Art. 4 Inserimento dell'articolo 17-decies nel decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg 1. Dopo l'articolo 17-novies del decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg, e' inserito il seguente: «Art. 17-decies (Termini e modalita' di versamento). - 1. Il contributo e' versato al comune entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di determinazione del contributo stesso, trasmesso dal comune a mezzo di posta elettronica certificata. 2. Il comune, con proprio regolamento, puo' determinare le modalita' per il versamento del contributo. 3. In caso di versamento con importi arrotondati all'unita' di euro, fino a 49 centesimi il versamento e' arrotondato all'unita' inferiore, oltre i 49 centesimi e' arrotondato a quella superiore. 4. Il contributo non e' dovuto quando l'importo da versare e' inferiore a euro 50.».