Art. 2 
 
                    Sostituzione dell'articolo 57 
                    della legge regionale 5/2007 
 
  1. L'articolo 57 della legge regionale  5/2007  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 57  (Piano  paesaggistico  regionale).  -  1.  In  attuazione
dell'articolo  144  del  decreto  legislativo  42/2004,  la   Regione
disciplina il procedimento di pianificazione paesaggistica. 
  2. Il PPR e' elaborato, adottato e approvato, con i contenuti e  le
modalita' di cui agli articoli 135  e  143  del  decreto  legislativo
42/2004,  per  l'intero  territorio   regionale,   fatta   salva   la
possibilita' di disciplinare, in  accordo  con  i  competenti  organi
statali,  specifici  ambiti  territoriali  considerati  prioritari  e
singole categorie di beni paesaggistici. 
  3.  La  Regione,  al  fine  di  elaborare  il  quadro   conoscitivo
rappresentativo dei valori identitari del  territorio  derivanti  dai
fattori naturali, umani  e  dalle  loro  interrelazioni,  attiva  una
piattaforma informatica, nella  quale  le  amministrazioni  pubbliche
possono far confluire i relativi dati, documenti  e  contributi.  Con
deliberazione della Giunta regionale sono individuate le condizioni e
le modalita' per il funzionamento della piattaforma informatica. 
  4. La Regione,  su  motivata  richiesta  degli  enti  locali,  puo'
stipulare con i medesimi enti accordi per lo svolgimento di attivita'
finalizzate   all'elaborazione   del   PPR   per   specifici   ambiti
territoriali, ai sensi del comma 2. Con  deliberazione  della  Giunta
regionale e' approvato lo schema di  accordo  ed  e'  individuato  il
soggetto autorizzato a stipularlo. 
  5. La Regione attiva strumenti di concertazione  e  partecipazione,
con facolta' di utilizzo  dei  protocolli  di  Agenda  21,  ai  quali
partecipano rappresentanze delle istituzioni e soggetti individuali e
collettivi portatori di interessi diffusi. 
  6. La Giunta regionale, acquisiti e tenuto  conto  dei  pareri  del
Consiglio delle  autonomie  locali  e  delle  competenti  Commissioni
consiliari, adotta il PPR, ai fini della stipula dell'accordo  con  i
competenti organi statali previsto dall'articolo 143,  comma  2,  del
decreto legislativo 42/2004. I pareri non sono dovuti nel caso di PPR
limitato ai beni paesaggistici di  cui  all'articolo  143,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo 42/2004. 
  7. L'avviso di adozione del PPR  e'  pubblicato,  in  seguito  alla
stipula dell'accordo di cui al  comma  6,  nella  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale  della  Regione.
Il PPR adottato e' reso consultabile  sul  sito  istituzionale  della
Regione e depositato presso la struttura regionale competente per  la
libera consultazione. Ulteriori modalita' di diffusione e di messa  a
disposizione del piano sono indicate nell'avviso di adozione. 
  8. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione dell'avviso di cui al  comma  7,  i  soggetti
interessati possono presentare osservazioni scritte sul PPR. 
  9. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
8, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni  pervenute,  nel
rispetto dell'accordo di cui al comma 6. 
  10. Il PPR e' approvato con decreto del Presidente  della  Regione,
previa   deliberazione   della   Giunta   regionale,   nel   rispetto
dell'accordo di cui al comma 6. L'avviso  dell'avvenuta  approvazione
e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su
due quotidiani a diffusione regionale. 
  11. Il PPR approvato ai  sensi  del  comma  10  e'  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale della Regione. 
  12. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo  143,  comma  9,  del
decreto legislativo  42/2004,  il  PPR  diviene  efficace  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino  ufficiale
della Regione,  ai  sensi  dell'articolo  144  dello  stesso  decreto
legislativo. 
  13. La Regione e' autorizzata a stipulare con i  competenti  organi
statali  intese  o   accordi   di   cooperazione   finalizzati   alla
conservazione e alla  valorizzazione  del  paesaggio,  in  attuazione
dell'articolo 133 del decreto legislativo 42/2004. Con  deliberazione
della Giunta regionale e'  approvato  lo  schema  di  accordo  ed  e'
individuato il soggetto autorizzato a stipularlo.».