dall'Amministrazione regionale altra  contribuzione  per  la
medesima iniziativa.