Art. 2 
 
  Norma di interpretazione autentica dell'art. 1 della L.R. 69/2012 
 
  1.  L'art.  1  della  L.R.  28  dicembre  2012,   n.   69   recante
«Rifinanziamento  L.R.  8  novembre  2001,  n.   57   (Valorizzazione
dell'aeroporto  d'Abruzzo)»  si   interpreta   nel   senso   che   il
finanziamento degli interventi di cui alla L.R. 57/2001 e'  concesso,
nel rispetto di  quanto  previsto  dalla  decisione  98/337/CE  della
Commissione, del 21 giugno 1998, relativa agli aiuti  concessi  dalla
regione fiamminga alla societa' Air Belgium e all'agenzia di  viaggio
e turismo Sunair per l'utilizzazione dell'aeroporto di  Ostenda,  per
la   valorizzazione   dell'aeroporto   d'Abruzzo,    attraverso    la
pubblicizzazione  del  territorio  regionale  e  dell'Aeroporto   nei
confronti dei passeggeri ed attraverso la promozione dell'Aeroporto e
dei voli nei confronti dei vettori aerei.