Art. 4 Inserimento dell'articolo 59-bis nella legge regionale 5/2007 1. Dopo l'articolo 59 della legge regionale 5/2007 e' inserito il seguente: «Art. 59-bis (Delega di funzioni relative all'autorizzazione paesaggistica nelle aree destinate a parco naturale regionale). - 1. Nelle aree destinate a parco naturale regionale dotato di piano di conservazione e sviluppo (PCS) con valore di piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 42/1996, la Regione puo' delegare agli enti parco l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, ai sensi dell'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004. 2. La delega di funzioni e' disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione di cui all'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004.».