Art. 2 Tipologie del patrimonio 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 42/2004 e dalla legge 78/2001, le attivita' e gli interventi di valorizzazione sono rivolti al patrimonio storico culturale materiale e immateriale come di seguito definito. 2. Il patrimonio materiale della Prima guerra mondiale esistente sul territorio della Regione comprende le seguenti tipologie: a) musei, pubblici o privati di carattere tematico o d'interesse locale, riferiti a luoghi ed eventi della Prima guerra mondiale; b) forti, fortificazioni permanenti, casermaggi, baracche e altri edifici e manufatti militari, anche di carattere sanitario; c) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, villaggi e cimiteri militari, strade, mulattiere, sentieri militari, grotte e caverne, infrastrutture e punti di osservazione; d) cippi, monumenti, stemmi, lapidi, graffiti, iscrizioni e tabernacoli, preesistenti e di nuova collocazione; e) reperti mobili e cimeli; f) beni archivistici, bibliografici, fotografici, cinematografici e sonori, di appartenenza pubblica o privata; g) ogni altro reperto, edifici storici e luoghi della memoria situati anche nelle retrovie dei fronti, aventi diretta relazione con le operazioni belliche e, piu' in generale, con gli eventi della Prima guerra mondiale. 3. Il patrimonio immateriale comprende: a) le produzioni letterarie e artistiche, testimonianza della memoria storica, dei valori, sentimenti e situazioni connessi al primo conflitto mondiale; b) gli studi e le ricerche di base che permettono di conoscere sempre piu' in profondita' gli aspetti culturali, storici, economici ed etici che hanno segnato i popoli e le persone coinvolte nel conflitto.