Art. 2 
 
                      Tipologie del patrimonio 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 42/2004 e
dalla legge 78/2001, le attivita' e gli interventi di  valorizzazione
sono rivolti al patrimonio storico culturale materiale e  immateriale
come di seguito definito. 
  2. Il patrimonio materiale della Prima  guerra  mondiale  esistente
sul territorio della Regione comprende le seguenti tipologie: 
    a) musei, pubblici o privati di carattere tematico o  d'interesse
locale, riferiti a luoghi ed eventi della Prima guerra mondiale; 
    b) forti, fortificazioni permanenti, casermaggi, baracche e altri
edifici e manufatti militari, anche di carattere sanitario; 
    c)  fortificazioni  campali,  trincee,  gallerie,   camminamenti,
villaggi e cimiteri militari, strade, mulattiere, sentieri  militari,
grotte e caverne, infrastrutture e punti di osservazione; 
    d) cippi,  monumenti,  stemmi,  lapidi,  graffiti,  iscrizioni  e
tabernacoli, preesistenti e di nuova collocazione; 
    e) reperti mobili e cimeli; 
    f) beni archivistici, bibliografici, fotografici, cinematografici
e sonori, di appartenenza pubblica o privata; 
    g) ogni altro reperto, edifici storici  e  luoghi  della  memoria
situati anche nelle retrovie dei fronti, aventi diretta relazione con
le operazioni belliche e, piu' in  generale,  con  gli  eventi  della
Prima guerra mondiale. 
  3. Il patrimonio immateriale comprende: 
    a) le produzioni letterarie  e  artistiche,  testimonianza  della
memoria storica, dei valori,  sentimenti  e  situazioni  connessi  al
primo conflitto mondiale; 
  b) gli studi e le ricerche di  base  che  permettono  di  conoscere
sempre piu' in profondita' gli aspetti culturali, storici,  economici
ed etici che hanno segnato  i  popoli  e  le  persone  coinvolte  nel
conflitto.