Art. 4 
 
                  Inserimento dell'articolo 59-bis 
                    nella legge regionale 5/2007 
 
  1. Dopo l'articolo 59 della legge regionale 5/2007 e'  inserito  il
seguente: 
  «Art.  59-bis  (Delega  di  funzioni  relative   all'autorizzazione
paesaggistica nelle aree destinate a parco naturale regionale). -  1.
Nelle aree destinate a parco naturale regionale dotato  di  piano  di
conservazione e sviluppo (PCS) con valore di piano  paesaggistico  ai
sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge  regionale  42/1996,  la
Regione puo' delegare agli  enti  parco  l'esercizio  della  funzione
autorizzatoria in materia di paesaggio, ai sensi  dell'articolo  146,
comma 6, del decreto legislativo 42/2004. 
  2. La delega di funzioni e' disposta con deliberazione della Giunta
regionale,  previa  verifica,  da  parte  della  struttura  regionale
competente,   della   sussistenza   dei   requisiti   di   competenza
tecnico-scientifica e di  organizzazione  di  cui  all'articolo  146,
comma 6, del decreto legislativo 42/2004.».