Art. 4 
 
Inserimento dell'articolo 17-decies nel decreto del Presidente  della
               Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg 
 
  1. Dopo l'articolo  17-novies  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg, e' inserito il seguente: 
  «Art. 17-decies (Termini  e  modalita'  di  versamento).  -  1.  Il
contributo e' versato al comune entro trenta giorni  dal  ricevimento
del provvedimento di determinazione del contributo stesso,  trasmesso
dal comune a mezzo di posta elettronica certificata. 
  2.  Il  comune,  con  proprio  regolamento,  puo'  determinare   le
modalita' per il versamento del contributo. 
  3. In caso di versamento  con  importi  arrotondati  all'unita'  di
euro, fino a 49 centesimi il  versamento  e'  arrotondato  all'unita'
inferiore, oltre i 49 centesimi e' arrotondato a quella superiore. 
  4. Il contributo non e'  dovuto  quando  l'importo  da  versare  e'
inferiore a euro 50.».